Nel lontano 1958 Aldo Moro, ministro della Pubblica Istruzione e statista lungimirante, introdusse l’insegnamento dell’educazione civica nelle scuole medie e superiori: solo due ore al mese, ma obbligatorie. Dall’anno scolastico 2010/2011 – dopo molti tentativi di riforma – è stata reintrodotta la stessa materia ribattezzata pomposamente “Cittadinanza e costituzione”, comprendente cinque temi: educazione ambientale, educazione stradale, educazione sanitaria, educazione alimentare, Costituzione italiana. L’insegnamento, in teoria presente in tutti gli istituti di ogni ordine e grado e affidato al docente di storia e geografia, in pratica è sparito del tutto, in quanto di fatto fagocitato dalle materie ritenute a torto “più importanti”.
La vicenda dell’educazione civica, in apparenza insignificante, è invece sintomatica del prolungato disinteresse dei governi a fronte del grave imbarbarimento del vivere civile a cui quotidianamente assistiamo con sgomento.
L’introduzione nel nostro ordinamento dell’istituto della mediazione potrebbe costituire un efficace correttivo a questo allarmante stato di cose: almeno per quanto riguarda le (troppo poche) materie dello ius civile (letteralmente “diritto dei cittadini”) per le quali è obbligatorio un primo incontro di mediazione. È possibile conseguire infatti due importanti risultati.
Quello principale sta nel fatto che la mediazione costituisce uno dei principali strumenti deflattivi della litigiosità generale (e i numeri lo dimostrano). Il secondo, indiretto ma non meno importante, risiede nell’effetto divulgativo del diritto civile che dalla pratica della mediazione indirettamente si produce.
La giurisprudenza sinora largamente prevalente, nell’interpretare gli artt. 5 e 8 del D.Lgs. 28/2010 ha ritenuto imprescindibile la partecipazione personale delle parti alla procedura: ciò, perché “… non può essere trascurata la circostanza che solo la parte conosce realmente e profondamente quali sono i suoi interessi, quali quelli fermi ed irrinunciabili e quali quelli che tali non sono…..Come dire che solo la parte personalmente è portatrice delle necessarie e complete conoscenze degli interessi che muovono il suo agire” ( così Trib. Roma ord. 12-03-2018 G. est. M. Moriconi )
Per questa via, la mediazione può essere utilizzata e diventare uno strumento diretto ed efficace di divulgazione del diritto nei confronti delle parti presenti, che sono le vere protagoniste della procedura in quanto custodi, più dei loro legali , dei propri bisogni e interessi.
Non si può che citare alla lettera un passo della Lectio Magistralis di Salvatore Rossi intitolata “Elogio della divulgazione”.
“Qui va dissipato un equivoco di fondo serpeggiante soprattutto nei paesi, come l’Italia, in cui la cultura ufficiale è di stampo umanistico: che divulgare voglia dire rendere volgare, in senso spregiativo; quindi che sia, oltre che una perdita di tempo, uno sporcare la purezza del pensiero colto. In realtà divulgare è il punto più alto dell’attività di un ricercatore, se questi lo fa senza perdere nulla della forza dell’argomento e della precisione dell’analisi: divulgare in questo senso vuol dire, come si accennava all’inizio, tradurre ma anche sfrondare, andare all’essenziale. È un esercizio faticoso e complesso. Richiede visione ampia.
Nel mondo angloamericano – che non a caso ha conquistato nell’ultimo secolo il primato assoluto della conoscenza in tutti campi dello scibile – la divulgazione possono farla sia grandi giornalisti specializzati sia studiosi, anche illustri, nella seconda parte della loro vita. Questi ultimi nei loro anni giovanili hanno fatto avanzare la conoscenza con le tecniche e i linguaggi tipici del loro campo, senza preoccuparsi di essere capiti se non dai loro “peers”. Poi, nella maturità, mettono quello che hanno imparato e scoperto al servizio della collettività generale”
Nel leggere queste righe illuminate, sembra di sentir descrivere la figura del “buon mediatore”. Il buon mediatore è infatti quello che non si isola in compagnia dei legali che assistono le parti, in una sfera inaccessibile di incomprensibilità, dalla quale i contendenti instupiditi e assenti vengono tenuti fuori: non deve essere un moderno Azzeccagarbugli con i suoi “latinorum”, termini tecnici o acronimi sconosciuti ai più.
Se, come la norma e i suoi interpreti vogliono, la parte deve essere presente per curare i propri interessi e bisogni, il compito del mediatore è quello di far sì che la comprensione delle questioni e degli argomenti che si agitano non siano prerogativa degli specialisti.
“Per mantenere o riconquistare la fiducia della collettività bisogna spiegare i risultati delle proprie ricerche ai non addetti ai lavori, con umiltà e pazienza, senza l’alterigia a volte esibita da chi è orgoglioso del proprio sapere, faticosamente conquistato. Occorre una certosina traduzione dal linguaggio tecnico, gergale, nella lingua comune, corrente, cercando di ridurre più che si può l’inevitabile perdita di precisione che ogni traduzione di questo tipo implica. Insomma, bisogna divulgare. Ma senza mai perdere contatto col rigore del ragionamento e con la durezza dei fatti. Al tempo stesso, si devono ricercare semplicità e chiarezza espositive, per quanto complesse siano le questioni trattate.”
Ancora una volta le parole di Salvatore Rossi, che sarebbe sciocco parafrasare, possono fare da guida al mediatore, e rendere per questa via la procedura di mediazione un veicolo di conoscenza e di educazione civica. Dopo il fallimento della scuola, questa è un’occasione – a costo zero – che non dovrebbe andare perduta, come si va ventilando, con la soppressione di alcune materie che sono attualmente oggetto della mediazione.