Il litisconsorzio nella mediazione è obbligatorio quando è necessario ai sensi dell’art. 102 c.p.c, è opportuno se facoltativo come previsto dall’art. 103 c.p.c
Il litisconsorzio nel processo civile
Il litisconsorzio definisce la presenza di una pluralità di parti, siano essi attori o convenuti, nel medesimo processo civile. La disciplina si articola in due forme principali.
Il litisconsorzio necessario in sostanza tutela la validità e l’efficacia del provvedimento su situazioni unitarie, quello facoltativo, invece, mira all’efficienza e alla rapidità della tutela giurisdizionale.
Il litisconsorzio in mediazione
C’è da chiedersi se anche nella mediazione valgono le stesse regole, ossia se è necessario che alla procedura conciliativa prendano parte tutti i soggetti coinvolti in una controversia.
La natura negoziale della mediazione giustifica una gestione del contraddittorio sicuramente più flessibile rispetto al processo civile. Mentre in tribunale prevalgono i vincoli formali, in mediazione l’estensione della procedura a soggetti terzi è guidata dal principio di funzionalità all’accordo.
L’esigenza di coinvolgere un terzo può emergere in qualunque momento, non solo nella fase iniziale. Tuttavia, tale scelta non deve essere indiscriminata: va evitata qualora rischi di appesantire inutilmente la procedura o ostacolare la conciliazione.
Occorre tuttavia fare una distinzione, perchè nelle ipotesi di litisconsorzio necessario, l’estensione del contraddittorio è obbligatoria. La mancata partecipazione dei terzi necessari determina, infatti, l’improcedibilità della domanda giudiziale e rende l’eventuale accordo inefficace o nullo nei loro confronti. Quando invece il litisconsorzio è facoltativo il coinvolgimento di altri soggetti è subordinata a una valutazione di opportunità. Le parti, assistite dai legali e dal mediatore, devono compiere un’analisi prognostica per capire se l’intervento di altri soggetti faciliti realmente il raggiungimento di un’intesa. La mediazione quindi bilancia l’assenza di preclusioni formali con l’esigenza di efficienza negoziale, privilegiando sempre l’obiettivo finale della risoluzione amichevole.
Giurisprudenza sul litisconsorzio in mediazione
Sul rapporto tra litisconsorzio e mediazione si sono espresse diverse corti di merito.
Il Tribunale di Milano, ad esempio, nella sentenza n. 1048/2017 ha sancito che nel caso di litisconsorzio necessario, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale si considera soddisfatta esclusivamente se il procedimento di mediazione coinvolge tutte le parti interessate. Parimenti, il Tribunale di Torre Annunziata nella sentenza n. 851/2019, ha chiarito che qualora un litisconsorte necessario non venga convocato alla mediazione, il giudice è tenuto a rilevare il mancato avveramento della condizione di procedibilità. In tal caso, assegna alle parti un termine di 15 giorni per avviare una nuova procedura di mediazione che coinvolga necessariamente tutti i soggetti interessati, inclusi sia il componente inizialmente omesso sia le parti che avevano già partecipato. Del resto, come precisato nella sentenza Corte di Appello di Firenze n. 2282/2023 esiste “una piena specularità tra le parti necessarie del processo e le parti necessarie del procedimento di mediazione, perché seppur la fase di mediazione non abbia natura processuale è comunque a servizio del processo e mutua da esso il proprio perimetro.”
Tesi condivisa anche dal Tribunale di Cosenza che nella sentenza n. 990/2025 ha ribadito che “Nell’ipotesi di litisconsorzio necessario la mediazione va proposta nei confronti di tutte le parti, in quanto solo la loro effettiva partecipazione soddisfa la condizione di procedibilità. La mancata proposizione di mediazione nei confronti anche di uno solo dei litisconsorti necessari dopo l’assegnazione del termine di 15 giorni per proporre il procedimento di mediazione nei confronti di tutti vizia l’intero procedimento e determina l’improcedibilità dell’azione.”
N.1
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