Inadempimento dell’accordo di mediazione: si può chiedere al GE la misura coercitiva art. 614 bis c.p.c?

L’inadempimento dell’accordo di mediazione prevede la possibilità di rivolgersi al giudice per chiedere una misura di coercizione indiretta art. 614 bis c.p.c.

Accordo di mediazione: titolo esecutivo per l’esecuzione forzata

L’articolo 12 del decreto legislativo n. 28/2010 stabilisce che nelle mediazioni in cui tutte le parti siano assistite dai loro difensori e in cui l’accordo venga sottoscritto dalle parti e dagli avvocati, anche con le modalità stabilite per la mediazione telematica, l’accordo costituisca titolo esecutivo sulla base del quale è possibile  intraprendere l’esecuzione forzata per consegna, per rilascio, per l’esecuzione degli obblighi di fare e di non fare e per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale. 

Gli avvocati sono tenuti a certificare la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico, l’accordo infine deve essere trascritto nel precetto in base a quanto previsto dall’art. 480 c.p.c. 

In tutti gli altri casi invece l’accordo allegato al verbale viene omologato su richiesta di parte dal Presidente del Tribunale, con decreto, dopo che costui si sia accertato della regolarità formale dell’atto e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico. Qualora la controversia abbia natura transfrontaliera il verbale contenente l’accordo viene omologato invece dal Presidente del tribunale nel cui circondario deve essere eseguito l’accordo. L’omologazione, come nel caso visto prima, conferisce all’accordo di mediazione il valore di titolo esecutivo valido per l’espropriazione forzata, l’esecuzione in forma specifica e l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Alla luce di questa normativa è chiaro come sia possibile procedere all’esecuzione forzata anche sulla base di un titolo stragiudiziale come l’accordo di mediazione. Per quanto riguarda però le misure di coercizione indiretta previste dall’articolo 614 bis del codice di procedura civile? E’ possibile ricorrere a questo strumento per stimolare l’adempimento dell’obbligazione contenuta all’interno dell’accordo di mediazione?

Misure di coercizione indiretta o “astreinte” per inadempimento accordo di mediazione

Per rispondere è opportuno analizzare l’articolo 614 bis del codice di procedura civile dedicato proprio alle misure di coercizione indiretta.

Dalla lettera del primo comma della norma è subito evidente che con il provvedimento che condanna la parte ad adempiere obblighi diversi da quelli che consistono nel pagamento di una somma di denaro, il giudice, a meno che ciò non risulti manifestamente iniquo, ha la possibilità di fissare, su richiesta di parte, l’entità della somma di denaro che l’obbligato deve alla controparte per ogni ritardo, inosservanza o ritardo relativo all’esecuzione dell’obbligo, decidendo anche il giorno della decorrenza di detta misura ed eventualmente anche la durata, tenendo conto della finalità della misura stessa e di ogni altra circostanza.

La parte più interessante della norma però è il comma 2 dell’articolo 614 bis c.p.c. perché prevede che, qualora il provvedimento non sia stato richiesto nel corso del processo di cognizione o qualora il titolo sia diverso da un provvedimento di condanna, allora la somma dovuta dall’obbligato per violazione, inosservanza o ritardo relativi all’esecuzione del provvedimento, è stabilita dal Giudice dell’esecuzione, sempre su ricorso dell’avente diritto e dopo la notifica del precetto.

Dal comma 2 dell’art. 614 bis c.p.c. emerge che l’astreinte possa essere disposta:

  • direttamente dal Giudice dell’esecuzione quando non sia stato richiesto nel corso del processo di cognizione;
  • o qualora il titolo sia rappresentato da un provvedimento diverso da uno di condanna e quindi anche da un accordo di mediazione (o in alternativa da un lodo arbitrale o da una negoziazione assistita).

Alla luce di tutto quanto illustrato finora emerge la possibilità, in caso di inadempimento di un accordo di mediazione con valore di titolo esecutivo, di ricorrere all’astreinte (misure di coercizione indiretta art. 614 bis c.p.c) se:

  • è la parte a richiederlo al Giudice dell’esecuzione;
  • l’obbligazione non abbia ad oggetto il pagamento di una somma di denaro;
  • la parte abbia già provveduto a notificare il precetto alla controparte.

Nel determinare l’importo della somma da porre a cario dell’inadempiente in caso di violazione, inosservanza o ritardo, il giudice deve prendere in considerazione i seguenti aspetti:

  • il valore della controversia;
  • la natura della prestazione che non è stata adempiuta;
  • il vantaggio che l’obbligato ricava dal mancato adempimento;
  • il danno quantificato o prevedibile;
  • ogni altra circostanza utile.

Il provvedimento contenente la misura coercitiva costituisce a sua volta un titolo esecutivo per la parte che lo ha richiesto e ottenuto a cui la stessa può ricorrere in caso di violazione, ritardo o inosservanza.

In soli due casi le misure coercitive indirette non si possono applicare, ossia quando le controversie abbiano ad oggetto rapporti di lavoro subordinato, sia pubblici che privati o riguardino rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Leggi anche: “L’accordo di mediazione come titolo esecutivo per l’esecuzione forzata”

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