I vantaggi del titolo esecutivo ottenuto in mediazione rispetto ad un procedimento giudiziario

La mediazione civile e commerciale, introdotta in Italia con il d.lgs. 28/2010, rappresenta oggi non solo un efficace strumento deflattivo del contenzioso giudiziario, ma anche una via alternativa capace di garantire alle parti un risultato con la stessa efficacia di una sentenza, tanto che è sempre più utilizzata e apprezzata dalle Parti e dagli avvocati.
Uno degli aspetti più interessanti e qualche volta meno noti, nonostante la sua grandissima importanza, riguarda proprio la possibilità di ottenere un titolo esecutivo direttamente con l’accordo raggiunto in sede di mediazione, in tempi brevissimi, evitando così il lungo e oneroso percorso di un giudizio.

Che cos’è il titolo esecutivo in mediazione

L’accordo di mediazione, se sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, acquista efficacia esecutiva e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 28/2010. Peraltro, in tutti gli altri casi, si può comunque ottenere l’efficacia esecutiva tramite una semplice istanza da presentarsi telematicamente in Tribunale.  In questo modo, in tempi, come detto, brevissimi e con costi molto inferiori a quelli di un giudizio, il verbale di conciliazione è un vero e proprio titolo, utilizzabile per promuovere l’esecuzione forzata o iscrivere ipoteca, alla pari di una sentenza passata in giudicato; con la differenza che, per ottenere questa, il tempo è molto più ampio, per non parlare dei costi.

I principali vantaggi rispetto al processo

  • Rapidità

Un giudizio civile può durare anni, soprattutto nei tribunali più congestionati; per non parlare dei Giudici di Pace, in cui in molti casi la prima udienza viene fissata due o tre anni dopo la proposizione del ricorso. La mediazione, invece, si conclude in pochi mesi, e l’accordo consente di agire subito in via esecutiva in caso di inadempimento. Nell’accordo, peraltro, come disposto dal D.lgs. 28/10, possono anche essere inserite delle penali per l’inadempimento.

  • Riduzione dei costi

Le spese di mediazione sono generalmente inferiori rispetto ai costi processuali, ai compensi professionali per le fasi di causa e ai possibili gradi di giudizio. Si aggiunge, inoltre, l’esenzione dall’imposta di registro per gli accordi fino a 100.000 euro, nonché un credito di imposta di 600 euro per ciascuna parte in caso di accordo.

  • Certezza del risultato

In un processo, l’esito è incerto fino alla sentenza definitiva, con rischio di appelli e cassazioni. In mediazione, l’accordo, che non è impugnabile o appellabile, nasce dal consenso delle parti e riduce drasticamente le probabilità di ulteriori conflitti.

  • Maggiore flessibilità e riservatezza

L’accordo, come accennato, può contenere soluzioni che un giudice non potrebbe imporre (rateizzazioni, permute, obblighi di fare, penali, ecc.), cucite sulle reali esigenze delle parti. Le trattative si svolgono in un contesto riservato, senza pubblicità delle udienze o pubblicazione di sentenze.

  • Stesso valore esecutivo della sentenza

Come detto, l’accordo di mediazione con valore di titolo esecutivo permette, in caso di inadempimento, di procedere con pignoramenti, espropriazioni o iscrizioni ipotecarie senza dover prima intentare una causa, con la differenza che non è appellabile e quindi non sarà sottoposto a diversi gradi di giudizio.

Una scelta strategica

Scegliere la mediazione non significa rinunciare a far valere i propri diritti, ma adottare una strategia più efficiente: ottenere in tempi rapidi un titolo esecutivo e abbattere costi e incertezze.
In un sistema giudiziario come quello italiano, afflitto da cronici ritardi, la mediazione rappresenta sempre più non solo un obbligo in taluni casi, ma una concreta opportunità di tutela, tanto che molti vi stanno ricorrendo in maniera volontaria, soprattutto per questioni di grande importanza.

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