Il compenso dell’esperto negoziatore, come stabilito ai sensi dell’art 16 della Legge n 147 (conversione del DL n 118/2021) è determinato in percentuale sull’ammontare dell’attivo dell’impresa, calcolato sulla media risultante dagli ultimi 3 bilanci o in mancanza dalle ultime 3 dichiarazioni dei redditi debitrice ovvero se l’attività è iniziata da meno di tre anni, la media è calcolata sui bilanci o, in mancanza, sulle dichiarazioni dei redditi depositati dal suo inizio, secondo i seguenti scaglioni:
- fino a euro 100.000,00, il 5,00%;
- da euro 100.000,01 e fino a euro 500.000,00, l’1,25%;
- da euro 500.000,01 e fino a euro 1.000.000,00, lo 0,80%;
- da euro 1.000.000,01 e fino a euro 2.500.000,00, lo 0,43%;
- da euro 2.500.000,01 e fino a euro 50.000.000,00 lo 0,10%;
- da euro 50.000.000,01 e fino a euro 400.000.000,00, lo 0,025%;
- da euro 400.000.000,01 e fino a euro 1.300.000.000,00, lo 0,008%;
- sulle somme eccedenti euro 1.300.000.000,00, lo 0,002%. 1-bis.
In caso di composizione negoziata di un Gruppo di imprese condotta in modo unitario per tutte o alcune delle imprese che hanno presentato l’istanza di cui all’articolo 2, comma 1, il compenso dell’esperto designato è determinato esclusivamente tenendo conto della percentuale sull’ammontare dell’attivo di ciascuna impresa istante partecipante al gruppo.
LIMITI MINIMI E MASSIMI DEL COMPENSO
Il compenso complessivo non può essere, in ogni caso, inferiore a euro 4.000,00 e superiore a € 400.000,00.
COME SI CALCOLA L’ATTIVO PER DETERMINARE IL COMPENSO
Le percentuali di cui al comma 1 sono calcolate sulla media dell’attivo risultante dagli ultimi tre bilanci o, in mancanza, dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi. Se l’attività é iniziata da meno di tre anni, la media è calcolata sui bilanci o, in mancanza, sulle dichiarazioni dei redditi depositati dal suo inizio.
MAGGIORAZIONI / DIMINUZIONE COMPENSO
L’importo di cui al comma 1 è rideterminato, fermi i limiti di cui al comma 2, come di seguito indicato:
Ø Se il numero dei creditori e delle parti interessate alle trattative sono comprese |
Il compenso è |
tra 21 e 50 |
aumento 25% |
Superiore a 50 |
aumento 35% |
Inferiore a 5 |
ridotto 40% |
Ø in caso di vendita del complesso aziendale o di individuazione di un acquirente da parte esperto |
aumento 10% |
I lavoratori e le rappresentanze sindacali non sono considerati nel numero dei creditori e delle altre parti interessate ai fini del riconoscimento degli aumenti di cui al comma 3, lettere a) e b); all’esperto comunque spetta il compenso di euro 100,00 per ogni ora di presenza risultante dai rapporti redatti ai sensi dell’articolo 4, comma 8.
Il compenso è aumentato del 100% in tutti i casi in cui, anche successivamente alla redazione della relazione finale di cui all’articolo 5, comma 8, se si conclude:
- un contratto, con uno o più creditori, che produce gli effetti di cui all’articolo 14 se, secondo la relazione dell’esperto di cui all’articolo 5, comma 8, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni;
- una convenzione di moratoria ai sensi dell’articolo 182-octies del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
ALL’ESPERTO SPETTA
- ULTERIORE INCREMENTO del 10% sul compenso determinato ai sensi del comma 5.in caso di sottoscrizione dell’accordo dall’imprenditore, dai creditori che produca gli effetti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), della L. F.
- COMPENSO MINIMO di € 500,00 quando l’imprenditore non compare davanti all’esperto oppure quando è disposta l’archiviazione subito dopo il primo incontro.
RIMBORSI
All’esperto è dovuto il rimborso delle spese necessarie per l’adempimento dell’incarico, purché accompagnate dalla corrispondente documentazione. Non sono rimborsati gli esborsi sostenuti per la remunerazione dei soggetti dei quali l’esperto si è avvalso ai sensi dell’articolo 4, comma 2.
DETERMINAZIONE DEL COMPENSO IN MANCANZA DI ACCORDI TRA LE PARTI
In mancanza di accordo tra le parti, il compenso è liquidato dalla commissione di cui all’articolo 3, comma 6, ed è a carico dell’imprenditore. Il provvedimento costituisce prova scritta idonea a norma dell’articolo 633, primo comma, numero 1), del codice di procedura civile nonché titolo per la concessione dell’esecuzione provvisoria ai sensi dell’articolo 642 del codice di procedura civile.
PREDEDUCIBILITA’ DEL COMPENSO DELL’ESPERTO
Il compenso dell’esperto é prededucibile ai sensi dell’articolo 111, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
ACCONTI COMPENSI
Dopo almeno sessanta giorni dall’accettazione dell’incarico, su richiesta dell’esperto, può essere disposto in suo favore un acconto in misura non superiore ad un terzo del presumibile compenso finale, tenendo conto dei risultati ottenuti e dell’attività prestata.