Incentivi alla mediazione per le Pubbliche amministrazioni

L’incentivo previsto per i rappresentanti della PA che concludono accordi in mediazione riguarda la responsabilità contabile per colpa grave

Accordi conclusi dalle PA nella Riforma

Il decreto legislativo n. 149/2022, che ha dato attuazione alla legge delega n. 206/2021, nella parte dedicata alla mediazione contempla una norma che passa quasi inosservata, ma di grande rilievo.

Si tratta dell’art. 11 bis, che viene aggiunto al testo del decreto legislativo n. 28/2020, che ha attuato l’art. 60 della legge n. 69/2009, disciplinando nel dettaglio la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Nel dossier datato 6 settembre 2022 e dedicato alla legge delega della riforma del processo civile, mediazione compresa quindi, l’art. 8 presenta il seguente titolo: “Incentivi alla mediazione per le pubbliche Amministrazioni.”

E’ in conseguenza di questo art. 8 della delega che nel testo del decreto attuativo viene introdotto l’articolo 11 bis, rubricato “Accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche.”

A destare interesse però è il contenuto della norma, la quale prevede che ai rappresentanti delle pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 2 del dlgs n. 165/2001) che sottoscrivono un accordo di conciliazione, si applica l’art. 1, comma 1.01 bis della legge n. 20/1994.

Nuovo comma quest’ultimo, che così dispone: “In caso di conclusione di un accordo di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la responsabilità contabile è limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti.”

Per comprendere il significato di questa disposizione dobbiamo esaminare le norme richiamate dal nuovo comma per individuare chi sono i rappresentanti delle PA a cui si applica la disposizione e l’incentivo che li riguarda nel momento in cui sottoscrivono un accordo di mediazione.

Chi sono i rappresentanti delle PA

I rappresentanti identificati dall’art. 1, co. 2 del dlgs n. 165/2001 sono quelli che fanno parte delle seguenti amministrazioni pubbliche:

  • amministrazioni dello Stato;
  • istituti e scuole di ogni ordine e grado e istituzioni educative;
  • aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo;
  • Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
  • Istituzioni universitarie;
  • Istituti autonomi case popolari;
  • Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
  • tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
  • amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale;
  • Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
  • Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  • fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni del decreto n. 165/20221 continuano ad applicarsi anche al CONI.

Gli incentivi previsti in caso di mediazione

Per quanto riguarda l’incentivo previsto, esso consegue a un intervento che riguarda la legge n. 20/1994, che disciplina la giurisdizione e il controllo della Corte dei Conti, prevedendo un limite alla responsabilità per il danno erariale dei rappresentanti delle PA solo in caso di dolo o colpa grave, conseguente a una negligenza inescusabile.

Viene quindi aggiunto, come anticipato, in virtù della riforma sul processo civile il comma 1.01 bis all’art. 1 della legge n. 20/1994, il quale prevede che i rappresentanti delle PA che concludono accordi di conciliazione (attenzione sia in sede di mediazione che giurisdizionale), sono comunque soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti nel caso si renda necessario procedere all’accertamento di una responsabilità contabile dovuta al compimento di atti od omissioni commessi con dolo o colpa grave, limitando però la responsabilità per colpa grave solo in presenza di una grave violazione di legge o di un travisamento dei fatti, non essendo sufficiente ad integrarla la semplice violazione della legge o delle regole di buona amministrazione.

 

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