L’appalto è un contratto molto diffuso per la realizzazione di lavori edili. Vediamo in cosa consiste e cosa fare in caso di controversie inerenti alla sua applicazione.
Contratto d’appalto: cos’è
L’appalto è il contratto con il quale un soggetto, detto appaltatore, assume nei confronti di un altro soggetto, detto committente o appaltante, l’obbligazione di compiere un’opera o un servizio con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio.
Contratto d’appalto di servizi
Sebbene spesso il contratto di appalto sia utilizzato nell’ambito dell’edilizia e, quindi, per realizzare un’opera (ad esempio, per costruire un palazzo), anche l’appalto di servizi è abbastanza diffuso nella quotidianità. Si pensi, ad esempio, al contratto per l’esecuzione di un servizio di polizia.
Contratto d’appalto nel codice civile
Il codice civile si occupa di disciplinare in lungo e in largo il contratto d’appalto agli articoli da 1655 a 1677.
Il primo di tali articoli dà la definizione della fattispecie contrattuale in analisi, stabilendo che “L’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”
Contratto d’appalto e contratto d’opera: differenze
Il contratto d’appalto va tenuto distinto da una figura affine, che è rappresentata dal contratto d’opera, disciplinato dall’articolo 2222 del codice civile, che lo identifica come il contratto con il quale una persona si obbliga a compiere un’opera o un servizio verso un corrispettivo, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
Le differenze rispetto all’appalto sono sostanzialmente due:
- nel contratto d’opera il corrispettivo può essere della più varia natura, mentre nel contratto d’appalto è necessariamente in denaro;
- nel contratto d’opera la prestazione resa è di carattere personale mentre nel contratto d’appalto la stessa richiede la sussistenza di un’organizzazione a disposizione dell’appaltatore.
Contratto d’appalto e superbonus 110%
Il contratto d’appalto è la figura contrattuale alla quale molti cittadini stanno ricorrendo per godere del superbonus 110% e, come da più parti prospettato, è proprio con riferimento a tale oggetto che esso potrebbe nei prossimi mesi essere oggetto di contenzioso.
Ad esempio, è verosimile che presto le parti di un contratto d’appalto stipulato per godere del superbonus 110% entrino in contestazione con riferimento al rispetto dei requisiti in corso d’opera e al mancato raggiungimento dei risultati necessari per l’accesso al beneficio.
Contratto di appalto: esempio
Tuttavia, i rischi di contenzioso non sono solo connessi al superbonus 110%.
L’appalto, ad esempio, può avere a oggetto la realizzazione ex novo di un edificio, la ristrutturazione di un negozio, la prestazione di un qualsivoglia servizio. È evidente che le controversie hanno campo facile, potendo riguardare la corretta esecuzione dell’opera commissionata, l’esatto svolgimento del servizio appaltato, il pagamento del corrispettivo e così via.
Decadenza e prescrizione
Laddove insorgano questioni circa l’esecuzione del contratto, bisogna avere ben presenti i termini di decadenza e prescrizione appositamente fissati dal codice civile, in particolare dall’articolo 1667.
Tale disposizione, infatti, stabilisce che il committente, una volta riscontrati difformità o vizi dell’opera deve:
- denunciarli all’appaltatore, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla loro scoperta (formalità che non è necessaria se l’appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o li ha occultati);
- agire contro l’appaltatore entro due anni dal giorno della consegna dell’opera.
Il committente può far valere la garanzia anche se è stato convenuto per il pagamento, purché abbia denunciato i vizi e le difformità entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi due anni dalla consegna.
Si precisa che la denuncia richiesta a pena di decadenza è fatta in forma libera, mentre la successiva azione si propone avviando un ordinario procedimento civile.
La strada della mediazione
Sebbene con riferimento al contratto di appalto la legge non preveda l’obbligo di ricorrere alla mediazione prima di agire in giudizio, va comunque detto che il tentativo di risolvere le controversie in via stragiudiziale si rivela spesso proficuo nella materia che qui interessa.
Se, infatti, i costi e i tempi del giudizio potrebbero spaventare e dissuadere dal rivolgersi al tribunale, ricorrere alla mediazione è un tentativo che spesso vale la pena fare.
A tal fine basta, infatti, rivolgersi a un organismo di mediazione competente per territorio come ADR Center, presentando un’istanza redatta senza formalità utilizzando i modelli appositamente predisposti. Il primo incontro, che prevede un costo di poche decine di euro, è importante per comprendere, con il sostegno del mediatore, se ci sono i margini per accordarsi bonariamente per la risoluzione della controversia e quali costi e tempistiche comporta tale procedura.
Controversie Covid-19
È opportuno a questo punto segnalare che per le controversie relative alle obbligazioni contrattuali non adempiute a causa del Covid-19, in particolare in conseguenza del lockdown, anche inerenti a contratti d’appalto, il decreto legge n. 28/2020 ha previsto il ricorso obbligatorio alla mediazione, elevata a condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Contratto d’appalto lavori pubblici
Per completezza si precisa, infine, che il contratto d’appalto, se ha come oggetto dei lavori pubblici, segue delle regole sue proprie ed è assoggettato alla disciplina del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50/2016. Tale testo normativo pone anche dei dettami peculiari in materia di contenzioso, con la previsione di uno specifico rito appalti.
Clausola contrattuale di mediazione nei contratti d’appalto
Al momento della stipula di un contratto d’appalto, come quelli relativi al superbonus del 110% con professionisti e imprese, è sempre opportuno inserire una clausola “multi-step” che impegna le parti ad esperire un tentativo di mediazione prima e solo in caso di esito negativo di ricorrere in arbitrato o in giudizio. A questo link un esempio di clausola multi-step da poter inserire in un contratto d’appalto.