Il Prof. Giuseppe De Palo – Ombudsman per i Fondi e Programmi delle Nazioni Unite (New York) e gia’ Presidente di ADR Center – il 29 Novembre 2018 ha svolto un’articolata relazione al Parlamento europeo sugli effetti dell’adozione della Direttiva europea sulla mediazione.
Di seguto l’abstract in italiano della relazione.
A dieci anni dalla sua adozione, la Direttiva europea sulla mediazione resta assai lontana dall’obiettivo dichiarato di incoraggiare l’uso della mediazione, segnatamente, “… garantendo una relazione equilibrata tra mediazione e procedimento giudiziario” (articolo 1).
Il “paradosso della mediazione ” – universamente lodata e promossa, ma tuttora utilizzata in meno dell’1% delle liti in materia civile e commerciale all’interno dell’Ue – s’ingrandisce fastidiosamente in presenza di statistiche ufficiali e molteplici studi che mostrano come il modo migliore, se non l’unico, di accrescere significativamente il numero di controversie mediate sia richiedere ai litiganti di fare un tentativo iniziale, serio e ragionevole, tramite la mediazione. Durante questa fase iniziale, i litiganti restano liberi di decidere se proseguire o meno con il tentativo (cd “tentativo richiesto di mediazione con facile opzione di opt-out”). L’economia comportamentale, in particolare, ha dimostrato da tempo i limiti di ogni approccio di politica legislativa basato su modelli di tipo opt-in, come quelli alla base di ogni forma di mediazione volontaria.
L’Italia e’ il solo Paese dell’Unione ad aver adottato un modello di mediazione richiesta con facile opt-out, applicabile a (solo) circa il 15% del contenzioso civile e commerciale. In questi casi, la mediazione gioca oramai un ruolo significativo, e irreversibile, nella risoluzione efficiente delle liti. Non cosi’ nel restante 85% dei casi, dove la mediazione resta di tipo opt-in (ossia volontaria) e, pertanto, viene esperita rarissimamente.
In altri Stati Membri, recenti modifiche normative volte a – semplicemente – incoraggiare il ricorso alla mediazione sono con ogni probabilita’ destinate a fallire (nuovamente); allo stesso tempo, in altri Paesi ancora, riforme legislative che impongono – semplicemente – un obbligo generico di mediazione, senza la possibilita’ di un agevole opt-out, hanno le medesime probabilita’ di essere dichiarate incostituzionali (nuovamente).
Nel 2016 il Parlamento europeo ha ricevuto la proposta di adottare un modello di mediazione opt-out, ma ha poi deciso di lasciare la Direttiva immutata, lasciando cosi’ i legislatori nazionali senza indicazioni chiare su come raggiungere gli obiettivi della Direttiva, e i cittadini e le aziende dell’Unione senza i molteplici benefici – economici e di altra natura – che un uso maggiore della mediazione genererebbe.
1 commento
L’ Italia ha ricevuto anche una direttiva sulla mediazione dei consumatori ed una decisione della Corte UE in cui viene stabilito che le regole sugli avvocati e sulle sanzioni del d.lgs 2010-28 sono in contrasto con la detta direttiva, nonché una sentenza di merito (Trib. Verona) in cui è precisato che l’ Italia non ha adempiuto la direttiva, non avendo predisposto alcun elenco per l’ iscrizione delle ADR di consumo operanti nell’ ambito della mediazione obbligatoria. In piena tradizione dell’ azzeccagarbugli di manzoniana memoria continua beatamente a vantare i meriti del proprio sistema ADR, riparandosi deitro un giochino di elenchi predisposto dallo stesso Ministero che si pubblica da solo i rapporti meravigliosi sul successo delle proprie attività.