Il Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale degli Affari Interni del Ministero della Giustizia ha risposto a diversi importanti quesiti sulla promozione e svolgimento dei corsi base e di aggiornamento per i mediatori ai sensi del D.M. n. 180/2010.
I quesiti riguardano:
- Se un ente di formazione accreditato all’elenco del Ministero della giustizia può avvalersi di formatori accreditati presso enti di formazione diversi dal proprio o di formatori non accreditati.
- Se il corso deve prevedere la docenza di almeno un formatore teorico ed almeno uno pratico.
- Se il numero di iscrizione all’elenco degli enti di formazione, il nome del responsabile scientifico e dei docenti che svolgeranno il corso devono essere sempre visibili nelle comunicazioni informative.
- Se i corsi di formazione per mediatori possono essere promossi, organizzati e fatturati ai partecipanti da una società non iscritta all’elenco degli enti di formazione, in cui un ente di formazione accreditato al Ministero della giustizia risulta solo tra i co-organizzatori.
- Se gli enti di formazione accreditati debbano instaurare un rapporto contrattuale ed economico diretto con i partecipanti senza alcuna intermediazione.
- Se il responsabile scientifico dell’ente di formazione deve attestare la completezza e l’adeguatezza dei percorsi formativi e di aggiornamento, come previsti e istituiti ai sensi dell’art. 18, lett. f) e g) del d.m. n. 180/2010 e le eventuali sanzioni a cui va incontro in caso di attestazioni non veritiere.
- Se il Ministero può svolgere controlli documentali anche successivamente all’erogazione dei corsi sui registri di presenza, firme dei partecipanti, prove di esame, certificati e fatture emesse.
Le risposte fornite dal Ministero della Giustizia saranno pubblicate integralmente nei prossimi giorni.