Il 10 dicembre scorso, il Tar Lazio aveva rigettato la richiesta di sospensiva del DM 180 presentata da Oua e dalle Camere Civili accogliendo le tesi dell’Avvocatura dello Stato e di ADR Center costituiti in giudizio. Tale decisione era stata successivamente impugnta dall’Oua davanti al Consiglio di Stato. Il 12 gennaio 2014, il CdS ha ritenuto che la posizione giuridico-soggettiva dei ricorrenti possa essere tutelata adeguatamente con una sollecita definizione nel merito del giudizio ed ha accolto in questo senso il ricorso cautelare “in tali limiti”. Rinviando al Tar, il Cds ritiene implicitamente che non vi sia un pregiudizio grave e irreparabile che giustifichi la sospensione del Dm 180. Il CdS ha adoperato quindi il proprio potere d’impulso ordinando al Tar Lazio di fissare con sollecitudine l’udienza di merito, così riformando in parte qua l’ordinanza impugnata (art, 55 comma 10 del c.p.a.). In estrema sintesi, l’efficacia dei provvedimenti impugnati non è sospesa, ma si avrà solo una definizione veloce del merito.
N. 00607/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00544/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 544 del 2014, proposto da:
Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana – Oua, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio Orsoni, Mariagrazia Romeo, Mario Sanino, con domicilio eletto presso Mario Sanino in Roma, viale Parioli, 180;
contro
Ministero della giustizia e Ministero dello sviluppo economico, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;
nei confronti di
Adr Center s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Luca Tantalo, con domicilio eletto presso Luca Tantalo in Roma, via Germanico n. 168;
Associazione avvocati per la mediazione, Lorenza Morello, Alberto Mascia, Associazione italiana dei dottori commercialisti ed esperti contabili, Unione nazionale giovani dottori commrcialisti, Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Firenze, Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Salerno; Associazione degli avvocati romani e Associazione Agire e informare, rappresentate e difese dagli avv. Giampiero Amorelli e Dorodea Ciano, con domicilio eletto presso Giampiero Amorelli in Roma, via Gugliemo Pepe n. 37;
Unione nazionale camere civili (Uncc), rappresentata e difesa dagli avv. Antonio De Notaristefani Di Vastogirardi e Francesco Storace, con domicilio eletto presso Francesco Storace in Roma, via Crescenzio n. 20;
per la riforma
dell’ ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE I n. 04872/2013, resa tra le parti, concernente determinazione criteri e modalità di iscrizione e tenuta registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonche’ l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi
Visto l’art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, di Adr Center s.p.a., di Associazione degli avvocati romani, di Associazione Agire e iInformare e di Unione Nazionale Camere Civili (Uncc);
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2014 il Cons. Diego Sabatino e uditi per le parti gli avvocati Giorgio Orsoni, Mariagrazia Romeo, Mario Sanino, Luca Tantalo, Giampiero Amorelli, De Notaristefani e l’avvocato dello Stato Maurizio Di Carlo;
considerato che le questioni sottoposte appaiono meritevoli di un vaglio nel merito, dovendosi in tali limiti accogliere l’appello e disporre la sollecita fissazione dell’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 55 comma 10 del codice del processo amministrativo;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
Accoglie l’appello (Ricorso numero: 544/2014) e, per l’effetto, ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
Compensa integralmente tra le parti le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Sandro Aureli, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere, Estensore
Raffaele Potenza, Consigliere
Francesca Quadri, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
3 commenti
Buona giornata,
su Italia Oggi di ieri invece c’è un articolo che dice il contrario rispetto al Consiglio di Stato, potete darci una idea precisa della situazione e delle conseguenze che ricadono sulla attività degli Organismi e dei mediatori ?
Grazie per la collaborazione e buon lavoro
Achille Cuccurullo
L’articolo di Italia Oggi non è corretto in quanto riprendeva un comunicato (falso) dell’OUA. Non c’è nessuna conseguenza per gli organismi e i mediatori, tranne gli eventuali danni causati da queste comunicazioni false.
Nella sostanza l’accoglimento dell’appello equivale ad un rigetto della istanza cautelare, in quanto il Consiglio di Stato ha rinviato al giudice amministrativo di primo grado solo per la celebrazione del giudizio di merito, senza esprimersi sulla sussistenza dei requisiti della tutela cautelare, di cui non vi è traccia nella motivazione.