A prima vista potrebbe sembrare una semplice reintroduzione della mediazione obbligatoria. In realtà, il Governo Letta ha apportato delle modifiche che cambiano sostanzialmente il modello di mediazione introdotto dal D.Lgs. 28/10. Francamente non si può più parlare di mediazione obbligatoria in quanto l’intera procedura si svolge solo con il consenso delle parti.
Nel dettaglio le principali novità rispetto al modello di mediazione procedente:
1) la procedura di mediazione si svolge solo a seguito del consenso delle parti raccolto in un incontro preliminare informativo e di programmazione (art. 8, comma 1);
2) solo lo svolgimento dell’incontro preliminare informativo è condizione di procedibilità (per le materie indicate) e deve svolgersi entro 30 giorni dal deposito dell’istanza a costi massimi molto contenuti (art. 17, comma 5 bis);
3) le controversie di Rc auto sono escluse dalle materie per cui è previsto l’incontro di programmazione;
4) il giudice può ordinare, e non solo invitare, in mediazione le parti indicando l’organismo;
5) ai fini dell’omologa, il verbale di accordo deve essere firmato da tutti gli avvocati che assistono le parti;
6) la durata massima dell’intera procedura è stata ridotta a 3 mesi;
7) gli avvocati sono mediatori di diritto.
Di seguito il testo coordinato degli articoli del D.Lgs. 28/10 interessati. In grassetto color nero le parti reintroddote dopo la sentenza della Consulta. In grassetto color rosso le novità apportate.
Art. 4
Accesso alla mediazione
1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’articolo 2 è presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione.
2. L’istanza deve indicare l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa.
3. All’atto del conferimento dell’incarico, l’avvocato è tenuto a informare l’assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L’avvocato informa altresì l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l’avvocato e l’assistito è annullabile. Il documento che contiene l’informazione è sottoscritto dall’assistito e deve essere allegato all’atto introduttivo dell’eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 1, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.
Art. 5
Condizione di procedibilità e rapporti con il processo
1. Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni
2. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di alla mediazione, il tal caso l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale Il provvedimento di cui al periodo precedente indica l’organismo di mediazione ed è adottato prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.
4. I commi 1 e 2 non si applicano:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all’articolo 667 del codice di procedura civile;
b-bis) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile;
c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;
d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;
e) nei procedimenti in camera di consiglio;
f) nell’azione civile esercitata nel processo penale.
5. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l’atto costitutivo dell’ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l’arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l’arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all’organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all’articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all’atto costitutivo, l’individuazione di un diverso organismo iscritto.
6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all’articolo 11 presso la segreteria dell’organismo.
Art. 6
Durata
1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi.
2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell’articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell’articolo 5 non è soggetto a sospensione feriale.
Art. 7
Effetti sulla ragionevole durata del processo
1. Il periodo di cui all’articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell’articolo 5, commi 1 e 2, non si computano ai fini di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.
Art. 8
Procedimento
1. All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa un primo incontro di programmazione, in cui il mediatore verifica con le parti le possibilità di proseguire il tentativo di mediazione, non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l’organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.
2. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell’organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell’organismo.
3. Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.
4. Quando non può procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell’organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti.
5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio
Art. 11
Conciliazione
1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo. Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all’articolo 13
2. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
3. Se è raggiunto l’accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L’accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l’indicazione della proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
5. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell’organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.
Art. 12
Efficacia esecutiva ed esecuzione
1. Il verbale di accordo sottoscritto dagli avvocati che assistono tutte le parti e, il cui contenuto non è contrario all’ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del Presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all’articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal Presidente del tribunale nel cui circondario l’accordo deve avere esecuzione.
2. Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Art. 13
Spese processuali
1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l’applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4.
2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.
3. Salvo diverso accordo le disposizioni precedenti non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri
Art. 16
Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori
1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all’articolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono essere iscritti nel registro.
2. La formazione del registro e la sua revisione, l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l’istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico. Fino all’adozione di tali decreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio 2004, n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino alla medesima data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti dall’articolo 141 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
3. L’organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall’organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti privati, proposte per l’approvazione a norma dell’articolo 17. Ai fini dell’iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta l’idoneità del regolamento.
4. La vigilanza sul registro è esercitata dal Ministero della giustizia e, con riferimento alla sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo economico.
4.bis Gli avvocati iscritti all’albo sono di diritto mediatori.
5. Presso il Ministero della giustizia è istituito, con decreto ministeriale, l’elenco dei formatori per la mediazione. Il decreto stabilisce i criteri per l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché per lo svolgimento dell’attività di formazione, in modo da garantire elevati livelli di formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, è stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione all’attività di formazione di cui al presente comma costituisce per il mediatore requisito di qualificazione professionale.
6. L’istituzione e la tenuta del registro e dell’elenco dei formatori avvengono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti, e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, per la parte di rispettiva competenza, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 17
Risorse, regime tributario e indennità
1. In attuazione dell’articolo 60, comma 3, lettera o), della legge 18 giugno 2009, n. 69, le agevolazioni fiscali previste dal presente articolo, commi 2 e 3, e dall’articolo 20, rientrano tra le finalità del Ministero della giustizia finanziabili con la parte delle risorse affluite al «Fondo unico giustizia» attribuite al predetto Ministero, ai sensi del comma 7 dell’articolo 2, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e dei commi 3 e 4 dell’articolo 7 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127.
2. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
3. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.
4. Fermo quanto previsto dai commi 5 e 5-bis del presente articolo con il decreto di cui all’articolo 16, comma 2, sono determinati:
a) l’ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti;
b) i criteri per l’approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati;
c) le maggiorazioni massime delle indennità dovute, non superiori al venticinque per cento, nell’ipotesi di successo della mediazione;
d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell’articolo 5, comma 1, ovvero è prescritta dal giudice ai sensi dell’articolo 5, comma 2
5. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1, ovvero è prescritta dal giudice ai sensi dell’articolo 5, comma 2, all’organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l’organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l’organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato
5-bis. Quando, all’esito del primo incontro di programmazione con il mediatore, il procedimento si conclude con un mancato accordo, l’importo massimo complessivo delle indennità di mediazione per ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento, è di 80 euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro; di 120 euro, per le liti di valore sino a 10.000 euro; di 200 euro, per le liti di valore sino a 50.000 euro; di 250 euro, per le liti di valore superiore.
6. Il Ministero della giustizia provvede, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell’indennità di mediazione. Dei risultati di tale monitoraggio si tiene conto per la determinazione, con il decreto di cui all’articolo 16, comma 2, delle indennità spettanti agli organismi pubblici, in modo da coprire anche il costo dell’attività prestata a favore dei soggetti aventi diritto all’esonero.
7. L’ammontare dell’indennità può essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall’Istituto Nazionale di Statistica, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.
8. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 2 e 3, valutati in 5,9 milioni di euro per l’anno 2010 e 7,018 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del «Fondo unico giustizia» di cui all’articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, resta acquisita all’entrata del bilancio dello Stato.
9. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 2 e 3 ed in caso si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 8, resta acquisito all’entrata l’ulteriore importo necessario a garantire la copertura finanziaria del maggiore onere a valere sulla stessa quota del Fondo unico giustizia di cui al comma 8.
24 commenti
Il decreto è ovviamente benvenuto, anche se auspicabilmente perfettibile.
Assurdo che un avvocato iscritto all’albo sia mediatore di diritto…!
Concordo con il primo incontro di programmazione.
Inammissibile che gli avvocati siano mediatori di diritto. La maggior parte di loro non conosce nemmeno il significato della parola “mediare”.
Adesso la mediazione diventerà monopolio dell’avvocatura e saremo punto e a capo.
COMPLIMENTI BEL PASSO INDIETRO.
Leggendo il nuovo testo di legge già sorgono i primi dubbi. Se la presenza dell’ avvocato in mediazione non è obbligatoria, perchè mai il verbale di accordo dovrebbe essere firmato anche dall’ avvocato delle parti? E se le parti accedono alla mediazione sprovvisti di difensore? Nel caso di accordo mi pare del tutto ovvio, vista la norma, bisognerà che paghino la parcella ad un avvocato che li assista nella fase conclusiva.
quali sono i canoni, per gli avvocati, per essere mediatori di diritto e quali, invece, quelli, per i commercialisti, per non esserlo.
Gli avvocati per DL diventano: mediatori,ottici e falegnami
In mediazione, le parti non sono più libere di presentarsi senza avvocati (art.12) meglio feriti che morti
Sulla base dell’esperienza avuta nei procedimenti di mediazione, sono soddisfatto che sia stata reintrodotta l’obbligatorietà. Come avvocato, proprio in virtù dell’aver partecipato a procedimenti di mediazione(con una percentuale di conciliazioni pari al 100%!!!), ritengo corretto che gli avvocati siano abilitati di diritto come mediatori. Come si può affermare che un avvocato può fare il Giudice di Pace, può fare il GOT e non può invece fare il mediatore?
Questo decreto sulla mediazione sarà anche benvenuto ma se si parla di mediazione, chi lo ha scritto non è certo un mediatore e tanto meno imparziale visto che appartiene alla casta degli avvocati! Vi ricordate quanto rumore fecero gli avvocati in merito alla formazione? Contestavano l’insufficienza delle ore obbligatorie per essere mediatore; ora che loro, casta protetta, lo sono di diritto (e qui casca l’asino) la formazione non è più importante: la solita “italietta” dei favoritismi, clientelismi e raccomandati… poveri noi. Anche questo Governo non riuscirà a far risollevare il Paese…speriamo nel prossimo e che arrivi al più presto.
Questo decreto non è un “bel passo indietro”, è la pietra tombale sulla mediazione in Italia. L’avvocato mediatore “ope legis” lo sarà anche “for ever”; cioè niente formazione iniziale, niente aggiornamento successivo. Finché ci sarà un collegamento tra mediazione e processo, tramite la “proposta” del mediatore (che nulla a che vedere ha con la mediazione), e fino a quando si farà ruotare tutto sul feticcio dell’obbligatorietà, ci sarà sempre una commistione del diavolo con l’acqua santa: la mediazione deve essere separata d processo (così come ritengo corretto che l’accordo, per avere efficacia esecutiva, vada redatto con la consulenza degli avvocati delle parti, peraltro già presenti a quasi tutte le mediazioni; il mediatore non è un tecnico del diritto).
Mediazione sulle controversie relative a tutti i diritti disponibili. Dopodiché, per far decollare l’istituto, agire sulle tasche degli italiani, cioè per cinque anni consistenti vantaggi fiscali (e ragguardevole aumento del contributo unificato per chi non è passato in mediazione). E non si dica che non ci sarebbero le coperture: se non ci sono i vantaggi fiscali non ci sono verbali di mediazione e, in mancanza di questi ultimi, non ci sarebbero i relativi incassi impositivi.
Complimenti al governo Letta ha risolto il problema della capra e il cavolo inserendo il lupo ( Avvocatura ) nel recinto della capra (contendente) alla quale non si vuol far mangiare il cavolo (Istituto della mediazione). Dalla padella alla brace ………
Assurdo che siamo ancora qui a dover ribadire che la Mediazione è tutt’altra cosa rispetto al giudizio gestito da avvocati e giudici …
La Mediazione è, e deve essere, dei Mediatori !!
Se nei primi articoli si richiede il consenso delle parti , allora potevano anche evitare di scrivere gli articoli seguenti , fanno un buco nell’ acqua .
L’asservimento all’avvocature continua e l’avvocato come mediatore di diritto è la summa della comicità.
E non è stato affrontato il problema dei 20 tirocini: tra gbreve inizierà la strage dei mediatori che non sono riusciti a rispettare l’obbligo dei 20 tirocini. Anzim, qualcuno ha consigli e feedback da dare su questo punto?
Ad ogni modo, si tratta del’ennesima pezza italiana: in attesa che si rompa per essere riappezzata.
Luoghi comuni sull’avvocatura che muovono da radicale ignoranza del sistema.
Chi predica l’obbligatorietà della mediazione dovrebbe quantomeno sostenerne l’integrale ed assoluta gratuità.
Una seria tutela dei diritti è condizione di ogni democrazia (art. 24 della Costituzione), non una mangiatoia per improvvisati “conciliatori”.
Questo decreto è solo una pardita di tempo; complimenti a Letta ed ai suoi accoliti per come prendono in giro gli Italiani. Speriamo solo che in fase di conversione si riesca a fare qualche buona modifica; in fondo, basterebbe solo cancellare alcune parole e tanti articoli verrebbero eliminati automaticamente.
Pur concordando sull’assurditá del fatto che gli avvocati siano mediatori di diritto, in quanto credo che non tutti ne abbiano le competenze, non credo sia giusto criticare chi ha fatto il decreto perché probabilmente questa è stata la “tassa” da pagare per introdurre nuovamente l’obbligatorietà!!
Non sono d’accordo sul commento di giuseppe, se l’ho capito bene.
La nuova disposizione, che prevede che il verbale sia titolo esecutivo solo se sottoscritto dagli avvocati delle parti, mi pare concerna i soli casi in cui la Parte “ha già” partecipato al procedimento per il tramite di avvocato; se invece ha partecipato a titolo personale, il verbale potrà sottoscriverlo solo lui e sarà comunque titolo esecutivo.
In pratica, il verbale non è titolo esecutivo se, presente l’avvocato all’uopo nominato, questo si rifiuta di firmare (cosa che può essere giustificata se l’accordo è capestro).
Nel decreto sarà scritto anche il seguente comma:
“2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”
Visto che hanno stabilito che gli avvocati sono “tutti” mediatori perchè non seguire l’esempio anglosassone dove gli avvocati prima di introdurre una causa innazi alla Court of Justice devono dimostrare obbligatoriamente di non aver potuto (o saputo …) trovare un’accordo con la controparte?
Semplicemente perchè il giudice ed il GOT debbono essere necessariamente esperti di diritto, mentre il mediatore deve essere esperto di comunicazione. Probabilmente le “procedure di mediazioni” alle quali dici di aver partecipato, altri non erano che delle mere transazioni che, come ben sai, non soddisfano mai completamente entrambe le parti@Roberto
Sono perfettamente d’accordo con Gianpietro. Gli avvocati mediatori di diritto costituiscono solo una battuta di spirito@Gianpietro
Se le parti vengono in mediazione senza l’assistenza degli avvocati, il verbale e l’accordo sottoscritti dalle parti e dal mediatore puo’ diventare titolo esecutivo?
GRAZIE PER LA RISPOSTA.
Anche se gli avvocati saranno mediatori di diritto, sarà compito degli Organismi di mediazione selezionare i propri iscritti sulla base di un regolamento interno che preveda la partecipazione obbligatoria a corsi di formazione inizialmente ed in seguito di aggiornamento periodico, garantendo, in questo modo, ai pripri “clienti” un grado di competenza ed affidabilità.
Bentornata mediazione!
IL NUOVO ART. 12 HA DECRETATO DEFINITIVAMENTE IL DECESSO DELL’ISTITUTO DELLA MEDIAZIONE.
LE PERSONE VANNO IN MEDIAZIONE PER RISPARMIARE E PER AVERE UNA RISOLUZIONE RAPIDA DELLA CONTROVERSIA.
CON IL NUOVO ART. 12 SI IMPONE LORO, PER AVERE UN TITOLO ESECUTIVO, DI ANDARE IN MEDIAZIONE CON L’AVVOCATO… ADDIO RISPARMIO E FORSE ADDIO ANCHE ALLA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA.
QUANTO COSTA UN AVVOCATO PER ANDARE IN MEDIAZIONE AD UNA PARTE? LE MEDIAZIONI DA 1.000,00 A 5.000,00 EURO SPARIRANNO, VEDRETE!!!
CON IL NUOVO ART. 12 SI E’ COARTATA LA VOLONTA’ DELLA PERSONA.. E SI E’ DECRETATA LA FINE DELLA MEDIAZIONE VOLONTARIA!!!
CHE FORZA GIURIDICA HA A QUESTO PUNTO IL VERBALE E L’ACCORDO FIRMATI SE NON E’ FIRMATO DAGLI AVVOCATI?
Con il c.d. “Decreto del Fare”, di recente licenziato dal governo Letta, nulla si dice – nel capitolo sul ripristino della Mediazione Civile Obbligatoria – sull’auspicato chiarimento necessario a meglio comprendere le modalità assai tortuose e strane di mantenimento della qualifica di Mediatore civile e commerciale, previsto dalla normativa ancora vigente. Dopo il risultato ottenuto dall’introduzione, tra le tante novità migliorative, dell’esclusivo riconoscimento alla sola categoria forense del vantaggio di essere l’unica mediatrice di diritto (per il momento), occorre un rapido chiarimento – a favore di tutte le altre categorie libero-professionali che hanno impegnato enormi sacrifici personali, investendo tempo e denaro su questo ulteriore percorso professionalizzante, senza aver ancora visto serie ricadute lavorative e finanziarie – sul numero delle mediazioni da seguire attivamente per il tirocinio assistito obbligatorio, contestuale al n. di mediazioni gestite quali mediatori civili e commerciali, oltre che sulla partecipazione obbligatoria all’aggiornamento di almeno 18 ore, con frequenza biennale. Come è possibile individuare, dopo un percorso di 50 ore e relativi aggiornamenti, la figura altamente specializzata di mediatore civile e contestualmente pretendere che la stessa persona si preoccupi di inseguire le 20 mediazioni obbligatorie come tirocinante e di gestire come esperto gli affari di mediazione che potrebbero venirgli affidati dall’Organismo al quale risulta iscritto? Per usare una metafora filosofica, ci si potrebbe domandare <>, che tradotta in termini pratici, significa che servirebbe meglio determinare se nasca prima l’esperto mediatore civile qualificato o il tirocinante apprendista del mestiere? Poi, mi porrei un ulteriore dubbio: visto che il testo vigente non è stato ancora modificato circa l’opportunità di potersi iscrivere fino ad un massimo di 5 Organismi, perchè la gran parte di questi Enti, periodicamente sottoposti a controlli e monitoraggi dal Ministero della Giustizia, non apre le porte realmente e concretamente, con il conferimento di incarico, a Mediatori formati con Enti diversi da quelli contrassegnati dal proprio brand?