Indennità di mediazione: tutto ciò che occorre sapere su costi e regole secondo il Ministero della Giustizia

La mediazione è uno strumento efficace per la risoluzione delle controversie, ma quali sono i costi e le regole da rispettare? Ecco un riassunto delle principali FAQ pubblicate dal Ministero della Giustizia in merito all’indennità di mediazione e alle spese di mediazione.

Spese di avvio e spese di mediazione per il primo incontro
Al momento del deposito della domanda di mediazione, la parte istante è tenuta a versare sia le spese di avvio sia le spese di mediazione per il primo incontro. Questo obbligo sussiste indipendentemente dall’adesione della parte chiamata o dall’esito dell’incontro. La parte chiamata, invece, è tenuta al pagamento solo in caso di adesione alla procedura.

Misura fissa dell’indennità
L’importo dell’indennità di mediazione per il primo incontro è fisso e non modificabile. Gli Organismo di Mediazione (OdM), sia pubblici che privati, devono sempre applicare le tariffe previste dall’art. 28 del D.M. 150/2023, pena la cancellazione dal registro del Minsitero della Giustizia.

Spese di avvio per il valore indeterminato della lite
Le spese di avvio per le controversie di valore indeterminato devono essere sempre pari a 110 euro, senza differenziazione tra valore basso, medio o alto. Qualsiasi previsione che introduca differenze basate su tali criteri non è conforme alla normativa vigente.

Riduzione dell’indennità non è applicabile nelle materie volontarie
Le riduzioni previste per le mediazioni obbligatorie e demandate non possono essere applicate alle mediazioni volontarie o a quelle derivanti da clausole contrattuali o statutarie. In caso contrario, l’organismo di mediazione rischia la cancellazione dal registro.

Calcolo delle maggiorazioni
Le maggiorazioni del 10% e del 25% sulle spese di mediazione, previste in caso di conciliazione rispettivamente al primo incontro o negli incontri successivi, devono essere applicate dopo aver detratto gli importi stabiliti dall’art. 28, comma 5, del D.M. 150/2023.

Inderogabilità dei minimi delle indennità di mediazione
Le indennità di mediazione non possono essere derogate rispetto ai minimi previsti. La normativa vieta espressamente agli organismi pubblici e privati di applicare tariffe inferiori ai minimi previsti, al fine di evitare concorrenza sleale e garantire la qualità del servizio. Tuttavia, gli importi massimi possono essere aumentati entro i limiti previsti dalla legge.

Queste regole mirano a garantire un sistema di mediazione equo e trasparente, tutelando sia gli utenti sia gli organismi di mediazione. Per ulteriori approfondimenti, si consiglia di consultare direttamente le nuove indennità di mediazione di ADR Center approvate dal Ministero della Giustizia.

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