Il Ministro Carlo Calenda propone la conferma della mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità

Carlo Calenda

Ministro Carlo CalendaSulla base degli ottimi risultati ottenuti dalla mediazione negli ultimi quattro anni, il Ministero dello Sviluppo Economico ha proposto un emendamento all’art. 53 del disegno di legge concorrenza (AS 2085 A) volto a stabilizzare permanentemente le disposizioni del comma 1bis dell’art. 5 del Dlgs 28/2010. Di seguito il testo dell’emendamento e la relazione illustrativa.

Art. 53

(Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28)

All’articolo 53 dopo il comma 6, inserire il  seguente:

7. “Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, all’articolo 5, comma 1 bis, i periodi terzo e quarto sono soppressi”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la presente proposta emendativa si intende mettere a regime la disciplina dell’obbligatorietà  dell’esperimento del  tentativo  di  mediazione,  per  la quale  il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con la legge 9 agosto 2013, n. 98, aveva previsto, nel ripristinare la suddetta obb1igatorietà dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 272/2012 di incostituzionalità dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010 per eccesso di delega, una efficacia di quattro anni, dalla data di entrata in vigore della suddetta  legge di  conversione, della suddetta disciplina di obbligatorietà. Pertanto, si propone dì eliminare la norma che disponeva la durata del regime di obbligatorietà fino al 20 settembre 2017. Conseguentemente, viene soppressa la disposizione che prevede che il Ministero della giustizia provvede, al termine di due anni (dalla entrata in vigore della norma di cui al decreto-legge n. 69/2013 che aveva reintrodotto l’obbligatorietà del tentativo di mediazione) al monitoraggio degli esiti della sperimentazione. Si precisa che, comunque, il monitoraggio statistico generale dei procedimenti di mediazione continua a essere  compiuto  dall’Amministrazion in  forza della  previsione di cui all’articolo 11 del decreto del Ministro della Giustizia  18 ottobre  2010, n.180 come integrato dal DM 6 luglio 2011, n. 145.

Tale scelta muove dalla considerazione degli esiti positivi dell’applicazione della previsione normativa in esame sul piano della riduzione del numero delle controversie pendenti presso i tribunali e le corti di appello e, quindi, della riduzione del contenzioso.

Si segnala, a tal proposito, che dai dati statistici relativi alle pendenze dei procedimenti civili si rileva, per l’anno 2015, una contrazione del 9,5 per cento delle medesime rispetto all’anno precedente, certamente da porsi, almeno per una parte, in diretta correlazione con l’entrata a regime della disciplina dell’obbligatorietà dei tentativo di mediazione, che costituisce, sempre per il medesimo anno, l’81,6 per cento dei procedimenti di mediazione esperiti.

Il dato sopra riportato è senz’altro di rilievo ove si consideri che, sempre dai suddetti rilievi statistici, si ricava che le mediazioni obbligatorie iscritte di cui all’articolo  5,  comma  1 bis, della legge 28/2010, nell’anno 2015 sono state 151.469 e che nei casi in cui le parti hanno accettato di proseguire nel tentativo di conciliazione, 43,2 per cento delle volte esse si sono chiuse con accordo, evitandosi, in tal modo. dì instaurare il contenzioso dinanzi al  giudice.

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