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Termine decadenza impugnazione delibera condominiale: basta la comunicazione della domanda di mediazione

Per il tribunale di Teramo, basta la comunicazione alla controparte della presentazione della domanda di mediazione per impedire la decadenza del termine per impugnare la delibera condominiale

Termine decadenza impugnazione delibera condominiale

In materia di impugnazione delle delibere condominiali, è sufficiente la comunicazione dell’avvenuta presentazione della domanda di mediazione alla controparte per impedire la decadenza del termine. È quanto afferma il tribunale di Teramo con la sentenza n. 1329/2022. 

La vicenda

L’ingarbugliata vicenda decisa dal tribunale ha per protagonisti alcuni condomini che trascinavano in giudizio il proprio condominio relativamente ad una lite sull’installazione di una porta basculante a chiusura dei garage. Venivano impugnate diverse delibere in cui si procedeva prima alla decisione di installazione di tale basculante e alla ripartizione delle spese, poi alla rimozione della porta e all’accollo delle relative spese, alla revoca dell’amministratore e alla nomina di un nuovo amministratore. 

I giudizi venivano riuniti dal giudice di prime cure il quale dava ragione al condominio e confermava le delibere assembleari impugnate, statuendo la tardività dell’impugnativa di una delle delibere in conseguenza dell’attivazione tardiva della procedura di mediazione. 

La vicenda allora approdava in tribunale e i condomini chiedevano la riforma integrale della sentenza del giudice di pace e nello specifico l’accertamento della validità della ripartizione delle spese per l’installazione della porta basculante per come approntata e notificata ai condomini dal precedente amministratore. 

Riguardo alla tempestività dell’impugnazione, rilevavano infine che a tal fine occorreva guardare la data di avvio del procedimento di mediazione, avvenuta mediante pec all’organismo di mediazione dell’ordine degli avvocati locale. 

Dal canto suo, il condominio costituendosi chiedeva il rigetto del gravame con integrale conseguente conferma della sentenza di primo grado. 

Tempestività domanda di mediazione obbligatoria

Per il giudice, tuttavia, la doglianza dei condomini è infondata. 

Ai fini della tempestività (al fine di impedire, nella specie, la decadenza per inosservanza del termine di cui all’art. 1137, 2° comma, c.c.) della domanda di mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. 25/2010, quel che conta, afferma il tribunale, “è la comunicazione a controparte della avvenuta presentazione della domanda, e non anche della data di convocazione dinanzi all’organismo di mediazione”. L’art. 5, 6° comma, del d.lgs. 28/2010 prevede, infatti, che “Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all’art. 11 presso la segreteria dell’organismo”. Pertanto, osserva ancora il tribunale, “non è dal momento della presentazione della domanda di mediazione, ma soltanto dal momento della relativa comunicazione all’altra o alle altre parti, che si verifica l’effetto, collegato dalla legge alla proposizione della relativa procedura deflattiva, di impedire la decadenza eventualmente prevista per la proposizione dell’azione giudiziale, come nel caso della impugnazione delle delibere dell’assemblea condominiale, ex art. 1137, 2° comma, c.c.” (cfr. Cass. 2273/2019). 

Peraltro, prosegue il tribunale, “non sembra possa validamente porsi in dubbio che l’onere della comunicazione (al fine anzidetto) della presentazione della domanda di mediazione incomba sulla parte che l’ha presentata, e non già sull’adito organismo di mediazione, come si evince in modo univoco dalla stessa formulazione della norma, che collega l’effetto interruttivo della prescrizione od impeditivo della decadenza al momento della comunicazione alle altre parti della domanda di mediazione”. 

Nel caso di specie, quindi, correttamente il primo giudice ha ritenuto tardiva l’impugnazione della delibera assembleare, non avendo gli appellanti dimostrato di aver comunicato la presentazione della domanda di mediazione alla controparte entro il termine previsto dalla legge. 

Per cui, confermata la statuizione di rigetto dell’impugnazione della delibera assembleare, poiché l’accertata tardività dell’impugnazione risulta assorbente rispetto ad ogni altra contestazione. Infondati, inoltre, gli altri motivi di doglianza, l’appello è, dunque, rigettato. 

Scarica Sentenza Tribunale di Teramo 20.12.2022

 

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