Il Prof. Giuseppe De Palo – Ombudsman per i Fondi e Programmi delle Nazioni Unite (New York) e gia’ Presidente di ADR Center – il 29 Novembre 2018 ha svolto un’articolata relazione al Parlamento europeo sugli effetti dell’adozione della Direttiva europea sulla mediazione.
Di seguto l’abstract in italiano della relazione.
A dieci anni dalla sua adozione, la Direttiva europea sulla mediazione resta assai lontana dall’obiettivo dichiarato di incoraggiare l’uso della mediazione, segnatamente, “… garantendo una relazione equilibrata tra mediazione e procedimento giudiziario” (articolo 1).
Il “paradosso della mediazione ” – universamente lodata e promossa, ma tuttora utilizzata in meno dell’1% delle liti in materia civile e commerciale all’interno dell’Ue – s’ingrandisce fastidiosamente in presenza di statistiche ufficiali e molteplici studi che mostrano come il modo migliore, se non l’unico, di accrescere significativamente il numero di controversie mediate sia richiedere ai litiganti di fare un tentativo iniziale, serio e ragionevole, tramite la mediazione. Durante questa fase iniziale, i litiganti restano liberi di decidere se proseguire o meno con il tentativo (cd “tentativo richiesto di mediazione con facile opzione di opt-out”). L’economia comportamentale, in particolare, ha dimostrato da tempo i limiti di ogni approccio di politica legislativa basato su modelli di tipo opt-in, come quelli alla base di ogni forma di mediazione volontaria.
L’Italia e’ il solo Paese dell’Unione ad aver adottato un modello di mediazione richiesta con facile opt-out, applicabile a (solo) circa il 15% del contenzioso civile e commerciale. In questi casi, la mediazione gioca oramai un ruolo significativo, e irreversibile, nella risoluzione efficiente delle liti. Non cosi’ nel restante 85% dei casi, dove la mediazione resta di tipo opt-in (ossia volontaria) e, pertanto, viene esperita rarissimamente.
In altri Stati Membri, recenti modifiche normative volte a – semplicemente – incoraggiare il ricorso alla mediazione sono con ogni probabilita’ destinate a fallire (nuovamente); allo stesso tempo, in altri Paesi ancora, riforme legislative che impongono – semplicemente – un obbligo generico di mediazione, senza la possibilita’ di un agevole opt-out, hanno le medesime probabilita’ di essere dichiarate incostituzionali (nuovamente).
Nel 2016 il Parlamento europeo ha ricevuto la proposta di adottare un modello di mediazione opt-out, ma ha poi deciso di lasciare la Direttiva immutata, lasciando cosi’ i legislatori nazionali senza indicazioni chiare su come raggiungere gli obiettivi della Direttiva, e i cittadini e le aziende dell’Unione senza i molteplici benefici – economici e di altra natura – che un uso maggiore della mediazione genererebbe.
N.1
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