Sul presupposto che la ricerca di una soluzione consensuale di una lite realizza insieme l’interesse delle parti, quello della comunità sociale e quello dell’ordinamento, la riforma cd. “Cartabia” del 2022 ha messo mano al tema degli incentivi fiscali per la mediazione con un intervento volto ad estendere e, nel contempo, opportunamente a garantire la concreta effettività del beneficio promesso.
In primis è stato previsto lo stanziamento della somma di €. 51.821.400 annui, da versarsi sulla contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio” (art. 20, co. 6 e 7, d. lgs. n. 28/ 2010 nuovo testo) quale provvista per la nuova disciplina: è inutile parlare di benefici – sembra dire il legislatore – se non ci sono i soldi!
Dal 30 giugno 2023 è divenuto operativo il raddoppio (da €. 50.000 ad €. 100.000) del limite di valore della esenzione dall’imposta di registro del verbale di conciliazione e da allora questo non marginale beneficio ha rafforzato la sua già consolidatissima prassi.
La riforma ha altresì affrontato con decisione la questione dei crediti di imposta, che nel decennio precedente rappresentavano un punto debole dell’istituto, una sorta di “chimera” sempre promessa ed auspicata, ma mai concretamente realizzata.
In sintesi (cfr. art. 20, d. lgs. n. 28/ 2010 nuovo testo), la legge riconosce in caso di accordo e per ogni centro di interesse un credito di imposta sino a €. 600,00 e, nel caso di estinzione del giudizio a seguito della conciliazione, la possibilità del recupero del contributo unificato versato sino ad un massimo di €. 518,00.
Con l’importante novità assoluta di poter far valere a tal fine anche il compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura (co. 1, art. 20 cit.). E con l’ulteriore novità assoluta del riconoscimento del credito di imposta, seppur ridotto alla metà, anche in caso di insuccesso (co. 2, art. 20 cit.).
Con l’obbligo per il Ministero di emanare in tempi stretti il regolamento attuativo (modalità, termini, documentazione, controlli etc.).
Come previsto, il decreto è stato emanato il 1° agosto 2023 (GU n. 183 del 07.08.2023) e ad esso ha fatto seguito il DM n. 150/ 2023, che ha determinato – tra l’altro – le nuove indennità, le nuove spese e le relative tabelle (Capo V, art. 28 e ss.).
Nei primi mesi del 2024 (e precisamente sino al 31 marzo 2024) lo sportello informatico appositamente attivato ha raccolto le istanze depositate per ottenere il riconoscimento dei crediti maturati nelle procedure chiuse nel periodo dal 30 giugno al 31 dicembre 2023 e da far valere con la dichiarazione del 2024 per i redditi del 2023.
Per chiudere il cerchio mancava soltanto il concreto riconoscimento di quanto maturato e cioè il provvedimento definitivo da far valere in detrazione nella dichiarazione dei redditi ormai in via di presentazione: l’ultimo passo formale dalla previsione astratta alla concreta realtà di fatto.
Orbene, con decreto del 24.04.2024 il Ministero della Giustizia:
visto il decreto legislativo n. 28/ 2010 (nuovo testo),
visto il decreto ministeriale del 01.08.2023,
viste le domande di riconoscimento del credito d’imposta presentate, effettuate le verifiche ed i controlli necessari
ha decretato “… di riconoscere … l’importo del credito d’imposta spettante a ciascun beneficiario, nel rispetto dei limiti indicati dall’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 28 cit. …”.
Segue un allegato A di 23 pagine, contenente l’elenco, una per una, delle istanze accolte e degli importi riconosciuti.
Una svolta epocale per l’ordinamento, per la collettività, per le parti e per i mediatori.
Dopo oltre un decennio, durante il quale non si è potuto parlare dei benefici fiscali pur previsti dalla legge ed il mediatore, se ne avesse fatto cenno, si sarebbe trovato a scontrarsi con un pesante e disincantato pessimismo, oggi finalmente si può dire che “il beneficio c’è” (e non è proprio un nulla!) e che quelle 23 pagine di contribuenti potranno inserire nella loro dichiarazione un importo a detrarre e tutto ciò sia nel (miglior) caso dell’accordo raggiunto, che in quello dell’insuccesso della mediazione.
Ognuno di loro, ovviamente, dovrà verificare il (a dire il vero, non semplicissimo) calcolo effettuato dal Ministero alla luce della domanda avanzata e della documentazione prodotta e troverà, se del caso, qualche disallineamento e/o imprecisione, anche perché è la prima volta che si attua il nuovo meccanismo ed i tempi sono stati oggettivamente molto ristretti, sia per le parti per predisporre le domande, che per gli uffici del Ministero per i controlli ed i calcoli.
Altri analoghi decreti in pari data hanno poi riconosciuto crediti per il recupero del contributo unificato, per gli organismi di mediazione con riferimento ai casi di soggetti che hanno fatto ricorso al patrocinio a spese dello stato, per le procedure di negoziazione assistita.
Ma ciò che ad oggi più conta è il fatto che si sia voltata pagina: non più una promessa inadempiuta, una illusione frustrata, una chimera sfuggente, ma un concreto ed effettivo ristoro.
Una procedura da seguire da subito, da monitorare nei suoi prossimi sviluppi e da cercare di migliorare già in vista della “tornata 2024”, che si potrà far valere all’inizio dell’anno nuovo per la dichiarazione dei redditi 2024.
N.1
del registro al Ministero della Giustizia
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