Per l’impugnazione del testamento la legge prevede l’obbligo di esperire preventivamente un primo incontro di mediazione con gli altri eredi prima di iniziare il giudizio in tribunale.
Modalità del deposito dell’istanza di mediazione
Il deposito dell’istanza di mediazione per una controversia ereditaria avviene senza alcuna formalità solitamente per posta elettronica certificata o semplicemente presso la sede dell’Organismo di Mediazione competente territorialmente. Al contrario dell’instaurazione della causa, non c’è nessun obbligo di formalità complicate. Occorre solamente compilare il modulo della relativa istanza di mediazione inserendo tutte le informazioni richieste. La parte istante deve essere assistita da un avvocato. Le spese di avvio sono pari solo a 40 euro + Iva, oltre ad eventuali costi vivi, per le liti di valore fino a 250.000 euro e di 80 euro + Iva per le liti di valore superiore. L’organismo di mediazione provvederà a convocare tutti i coeredi, fissare la data del primo incontro e nominare un mediatore professionista. Nessun ulteriore costo è dovuto per lo svolgimento del primo incontro tra tutte le parti con il mediatore.
Effetti del deposito dell’istanza di mediazione
Il deposito della domanda di mediazione comunicata alle controparti impedisce la decadenza del diritto e la prescrizione dell’azione, fino alla conclusione dell’intera procedura, al pari dell’atto di citazione in giudizio. Durante il primo incontro di mediazione, il mediatore illustrerà in dettaglio i vantaggi della procedura e le indennità per l’eventuale prosecuzione della procedura. Le parti assistite dai loro avvocati decideranno quindi volontariamente se accettare gli ulteriori costi e proseguire o meno la procedura con ulteriori incontri.
Se la procedura prosegue oltre il primo incontro, gli altri vantaggi sono una sostanziosa riduzione dei costi fiscali legali e notarili e una tempistica certa e ridotta. L’accordo di mediazione di una lite ereditaria costituisce titolo esecutivo ed è totalmente esente dalla tassa di registro sui primi 50.000,00 euro di valore.
Le tipologie di testamento
Prima di depositare l’istanza di mediazione per una lite ereditaria, può essere utile ricordare quali sono le tipologie di testamento previste dal nostro ordinamento. Ognuna di esse, infatti, ha dei vizi suoi propri che ne giustificano l’impugnazione.
Il codice civile, in particolare, prevede tre diversi tipi di testamento:
- il testamento olografo, che è quello scritto di pugno, datato e sottoscritto direttamente dal testatore senza particolari formalità e con l’unico fondamentale requisito che il documento sia integralmente autografo;
- il testamento pubblico, che è quello redatto dal notaio, il quale raccoglie le volontà del testatore alla presenza di due testimoni e nel pieno rispetto di tutte le formalità richieste dalla legge;
- il testamento segreto, che è quello scritto (di pugno, con mezzi meccanici o dettandolo a terzi) e sottoscritto dal testatore e consegnato al notaio, al quale viene affidato il solo compito di custodirlo tra i suoi atti.
Quando si può impugnare un testamento
Ogni tipologia di testamento può essere impugnata se vengono violati gli obblighi di forma specificamente previsti con riferimento ad essa. Si pensi, ad esempio, all’impugnazione del testamento olografo falso, che è quello scritto e firmato da un soggetto diverso dal de cuius.
Altre ragioni che possono giustificare l’impugnazione del testamento sono:
- l’incapacità del testatore;
- la violazione del contenuto del testamento, ovverosia l’inserimento in esso di disposizioni che la legge vieta che ne formino l’oggetto;
- la presenza di errore, violenza o dolo;
- la lesione della legittima.
Impugnazione per incapacità di intendere e di volere
Abbiamo appena visto che, tra le ipotesi che legittimano l’impugnazione di un testamento, vi è anche l’incapacità del testatore.
A tale proposito, viene in rilievo l’articolo 591 del codice civile, il quale afferma che sono incapaci di testare:
- coloro che sono stati dichiarati incapaci dalla legge;
- i minorenni;
- gli interdetti per infermità di mente;
- coloro che, anche se non interdetti, nel momento in cui hanno fatto testamento sono stati incapaci di intendere e di volere per qualsiasi ragione, anche transitoria.
Proprio l’incapacità di intendere e volere è una delle cause più frequenti di impugnazione di un testamento, anche se (o forse proprio perché) rispetto alle altre incapacità non è automatica ma necessita di specifica prova.
Per poter far valere tale vizio è necessario dimostrare che, al momento della redazione del testamento, il soggetto era del tutto privo della coscienza dei propri atti e non era in grado di autodeterminarsi, mentre non basta provare una semplice alterazione delle sue facoltà psichiche.
Impugnazione testamento lesione legittima
Un’altra causa molto diffusa di impugnazione del testamento è quella fondata sulla lesione della legittima.
Ricordiamo, infatti, che il nostro ordinamento tutela in maniera particolare la posizione dei familiari più stretti del defunto, impedendo a quest’ultimo di disporre per testamento senza lasciare loro alcunché. Più precisamente, ci si riferisce agli eredi legittimari (che sono il coniuge, i figli e, in assenza di figli, i genitori).
Orbene: in caso di lesione della legittima, ovverosia in caso di disposizioni testamentarie fatte senza rispettare le quote riservate ai legittimari, questi ultimi possono impugnare il testamento proponendo l’azione di riduzione o la petizione ereditaria.
Chi può impugnare un testamento
Il testamento può essere impugnato da chi vi ha interesse, ovverosia dai legittimari in caso di lesione della legittima e dai familiari che ricaverebbero un’utilità dal successo dell’impugnazione in tutti gli altri casi.
Un terzo estraneo può impugnare un testamento solo se ne faccia valere la falsità e adduca di essere in possesso di un altro testamento che lo renderebbe erede.
Impugnare testamento fratello
Così, ad esempio, il fratello non può impugnare un testamento per lesione della legittima, ma può farlo se lo stesso sia nullo e laddove operasse la successione per legge egli sarebbe erede.
I nipoti possono impugnare un testamento?
Lo stesso discorso fatto per i fratelli vale per i nipoti. Con una precisazione però: se i figli del de cuius sono premorti, i loro discendenti (quindi i nipoti del defunto) divengono legittimari e possono agire per la reintegrazione della loro quota di legittima eventualmente violata.
Impugnazione testamento: termini di prescrizione
I termini di prescrizione dell’impugnazione di un testamento variano a seconda di quale sia la tipologia di causa ereditaria che si intende avviare.
In particolare:
- l’azione di nullità, possibile in tutti i casi in cui il testamento sia contrario alla legge o manchi di un elemento essenziale, è imprescrittibile (ma non può essere proposta da chi ha eseguito il testamento o lo ha confermato pur conoscendo la causa di nullità);
- l’azione di annullabilità del testamento, che può essere esperita in caso di incapacità del testatore, vizio di forma o vizio della volontà, si prescrive in cinque anni;
- l’azione di riduzione in caso di lesione della legittima, pur non essendovi norme che si occupano espressamente della questione, deve ritenersi soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale;
- la petizione ereditaria è imprescrittibile.
Quanto costa impugnare un testamento in giudizio o risolvere la lite in mediazione?
I costi per impugnare un testamento in giudizio non possono essere predeterminati con esattezza, in quanto su di essi incidono sia il vizio che dà luogo all’impugnazione che la complessità del suo accertamento.
In ogni caso, di norma si tratta di cause ereditarie molto articolate, che in giudizio si estendono a lungo e che comportano esborsi consistenti.
Se invece la controversia viene risolta in mediazione, i costi sono molto contenuti rispetto al giudizio. L’importo delle indennità di mediazione è determinato secondo i paramenti del Ministero della Giustizia e illustrato in dettaglio dal mediatore durante il primo incontro.
Infine, è bene rimarcare che la mediazione consente la riapertura del dialogo tra le parti, spesso parenti, veicolata dal mediatore, al contrario del contenzioso giudiziario che invece deteriora irrimediabilmente i rapporti durante i lunghi anni necessari alla conclusione.
1 commento
Ho letto con piacere l’ articolo di cui sopra. Sarei interessato ad un consulto con il professionista Valeria Zeppilli. Grazie.