Nel rispondere ad un chiarimento di un ente di formazione accreditato all’albo degli enti di formazione per mediatori tenuto dal Ministero della Giustizia, l’Ufficio del Registro ha precisato che:
In particolare, il Ministero ha precisato con una comunicazione scritta che <<… tenuto conto delle disposizioni governative in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, che prevedono, tra l’altro, la sospensione dei corsi professionali e delle attività formative svolte da enti pubblici e da soggetti privati, ferma restando la possibilità di svolgere tali attività a distanza, si comunica che sono autorizzati i corsi di formazione a distanza per mediatori civili e commerciali (50 ore) nonché i corsi di aggiornamento (18 ore).>>
Il Ministero della giustizia prosegue nella sua nota: <<Si ricorda, tuttavia, che tale deroga, contenuta nel DPCM 8 marzo 2020, deve intendersi concessa eccezionalmente per ragioni di effettiva e concreta esposizione al rischio contagio e deve intendersi revocata al termine dell’emergenza in atto poichè, per quanto riguarda la formazione di cui al D.Lvo 28/2010 e DI 180/2010, questa amministrazione ritiene che i corsi di formazione per mediatori civili e commerciali, così come articolati nella citata normativa, non possano essere svolti a distanza ma necessitano della compresenza fisica dei soggetti interessati.>>
N.1
del registro al Ministero della Giustizia
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