Cinzia CAPANO (PD) dopo avere ricordato come in un suo precedente intervento abbia svolto talune osservazioni di carattere generale sul nuovo istituto in esame, evidenzia gli aspetti delle disciplina ritenuti particolarmente problematici nel mondo dell’avvocatura. Rileva in primo luogo come la previsione della sanzione della nullità di cui all’articolo 4, comma 3, dello schema di decreto legislativo sia del tutto inappropriata, ritenendo certamente preferibile che il comportamento dell’avvocato costituisca illecito disciplinare. Sottolinea quindi come la mancanza di criteri di competenza territoriale per l’individuazione degli organismi di mediazione possa dare origine a delicati problemi, ad esempio ove si ravvisi l’opportunità di riunire più procedimenti, nonché a facili strumentalizzazioni.
Esprime forti perplessità sulla previsione di un potere autonomo del mediatore, indipendente dalla richiesta di tutte le parti, di formulare una proposta di conciliazione in caso di mancato raggiungimento dell’accordo. Tale previsione, in primo luogo, non sembra trovare fondamento nella delega. Inoltre, in considerazione delle conseguenze previste dall’articolo 13, crea una inopportuna sovrapposizione tra mediazione e giurisdizione. Non si può infatti escludere che la rilevanza attribuita dall’articolo 13 alla proposta di conciliazione del mediatore possa suggestionare il giudice e condizionare il comportamento delle parti.
Rileva altresì come anche la previsione della mediazione quale condizione di procedibilità ecceda i limiti della delega legislativa sottolineando, in ogni caso, che l’elenco delle materie per le quali la mediazione è obbligatoria dovrebbe essere rivisto e corretto. L’articolo 5, infatti, da un lato indica materie, quale la responsabilità medica, che presuppongono una competenza tecnica estremamente specialistica e approfondita, e dall’altro identifica materie, come i «patti di famiglia», i cui confini sono ancora estremamente incerti e sfumati nell’elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale.
Con particolare riferimento al profilo della competenza tecnica del mediatore, chiamato obbligatoriamente a comporre controversie in materie estremamente delicate, evidenzia come lo schema di decreto non delinei in maniera adeguata i criteri per garantire una adeguata formazione del mediatore né sufficienti garanzie di neutralità, indipendenza ed imparzialità. Sotto questo profilo il provvedimento, anziché dettare direttamente una disciplina quanto meno di principio, come sembrerebbe necessario in base all’articolo 60, comma 3, lettera r) del decreto legislativo n. 69 del 2009, si limita a rinviare ad altre fonti: decreto ministeriale e regolamenti degli organismi di conciliazione. In ogni caso ritiene che, nell’ambito della mediazione, la formazione e la competenza degli avvocati debbano avere la massima considerazione.
Con riferimento agli articoli 9 e 10, sottolinea come la materia della riservatezza vada inopportunamente a sovrapporsi con il tema della inutilizzabilità di dichiarazioni e informazioni nel giudizio. Per quanto lo scopo della disposizione, che è quello di evitare condizionamenti nel comportamento delle parti nel corso della mediazione, sia condivisibile, appare comunque opportuno sopprimere il comma 1 dell’articolo 10. Ritiene, in sostanza, che la disciplina in esame possa rivelarsi non solo inutile, ma anche dannosa ed estremamente costosa. In relazione al credito di imposta di cui all’articolo 20 si stima infatti che l’istituto avrebbe un costo annuo di circa 500 milioni di euro, che verrebbero prelevati dal Fondo unico giustizia. D’altra parte sottolinea come tutte le volte che si è voluto introdurre nell’ordinamento un tentativo obbligatorio di conciliazione, come nel caso del processo del lavoro, si è ottenuto un completo insuccesso. Tutte le considerazioni svolte dovrebbero a suo parere indurre la Commissione a convergere sulla necessità di svolgere un ciclo di audizioni.
Intervento dell’on.le Cinzia Capano sullo schema di decreto
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