Dopo la pubblicazione dell’articolo del mese scorso (I vantaggi economico/fiscali della mediazione ex D.lgs. 04/03/2010 n. 28), continua la disamina dei vantaggi economico/fiscali della mediazione ex D.Lgs 28/2010 così come previsti dal legislatore, anche in attuazione della legge delega (l. 69/09 art. 60 comma 3 lettera o), che stabilisce di prevedere, a favore delle parti in mediazione, forme di agevolazione di carattere fiscale, in quanto rientranti tra le finalità del Ministero della Giustizia, assicurando, al contempo, l’invarianza del gettito (finanziabili, quindi, attraverso gli introiti affluiti al c.d. Fondo Unico Giustizia).
A tal scopo, il decreto agli artt. 17 (di cui si è già trattato) e 20, ha previsto una serie di esenzioni d’imposta – totali o parziali – e di ulteriori agevolazioni fiscali, sotto forma di credito di imposta, in ogni tipo di procedura di mediazione, nonché una specifica esenzione dal pagamento della indennità dovuta all’organismo di mediazione, per l’attività prestata, nella mediazione a condizione di procedibilità o obbligatoria prevista dall’articolo 5 comma 1 del decreto. Si esaminano di seguito nello specifico i vantaggi economico/fiscali previsti dal succitato decreto legislativo all’art. 20, regolatore della materia.
Le disposizioni in materia fiscale del procedimento di mediazione, relativamente al diritto al credito di imposta sono disciplinate, al capo quarto, dall’art. 20 comma 1 del decreto legislativo 28/2010, in base al quale alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi e’ riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta e’ ridotto della metà.
Va sottolineato che il credito di imposta spetta in misura integrale e fino a concorrenza del limite massimo di 500 euro, soltanto nel caso di successo della mediazione, ovvero quando la procedura si conclude con verbale di accordo tra le parti. Nel caso inverso, di non accordo tra le parti e conseguente esito negativo della mediazione, il credito d’imposta spettante è ridotto nella misura del 50%.
Per esemplificare supponendo un’indennità, pagata all’organismo adito, pari a 500 euro, in caso di accordo tra le parti, il credito d’imposta neutralizza il costo sostenuto, essendo pari all’indennità corrisposta, nel caso di insuccesso della procedura, coprirà solo la metà dell’onere sopportato per effetto della riduzione. Si evidenzia, quindi, la volontà del legislatore non solo di favorire l’esperimento del tentativo di conciliazione ma la volontà e l’effettivo raggiungimento di un accordo risolutore del conflitto. Tale scelta, per dovere di completezza, solleva dubbi di legittimità costituzionale della norma, quantomeno nella mediazione obbligatoria, quando cioè la mediazione e’ condizione di procedibilità della domanda giudiziaria ai sensi dell’articolo 5, comma 1.
Sulla base della previsione della legge delega di rispetto dell’invarianza del gettito delle misure adottate dal legislatore delegato, al comma 2 si prevede che a decorrere dall’anno 2011, con decreto del Ministro della giustizia, entro il 30 aprile di ciascun anno, e’ determinato l’ammontare delle risorse a valere sulla quota del «Fondo unico giustizia» di cui all’articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d’imposta di cui al comma 1 relativo alle mediazioni concluse nell’anno precedente. Con il medesimo decreto e’ individuato il credito d’imposta effettivamente spettante in relazione all’importo di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziate e, comunque, nei limiti dell’importo indicato al comma 1. Al successivo comma 3 si stabilisce che il Ministero della giustizia comunica all’interessato l’importo del credito d’imposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 per la sua determinazione e trasmette, in via telematica, all’Agenzia delle entrate l’elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.
In questa fase transitoria, si può ipotizzare quindi, un coinvolgimento degli organismi nella determinazione, da parte del Ministero di giustizia, dell’ammontare delle risorse, a valere sulla quota del Fondo unico giustizia, destinato a coprire le minori entrate conseguenti all’utilizzo del credito di imposta. Tale onere non è indifferente dal punto di vista della gestione informatizzata dei dati relativi alle mediazioni tentate, ai soggetti che vi hanno partecipato e ai costi sostenuti, da parte degli organismi, se effettivamente la mole di mediazioni previste a decorrere dall’entrata in vigore dell’obbligatorietà a condizione di procedibilità (dal 20 marzo 2011), si attesterà sull’ipotesi di un milione di tentativi da gestire. Inoltre tale coinvolgimento potrebbe essere in qualche modo riduttivo del dovere di riservatezza, in particolare per quanto previsto all’articolo 9 comma 1; potrebbe essere invece utile per gli organismi riflettere sulla necessità di far consentire espressamente le parti alla diffusione dei dati necessari, nel loro preciso ammontare, per la quantificazione in esame da parte del Ministero di giustizia, in quanto strettamente legati alla propria dichiarazione dei redditi.
Quanto alle modalità di utilizzo del credito di imposta vantato, è previsto al comma 4 dell’articolo 20, che esso debba essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi del soggetto che ha sostenuto il costo corrispondente all’indennità, ed e’ utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3 (da parte del Ministero di giustizia entro il 30 maggio di ogni anno per le mediazioni tenutesi nell’anno precedente), in compensazione con le somme a debito di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 – secondo cui i contribuenti titolari di partita IVA eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva – nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi.
La dichiarazione presentata nel 2011 dei redditi relativi al periodo di imposta 2010 sarà dunque il primo modello a contenere, presumibilmente nel quadro RN (nel caso di Unico PF, ad esempio) il rigo per l’indicazione dell’importo maturato a titolo di credito d’imposta relativo all’indennità di mediazione civile e commerciale, tentata appunto nell’anno 2010, ed andrà in diminuzione dell’imposta complessivamente dovuta.
Il credito d’imposta non da’ luogo a rimborso (nel caso non venga compensato) e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, ne’del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Infine al successivo comma 5 si dispone che ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente articolo il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell’importo corrispondente all’ammontare delle risorse destinate ai crediti d’imposta sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».
Alla luce della riflessione sui vantaggi economico fiscali derivati dal nuovo dettato normativo, iniziata il mese scorso con una disamina delle disposizioni normative contenute all’articolo 17 del Decreto Legislativo 28/2010 e approdata all’analisi dell’articolo 20, risulta evidente lo sforzo del legislatore a dare un forte impulso alla procedura di mediazione, attraverso la previsione delle esenzioni e delle altre forme di agevolazioni fiscali esaminate.