In attesa che i decreti ministeriali attuativi facciano chiarezza in ordine agli aspetti applicativi e procedurali, l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 28/2010, ha già determinato un gran fermento.
E ciò non solo nella cerchia degli operatori del diritto, ma anche in seno ai potenziali fruitori della procedura di mediazione, i quali, avutane notizia attraverso la stampa, hanno accolto con interesse e un certo grado di fiducia l’iniziativa legislativa.
Si sono moltiplicate le iniziative e le riunioni promosse dagli ordini professionali e dalle associazioni dei consumatori dirette allo studio ed alla valutazione del potenziale impatto benefico sul sistema della soluzione dei conflitti.
La grande aspettativa appare del resto giustificata – oltre che dalla lunga attesa che ha preceduto l’intervento legislativo – dagli enormi benefici in termini di riduzione di tempi e costi che un corretto uso dello strumento fa intravedere.
Benefici tanto più considerevoli da apprezzare per chi in funzione del proprio ruolo è istituzionalmente deputato ad essere “parte in causa”, poiché quotidianamente impegnato nella gestione di controversie.
Di qui l’ovvio riferimento alla figura dell’assicuratore che per vocazione attorno al tavolo delle liti aventi a oggetto il risarcimento del danno rappresenta il “convenuto abitudinario”.
D’altra parte il campo dove la mediazione mostra di poter riscuotere i successi maggiori, anzitutto a parere dei legislatori che vi hanno introdotto il ricorso obbligatorio, è proprio quello della responsabilità civile (RCA, e medmal su tutte), che rappresenta una considerevole porzione del contenzioso che affolla le aule di giustizia.
Si consideri che nella maggior parte delle controversie aventi a oggetto il risarcimento del danno, la “chiamata in causa” dell’assicuratore (ove già non rappresenti il convenuto principale in virtù dell’azione diretta) rappresenta uno step necessario, laddove l’eventuale accordo raggiunto direttamente tra danneggiato e assicurato non sarebbe opponibile alla Compagnia, cui il più delle volte è contrattualmente affidata la gestione del sinistro.
Appare pertanto evidente l’importanza del ruolo assolto dagli assicuratori, i quali attraverso una corretta interpretazione della procedura possono, oltre che ottenere un risparmio nella dispendiosa gestione dei sinistri, certamente contribuire al successo della mediazione conferendole un notevole impulso.
Non è del resto un mistero che il prolungarsi dei tempi determini un incremento dei costi di gestione del sinistro, in termini di riserva e spese legali, per cui in alcuni casi anche a fronte di un giudizio conclusosi con sentenza favorevole, i benefici risultano essere pressoché inesistenti.
All’assicuratore il nuovo decreto offre invece l’opportunità di ottimizzare la gestione del sinistro, attraverso una fase di dialogo congiunto con la controparte ed il proprio assicurato (ove le due parti non coincidano), permettendogli di acquisire tutte le informazioni necessarie, laddove nella maggioranza dei casi la causa del mancato accordo nella fase stragiudiziale risiede in un difetto di comunicazione tra assicurato e assicuratore, che pregiudica l’ottenimento dell’accordo tra la compagnia ed il danneggiato.
Ed invero, nonostante le nuove previsioni del codice delle assicurazioni impongano ai danneggiati l’invio di una serie di dati unitamente alla richiesta di risarcimento, l’assicuratore molto spesso non dispone degli strumenti necessari per una corretta istruzione del sinistro, mentre il più delle volte le informazioni mancanti sono proprio quelle che dovrebbero giungere dall’assicurato.
E’ ovvio che un’ammissione di responsabilità da parte del garantito durante la mediazione, indurrà la compagnia, proprio in virtù del ruolo di procurator in rem propriam, a rivedere la propria posizione volendo evitare un giudizio che esporrebbe l’impresa solo a costi aggiuntivi.
Avendo a disposizione i dati che gli provengono dal danneggiato e dal proprio assicurato, la compagnia sarà in grado di ottenere tutte le informazioni utili alla formulazione della congrua offerta, facendo così l’interesse proprio e quello del danneggiato.
Avuto riguardo al considerevole vantaggio economico che potrà eventualmente derivargli, l’assicuratore avrà perciò tutto l’interesse a far proprie le migliori tecniche conciliative, prima fra tutte il rispetto e la considerazione per gli interessi della controparte, che puntualmente determinano il successo nel raggiungimento dell’accordo.
E in ciò non dovrà farsi influenzare dal leggero favor che il decreto gli attribuisce attraverso la mancata applicazione nei suoi confronti delle sanzioni dell’art. 13, che poca cosa rappresenta rispetto ad un’esposizione ben più pesante in ipotesi di sentenza di condanna.
Grazie al nuovo decreto l’assicuratore è potenzialmente fruitore di un gran numero di buoni accordi. Con inevitabili ripercussioni positive sui bilanci. La corretta gestione della partita può risultare oltre che decisiva per il raggiungimento dell’accordo, vantaggiosa per l’impresa assicurativa e per il danneggiato, determinando l’ambita situazione di win – win.
2 commenti
Sono dottore commercialista, revisore ed ho seguito un breve corso di conciliazione.
Sono altresì fiduciario di diverse Compagnie di Assicurazione per i sinistri c.d. “professionali” (avvocati, notai, commercialisti etc.)
Ho Studio in Milano e Domodossola (VB) per cui potrei operare sia in Lombardia che in Piemonte.
Oltre ad individuare possibilità di collaborazione, Le chiedo l’autorizzazione ad utilizzare il Suo articolo per una comunicazione che intendo inviare alle Compagnie assicuratrici.
Resto in attesa e, lieto dell’incontro professionale, porgo cordiali saluti.
dr Alberto Crotti
0324 242097
3356023220
Gentile dottor Crotti,
per una candidatura può inviare il suo cv unitamente alla lettera motivazionale al nostro indirizzo cv@adrcenter.com. Il responsabile delle risorse umane ne prenderà visione. In merito all’articolo esporremo la sua richiesta all’autore dello stesso e le faremo sapere via mail.