Il NASD (National Association of Securities Dealers) ha proposto di consentire la comunicazione diretta tra le parti e gli arbitri. Tale decisione mira a rendere più spedito il procedimento arbitrale.
La proposta di modifica (SR NASD – 2003- 163), presentata il 31 ottobre congiuntamente alla Securities and Exchange Commission, trae spunto da un progetto iniziato nel giugno 2001 nell’ufficio del NASD di Chicago e indirizzato a determinare se la comunicazione diretta tra le parti ed i loro arbitri avrebbe potuto recare dei benefici nell’autoregolamentazione dei processi arbitrali.
Nella proposta si rende noto che coloro che hanno partecipato a tale progetto si sono pronunciati in modo favorevole alla comunicazione tra le parti e gli arbitri, affermando che “la comunicazione diretta ha reso il procedimento più spedito e si è rivelata più conveniente del normale metodo di comunicazione attraverso lo staff”. Il 73% dei rappresentanti delle parti ed il 69% degli arbitri si sono detti a favore nella prosecuzione della comunicazione diretta.
In seguito al successo del progetto di Chicago, il NASD ha stabilito una regola generale che permetterà la comunicazione diretta con gli arbitri laddove tutte le parti e gli stessi arbitri siano d’accordo. In base all’attuale regolamentazione le parti possono scambiarsi documenti, ma tutte le comunicazioni dirette agli arbitri devono essere trasmesse attraverso il personale del NASD. Gli arbitri devono inoltre comunicare gli ordini e le altre notizie attraverso lo staff.
In base alla nuova regola, solo le parti che hanno un rappresentante legale durante il processo arbitrale possono comunicare direttamente. Se le parti stabiliscono durante il corso dell’arbitrato di procedere personalmente, la regola non si applicherà . La regola stabilisce inoltre che prima di iniziare la comunicazione diretta, tutte le parti e gli arbitri dovranno concordare il procedimento da seguire nella fase preliminare del giudizio o in qualsiasi altro tipo di incontro che intervenga prima dell’inizio dell’arbitrato. Inoltre, le parti dovranno notificare all’arbitro, a tutte le altre parti e al responsabile del procedimento arbitrale solo i documenti elencati.
In ogni caso, la comunicazione orale con l’arbitro non verrà consentita se le parti non saranno tutte presenti. Le parti e gli arbitri che hanno consentito alla comunicazione diretta possono però annullare tale decisione in ogni momento, ma devono prima comunicarlo per iscritto a tutti gli arbitri e alle altre parti coinvolte nell’arbitrato.