Incassato il parere positivo del Consiglio di Stato, il Decreto Ministeriale (DM) che determina i criteri di modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e di formazione è in procinto di essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Il DM nasce da un’attenta riflessione da parte del Ministero della giustizia per correggere le carenze contenute nei DM 222 e 223 del 2004 che in ogni modo, è bene precisarlo, sono tutt’ora in vigore e hanno permesso di attuare tutte le disposizioni contenute nel D. Lgs. 28/2010 fin dalla sua entrata in vigore il 20 marzo scorso.
In attesa di conoscere il testo del DM licenziato e approvato dal Consiglio di Stato nell’adunanza del 20 settembre, dalle anticipazioni di stampa (si rimanda alla rassegna stampa di mondoadr), il nuovo DM sembra essere incentrato su due principi: l’autonomia del regolamento degli organismi di mediazione e l’innalzamento della “qualità” della mediazione tramite la formazione dei mediatori.
Autonomia del regolamento. Nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 28/2010, i regolamenti degli organismi di mediazioni possono divergere, anche sensibilmente, nella previsione di diverse disposizioni come ad esempio la presenza delle parti in persona, le modalità della formulazione della proposta, le cause di incompatibilità del mediatore, gli elenchi di mediatori specializzati e le indennità (per gli organismi privati). Il fine sembra essere quello di consentire la nascita di una pluralità di organismi con specificità diverse per assecondare al meglio le diverse esigenze degli utilizzatori. Si pensi, ad esempio, a organismi i cui mediatori sono più propensi ad avanzare e verbalizzare le proposte di mediazione in ogni procedura non conciliata, mentre altri organismi potrebbero scoraggiarle – o addirittura vietarle – in assenza di una richiesta congiunta delle parti. Ancora, organismi e regolamenti diversi a seconda del settore di specializzazione del contenzioso (finanziario, sanitario, costruzioni, etc…) o della loro competenza territoriale (locale o nazionale). La diversità di regolamenti impone quindi una attenta analisi comparativa del ricorrente e del suo legale al fine di scegliere l’organismo di mediazione che meglio si adatta alle esigenze specifiche del contenzioso.
Innalzamento della qualità della mediazione tramite la formazione dei mediatori. La novità più significativa rispetto al DM 222/2004 sembra essere quella dell’innalzamento della qualità della formazione divenuta necessaria per tutti i mediatori. Tutti gli operatori del settore avevano ampiamente criticato la totale inadeguatezza del DM 222/2004 su questo aspetto che consentiva sia ad ampie categorie di professionisti di poter esercitare le funzioni di mediatore senza aver frequentato alcun corso sia di poter essere formatori in un corso per mediatori senza avere alcuna competenza o esperienza specifica in materia di mediazione. D’altronde, anche il comma 2 dell’art. 4 della Direttiva Europea in materia, dal titolo significativo “La qualità della mediazione”, individua nella formazione lo strumento per innalzare la qualità della procedura di mediazione. Il DM sembra porre rimedio a questa lacuna richiedendo a “monte” dei requisiti di competenza ed esperienza in materia di mediazione ai formatori (quindi rafforzando la qualità degli enti di formazione) e a “valle” la formazione minima di 50 ore di tutti i mediatori che operano presso gli organismi di mediazione, nessuno escluso, e il loro aggiornamento continuo ogni due anni.
N.1
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