
<<1. Il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio rispettivamente sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici, tenendo conto delle migliori pratiche adottate in altri Paesi dell’Unione europea:……l) razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto;>>
<<I rimedi alternativi di tutela. Un criterio di particolare interesse posto dal disegno di legge delega è quello contenuto nella lettera l) dell’art. 1, con il quale è demandata al legislatore delegato la razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione dei contratti. Per la verità questo criterio non mi sembra rispondere ad una previsione delle direttive e neppure a previsioni contenute delle direttive ricorsi che si sono succedute tra il 1989 ed il 2007.
Esso è però ugualmente da condividere, da un lato, perché è consonante con un generale orientamento dell’Unione europea favorevole a queste forme di rimedi, orientamento che, come è noto, si è espresso in materia civile e commerciale con la direttiva n. 52 del 2008 sulla mediazione. Il criterio è poi, d’altro lato, più in generale da condividere perché, ove adeguatamente attuato, potrebbe contribuire a realizzare una certa deflazione del contenzioso giudiziario. Per quanto in particolare riguarda la giustizia amministrativa, infatti, è vero, come ho accennato prima, che riusciamo a far fronte ai ricorsi in materia contrattualistica pubblica in tempi estremamente celeri. Ciò, però, avviene a discapito dell’altro contenzioso di nostra pertinenza, che per volontà della legge e per forza di cose finisce coll’essere posposto a detti ricorsi e vede così accrescersi i tempi di attesa delle decisioni.
2 commenti
Del resto il legislatore francese, a cui da ultimo qualcuno ha detto e scritto di ispirarsi per la n.a., ha introdotto nel 2011 la conciliazione delegata nell’ambito del processo amministrativo.
Nei tribunali amministrativi e nelle corti amministrative d’appello, i presidenti possono, se le parti sono d’accordo, organizzare una missione di conciliazione e nominare a questo effetto la o le persone che la condurranno .
Sempre nel 2011 si è deciso di introdurre nel settore amministrativo anche la mediazione. Va qui inoltre menzionata l’Ordinanza n. 2011-1540 del 16 novembre 2011 che ha inserito nel Codice di giustizia amministrativa un capitolo inerente alla mediazione.
Anche in Spagna si era originariamente prevista la mediazione nel processo amministrativo, ma il progetto della ley 5/12 non è stato approvato sul punto, forse per dare più tempo al legislatore per implementare l’istituto.
Ed in Germania la presenza della mediazione nei rapporti tra cittadino e P.A. risale agli anni ’90.
Incanalare la soluzione dei conflitti tra pubblica amministrazione e cittadini con l’uso della mediazione civile e commerciale è un buon auspicio.
Tuttavia le norme in vigore sono limitate e il contesto culturale non fa crescere tale strumento.
BY cucchiaracosimo.altervista.org