Il Ministero della Giustizia precisa che non sono validi i corsi di formazione per mediatori svolti online prima del periodo emergenziale e dopo la sua conclusione

Nel rispondere ad un chiarimento di un ente di formazione accreditato all’albo degli enti di formazione per mediatori tenuto dal Ministero della Giustizia, l’Ufficio del Registro ha precisato che: 

  • i corsi di formazione per mediatori base e di aggiornamento devono svolgersi in presenza per quanto disposto dal D.Lvo 28/2010 e DI 180/2010;
  • ai sensi del DPCM 8 marzo 2020, la deroga per lo svolgimento a distanza dei suddetti corsi deve intendersi concessa eccezionalmente esclusivamente durante lo stato di emergenza per gli effetti della pandemia da marzo 2020 al 31 luglio 2021;
  • fino ad ulteriori comunicazioni o proroga dello stato d’emergenza, i corsi per mediatori non potranno essere svolti a distanza dopo il 31 luglio 2021;
  • conseguente non sono validi ai fini dell’ottenimento del titolo di mediatore e dell’aggiornamento tutti i corsi base (50 ore) e di aggiornamento (18 ore) svolti online prima del marzo 2020;
  • il responsabile scientifico dell’ente di formazione deve dichiarare la conformità nello svolgimento dei corsi ai sensi della normativa vigente.

In particolare, il Ministero ha precisato con una comunicazione scritta che <<… tenuto conto delle disposizioni governative in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, che prevedono, tra l’altro, la sospensione dei corsi professionali e delle attività formative svolte da enti pubblici e da soggetti privati, ferma restando la possibilità di svolgere  tali attività a distanza, si comunica che sono autorizzati i corsi di formazione a distanza per mediatori civili e commerciali (50 ore)  nonché i corsi di aggiornamento (18 ore).>>

Il Ministero della giustizia prosegue nella sua nota: <<Si ricorda, tuttavia, che tale deroga, contenuta nel DPCM 8 marzo 2020, deve intendersi concessa eccezionalmente per ragioni di effettiva e concreta esposizione al rischio contagio e deve intendersi revocata al termine dell’emergenza in atto poichè,  per quanto riguarda la formazione di cui al D.Lvo 28/2010 e DI 180/2010, questa amministrazione ritiene che i corsi di formazione per mediatori civili e commerciali,  così come articolati  nella citata normativa, non possano essere svolti a distanza ma necessitano della compresenza  fisica dei soggetti interessati.>>

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N.1

del registro al Ministero della Giustizia