Scarica Sentenza Tribunale di Forlì 25 09 2023
Il tribunale di Forlì ricorda che il verbale di mediazione fa piena prova fino a querela di falso e il mediatore assume la funzione di pubblico ufficiale
Valore del verbale di mediazione
Il verbale di mediazione fa piena prova fino a querela di falso ed il mediatore assume la funzione di pubblico ufficiale verbalizzante per i fatti accaduti innanzi a sé. Lo ha ricordato il tribunale di Forlì nella sentenza n. 619/2023 esprimendosi su una vicenda avente ad oggetto la risoluzione di un contratto di locazione con contestuale richiesta di rilascio dell’immobile.
La vicenda
Nello specifico, parte ricorrente sosteneva che il contratto era cessato per legittimo diniego del locatore alla prima scadenza e chiedeva che lo stesso venisse dichiarato privo di ogni effetto e che venisse contestualmente rilasciato con immediatezza l’immobile.
I resistenti, dal canto loro, eccepivano il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria e sostenevano che la cessazione del contratto di locazione era illegittima e immotivata.
Verbale del mediatore fa piena prova
Il tribunale, preliminarmente, rigetta l’eccezione di parte resistente, in quanto infondata, giacchè agli atti risulta allegata la mediazione esperita ante causam ed è attestata dal mediatore la verifica per la corretta e regolare convocazione delle parti.
“Il verbale – afferma infatti il giudice – fa piena prova fino a querela di falso ed il mediatore assurge la funzione di pubblico ufficiale verbalizzante per i fatti accaduti innanzi a sé e la verifica della documentazione ai suoi atti”.
Le deduzioni di parte resistente “sulla regolarità della convocazione dell’esperimento di mediazione obbligatoria non colgono quindi il segno e appaiono pretestuose anche sulla scorta del fatto che alcuna querela di falso è stata assunta. Invero, i resistenti non hanno giustificato la loro assenza alla conciliazione, che ha sortito esito negativo” prosegue il giudicante.
Per cui, l’eccezione di improcedibilità non può quindi essere accolta e il giudice procede all’esame del merito della causa dando ragione a parte ricorrente, in quanto è provata la disdetta della locazione nei termini previsti dal contratto. In conclusione, l’opposizione è rigettata e il contratto dichiarato risolto con termine congruo per il rilascio dell’immobile.
Scarica sentenza Tribunale di Forlì 25 09 2023