Con la sentenza No. S087319 del 9 luglio 2001 (Foxgate Homeowners\’ Association, Inc. contro Bramalea California, Inc.) la Corte Suprema della California ha ribadito l’inviolabilità del principio della riservatezza all’interno della procedura di conciliazione.
Pur confermando la sentenza d’appello che annullava le sanzioni imposte dal tribunale al convenuto (per avere pesantemente ostacolato la conciliazione), la Corte Suprema ha ritenuto che il giudice di secondo grado aveva creato, scrivendo che “il conciliatore o una parte può rivelare al tribunale solo le informazioni strettamente necessarie a descrivere una condotta sanzionabile”, un’eccezione al principio della riservatezza della conciliazione “contraria al testo ed allo spirito sotteso alle norme del California Evidence Code”. Secondo la Corte Suprema, la sezione 1119 del Codice “fa divieto ad ogni persona, sia essa il conciliatore o le parti, di rivelare ogni comunicazione scritta o orale avvenuta durante la conciliazione”, mentre la sezione 1121 “parimenti fa divieto al conciliatore, ma non alle parti, di fornire indicazioni al tribunale circa lo svolgimento della conciliazione ai fini sanzionatori”.
Nel caso in esame, a sostegno dell’istanza per l’imposizione di una sanzione al convenuto ostruzionista, l’attore aveva infatti allegato, tra gli altri documenti, una dichiarazione scritta del conciliatore relativa alla condotta ostruzionistica della controparte. La Corte ha osservato che lo scopo della riservatezza nella procedura di conciliazione è quello di promuovere “uno scambio franco ed informale circa quanto è accaduto in passato”, e che questo scambio può aversi “solo se i partecipanti sanno che quanto viene detto durante la conciliazione non verrà usato a loro detrimento in un processo successivo”.
Pertanto, secondo la Corte californiana, “non vi sono eccezioni”al principio della riservatezza che consentano di produrre una dichiarazione del conciliatore come quella del caso in esame, nemmeno per provare la malafede di una parte nel corso della conciliazione.