L’attività di mediazione non può considerarsi riconducibile tra le attività non commerciali di tipo pubblicistico lo svolgimento delle quali contraddistingue le finalità istituzionali tipiche dei consigli degli ordini avvocati quali enti pubblici non economici. Per vero essa si qualifica come attività economica organizzata diretta alla prestazione dei servizi , verso corrispettivo, avente ad oggetto l’assistenza di due o più parti nella ricerca di una conciliazione extragiudiziale di controversie in materia civile e commerciale su diritti disponibili.
Così ha chiarito l’ — con la risoluzione 113/E del 29 novembre u.s. – rispondendo all’interpello presentato dal Consiglio Nazionale Forense in merito al Trattamento tributario dell’attività di mediazione svolta ai sensi del D.lgs. 28/10. L’Agenzia delle Entrate specifica che l’attività realizzata dall’organismo di mediazione è riconducibile nell’ambito applicativo, ai fini dell’IRES, della lettera a) del comma 2 dell’articolo 55 del TIUR e, ai fini IVA, dell’articolo 4, comma 1, del DPR n. 633 del 1972.
In allegato il testo integrale della risoluzione.