Iscrizione ipotecaria dopo la mediazione: no alle agevolazioni fiscali ipotecarie e catastali

L’iscrizione ipotecaria che si fonda su un verbale di mediazione non beneficia delle agevolazioni fiscale perchè successiva al procedimento

Mediazione: iscrizione ipotecaria su accordo e agevolazioni fiscali
La risposta n. 3/2025 dell’Agenzia delle Entrate riguarda una richiesta di chiarimenti sull’applicazione di agevolazioni fiscali relativi a un’iscrizione ipotecaria basata su un verbale di mediazione. L’Agenzia nel dare il proprio parere fornisce importanti precisazioni sui criteri di collegamento tra mediazione e agevolazioni fiscali.

Iscrizione ipotecaria su verbale di mediazione: agevolazioni applicabili?
Un soggetto avvia una mediazione per ottenere il pagamento di un debito di 21.155 euro da parte di alcuni eredi di una persona deceduta. Il 7 dicembre 2023, presso la Camera di Commercio, viene   sottoscritto un accordo di mediazione, che viene formalizzato in un verbale. I debitori riconoscono il debito, impegnandosi a restituire l’importo entro cinque anni o al momento della vendita di un immobile di loro proprietà. L’istante, considerando la difficoltà dei debitori nel procedere al pagamento, intende iscrivere un’ipoteca giudiziale sull’immobile, utilizzando il verbale di accordo come titolo. L’istante chiede però all’Agenzia delle Entrate se l’iscrizione ipotecaria, basata sul verbale di mediazione, possa beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010. Tale articolo prevede in particolare l’esenzione dall’imposta di bollo e dalle altre spese per gli atti relativi al procedimento di mediazione. Secondo l’istante l’agevolazione è applicabile anche all’iscrizione ipotecaria, analogamente a quanto già previsto per la trascrizione dei verbali di usucapione. L’iscrizione ipotecaria, del resto, come la trascrizione, ha una funzione dichiarativa e si basa su un titolo derivante dal procedimento di mediazione.

Iscrizione ipotecaria successiva all’accordo: agevolazioni non applicabili
Nel rispondere al quesito l’Agenzia delle Entrate ricorda prima di tutto che il decreto legislativo n. 28 del 2010 disciplina la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. La mediazione è, in particolare, un’attività svolta da un terzo imparziale per assistere le parti nella ricerca di un accordo. L’articolo 12 del decreto 28/2010 stabilisce che l’accordo sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati costituisce titolo esecutivo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. L’articolo 17, comma 1, prevede invece l’esenzione “dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura” per tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione. Il comma 2 prevede invece l’esenzione dall’imposta di registro per il verbale di conciliazione, entro un certo limite di valore di 100.000 euro “altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.” L’Agenzia delle Entrate, richiamando la propria prassi, ritiene che l’esenzione prevista dall’articolo 17, comma 1, si applichi anche alle imposte ipotecaria e catastale. Tale ampliamento interpretativo però, come si può desumere dall’ordinanza n. 11717/2020 della Cassazione riguarda solo gli atti “concernenti il procedimento di mediazione, considerato anche che il trattamento tributario agevolativo, avente natura eccezionale, è di stretta interpretazione ed insuscettibile di applicazione analogica.” Ora, poiché il procedimento di mediazione si conclude con la formazione del verbale nell’ambito delle agevolazioni previste dall’articolo17, comma 1 del decreto legislativo n. 28/2010, l’iscrizione ipotecaria non rientrerebbe in tale regime. L’iscrizione ipotecaria, infatti, finalizzata a garantire il credito, non è posta in essere in dipendenza o al fine dello svolgimento dell’attività procedimentale di mediazione, ma in una fase successiva, ovvero quella dell’esecuzione dell’accordo.

Scarica Risposta n. 3_2025

Leggi anche: Trascrizione art. 2643 c.c. e mediazione

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