Hanno avuto esito positivo le proteste e le richieste della comunità ADR sul nuovo decreto che introduce sostanziali agevolazioni per la conciliazione stragiudiziale in materia societaria condotta dagli enti accreditati, prevista e regolata dal D.Lgs. n. 5 del 17 gennaio 2003 (artt. 38-40).
A meno di un mese dall’entrata in vigore, fissata per il 1
° gennaio 2004, e in base a quanto consentito dalla stessa Legge-delega per la riforma del diritto societario, il governo ha emanato un decreto correttivo che modifica la disciplina nel senso auspicato.
Come si ricorderà , il D.Lgs. 5/2003 stabiliva che il conciliatore, al termine di ogni tentativo di conciliazione non coronato da successo, era tenuto a formulare alle parti una sua proposta di accordo, ed era altresì tenuto a mettere a verbale la posizione delle parti stesse su questa proposta (art. 40, 2
° comma).
In questa formulazione la norma era stata aspramente criticata, perchè introduceva un elemento estraneo alla natura puramente volontaria del procedimento conciliativo. In base al verbale di mancata conciliazione, infatti, il giudice avrebbe valutato il comportamento delle parti e avrebbe potuto anche adottare provvedimenti punitivi in relazione alla ripartizione delle spese legali.
In caso di mancato successo del tentativo di conciliazione, quindi, sulla base della modifica approvata, il conciliatore potrà formulare una proposta di accordo alle parti solo se entrambe lo autorizzeranno espressamente a farlo.