Riportiamo uno stralcio dell’interevento alla Commissione VIII del Senato del Presidente del Consiglio di Stato Giorgio Giovannini relativa al disegno di legge delega Atto Senato 1678 e in particolare all’art. 1 lettera l) che recita:<<1. Il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio rispettivamente sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici, tenendo conto delle migliori pratiche adottate in altri Paesi dell’Unione europea:……l) razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto;>>
<<I rimedi alternativi di tutela. Un criterio di particolare interesse posto dal disegno di legge delega è quello contenuto nella lettera l) dell’art. 1, con il quale è demandata al legislatore delegato la razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione dei contratti. Per la verità questo criterio non mi sembra rispondere ad una previsione delle direttive e neppure a previsioni contenute delle direttive ricorsi che si sono succedute tra il 1989 ed il 2007.
Esso è però ugualmente da condividere, da un lato, perché è consonante con un generale orientamento dell’Unione europea favorevole a queste forme di rimedi, orientamento che, come è noto, si è espresso in materia civile e commerciale con la direttiva n. 52 del 2008 sulla mediazione. Il criterio è poi, d’altro lato, più in generale da condividere perché, ove adeguatamente attuato, potrebbe contribuire a realizzare una certa deflazione del contenzioso giudiziario. Per quanto in particolare riguarda la giustizia amministrativa, infatti, è vero, come ho accennato prima, che riusciamo a far fronte ai ricorsi in materia contrattualistica pubblica in tempi estremamente celeri. Ciò, però, avviene a discapito dell’altro contenzioso di nostra pertinenza, che per volontà della legge e per forza di cose finisce coll’essere posposto a detti ricorsi e vede così accrescersi i tempi di attesa delle decisioni.
N.1
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