Scarica Sentenza Tribunale di Siena N. 565-2026

Con la sentenza n. 565 del 14 settembre 2026, il Tribunale di Siena decide la domanda di risarcimento proposta da una paziente nei confronti di una struttura sanitaria pubblica, per i danni conseguenti a due interventi chirurgici ricostruttivi eseguiti nel 2021.

Prima di agire in giudizio, la paziente aveva esperito la mediazione obbligatoria, senza esito: come riporta la sentenza, ogni richiesta rivolta alla struttura, “anche in sede di mediazione”, era rimasta insoddisfatta. Il verbale in atti documenta un solo incontro, conclusosi negativamente.

Nel merito, il collegio peritale nominato dal Tribunale ritiene corrette le scelte chirurgiche di fondo, ma accerta un’errata esecuzione tecnica del secondo intervento. Il Tribunale accoglie quindi la domanda in parte e condanna la struttura al pagamento di 21.823,63 euro, oltre interessi legali dalla sentenza.

Mediazione o ATP: la condizione di procedibilità nella responsabilità medica

In via preliminare, la sentenza dà atto che la mediazione obbligatoria è stata regolarmente esperita. Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 28/2010, nelle azioni aventi ad oggetto la responsabilità medica la mediazione costituisce condizione di procedibilità, in alternativa al procedimento ex art. 696-bis c.p.c., come previsto dall’art. 8 della l. 24/2017 (legge Gelli-Bianco).

Per chi agisce, dunque, le strade sono due: la mediazione davanti a un organismo oppure la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite. Nel caso senese la paziente ha scelto la mediazione e, una volta verbalizzato l’esito negativo, il giudizio ha potuto proseguire fino alla decisione nel merito.

Responsabilità della struttura sanitaria: i passaggi principali della decisione

Sul piano sostanziale, la sentenza ricostruisce con ordine il quadro della legge Gelli-Bianco:

  • la responsabilità della struttura sanitaria è contrattuale (artt. 1218 e 1228 c.c., richiamati dall’art. 7 l. 24/2017) e risponde anche delle condotte colpose dei sanitari di cui si avvale;
  • il paziente deve provare il contratto, il danno e il nesso causale secondo il criterio del “più probabile che non”; spetta poi alla struttura dimostrare che l’evento è derivato da una causa imprevedibile e inevitabile;
  • per le lesioni micropermanenti la maggiorazione per la componente morale del danno richiede allegazioni e prove specifiche, che nella specie mancavano (Cass. n. 5547/2024);
  • il costo di eventuali interventi correttivi futuri non è risarcibile quando il danno permanente è già liquidato per intero e la paziente ha dichiarato di non volersi sottoporre a nuove operazioni;
  • gli interessi compensativi non si liquidano d’ufficio: devono essere espressamente domandati e provati (Cass. n. 24441/2025 e n. 888/2026).

Spese di mediazione: esborsi e compensi seguono la soccombenza

Il passaggio di maggiore interesse per il mondo ADR riguarda la liquidazione delle spese. Il Tribunale richiama Cass. n. 5389/2024, secondo cui “le spese del giudizio di mediazione fanno parte delle spese del giudizio e sono regolate sulla base del principio della soccombenza”, soluzione in linea con la funzione deflattiva dell’istituto. Ne consegue che, per il loro riconoscimento, è sufficiente la prova dell’esborso, senza necessità di una specifica domanda.

Su questa base la sentenza pone a carico della struttura soccombente:

  • l’esborso documentato di 190,32 euro sostenuto per la procedura;
  • i compensi professionali per la fase di attivazione e per la fase di negoziazione della mediazione obbligatoria, liquidati nel dispositivo in 882 euro.

Quanto alla fase di negoziazione, il Tribunale applica i valori minimi, perché la procedura si era esaurita in un solo incontro conclusosi negativamente. È un criterio di proporzionalità: l’attività svolta in mediazione viene riconosciuta e compensata, ma commisurata a quanto è concretamente avvenuto davanti al mediatore.

Il confronto con quanto la stessa sentenza afferma sugli interessi compensativi è significativo. Per questi ultimi serve una domanda espressa; per le spese di mediazione no. La mediazione non è trattata come un costo estraneo alla lite, ma come una fase della tutela giurisdizionale, destinata a gravare su chi risulta soccombente al termine del processo.

Implicazioni pratiche per avvocati e mediatori

La decisione offre alcune indicazioni operative utili.

Per l’avvocato della parte che ha promosso la mediazione, il rimborso non dipende da una domanda formulata ad hoc, ma dalla prova dell’esborso: conviene quindi depositare in giudizio le ricevute delle indennità versate all’organismo e il verbale della procedura. Anche i compensi per l’attività svolta in mediazione possono essere riconosciuti, e la loro misura dipende da come si è sviluppata la procedura.

Per la parte chiamata in mediazione, la pronuncia ricorda che l’esito negativo della procedura non la rende irrilevante: se la domanda viene poi accolta, anche i costi della mediazione entrano nel conto finale della soccombenza.

Per mediatori e organismi, il caso conferma quanto conti il verbale: è il documento su cui il giudice fa affidamento per verificare l’esperimento della condizione di procedibilità e, come in questo caso, per commisurare i compensi della fase di negoziazione al numero e all’esito degli incontri effettivamente svolti.

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Spese di mediazione nella responsabilità sanitaria: si rimborsano anche senza una domanda specifica

Massima

Nelle controversie di responsabilità sanitaria la mediazione obbligatoria è condizione di procedibilità, in alternativa alla consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. (art. 5 d.lgs. 28/2010 e art. 8 l. 24/2017). Le spese sostenute per la mediazione fanno parte delle spese del giudizio, seguono la soccombenza e vanno rimborsate sulla sola prova dell’esborso, senza bisogno di una domanda specifica. Alla parte vittoriosa spettano anche i compensi per le fasi di attivazione e di negoziazione: questi ultimi ai minimi, se la procedura si è chiusa con esito negativo dopo un solo incontro.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 14/09/2026
N° sentenza: 565
Curia: Tribunale di Siena
Giudice: Giulia Vespucci
Argomento/i: Condizione di procedibilità, spese di mediazione
Materia/e: Responsabilità sanitaria

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Con la sentenza n. 565 del 14 settembre 2026, il Tribunale di Siena decide la domanda di risarcimento proposta da una paziente nei confronti di una struttura sanitaria pubblica, per i danni conseguenti a due interventi chirurgici ricostruttivi eseguiti nel 2021.

Prima di agire in giudizio, la paziente aveva esperito la mediazione obbligatoria, senza esito: come riporta la sentenza, ogni richiesta rivolta alla struttura, “anche in sede di mediazione”, era rimasta insoddisfatta. Il verbale in atti documenta un solo incontro, conclusosi negativamente.

Nel merito, il collegio peritale nominato dal Tribunale ritiene corrette le scelte chirurgiche di fondo, ma accerta un’errata esecuzione tecnica del secondo intervento. Il Tribunale accoglie quindi la domanda in parte e condanna la struttura al pagamento di 21.823,63 euro, oltre interessi legali dalla sentenza.

Mediazione o ATP: la condizione di procedibilità nella responsabilità medica

In via preliminare, la sentenza dà atto che la mediazione obbligatoria è stata regolarmente esperita. Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 28/2010, nelle azioni aventi ad oggetto la responsabilità medica la mediazione costituisce condizione di procedibilità, in alternativa al procedimento ex art. 696-bis c.p.c., come previsto dall’art. 8 della l. 24/2017 (legge Gelli-Bianco).

Per chi agisce, dunque, le strade sono due: la mediazione davanti a un organismo oppure la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite. Nel caso senese la paziente ha scelto la mediazione e, una volta verbalizzato l’esito negativo, il giudizio ha potuto proseguire fino alla decisione nel merito.

Responsabilità della struttura sanitaria: i passaggi principali della decisione

Sul piano sostanziale, la sentenza ricostruisce con ordine il quadro della legge Gelli-Bianco:

  • la responsabilità della struttura sanitaria è contrattuale (artt. 1218 e 1228 c.c., richiamati dall’art. 7 l. 24/2017) e risponde anche delle condotte colpose dei sanitari di cui si avvale;
  • il paziente deve provare il contratto, il danno e il nesso causale secondo il criterio del “più probabile che non”; spetta poi alla struttura dimostrare che l’evento è derivato da una causa imprevedibile e inevitabile;
  • per le lesioni micropermanenti la maggiorazione per la componente morale del danno richiede allegazioni e prove specifiche, che nella specie mancavano (Cass. n. 5547/2024);
  • il costo di eventuali interventi correttivi futuri non è risarcibile quando il danno permanente è già liquidato per intero e la paziente ha dichiarato di non volersi sottoporre a nuove operazioni;
  • gli interessi compensativi non si liquidano d’ufficio: devono essere espressamente domandati e provati (Cass. n. 24441/2025 e n. 888/2026).

Spese di mediazione: esborsi e compensi seguono la soccombenza

Il passaggio di maggiore interesse per il mondo ADR riguarda la liquidazione delle spese. Il Tribunale richiama Cass. n. 5389/2024, secondo cui “le spese del giudizio di mediazione fanno parte delle spese del giudizio e sono regolate sulla base del principio della soccombenza”, soluzione in linea con la funzione deflattiva dell’istituto. Ne consegue che, per il loro riconoscimento, è sufficiente la prova dell’esborso, senza necessità di una specifica domanda.

Su questa base la sentenza pone a carico della struttura soccombente:

  • l’esborso documentato di 190,32 euro sostenuto per la procedura;
  • i compensi professionali per la fase di attivazione e per la fase di negoziazione della mediazione obbligatoria, liquidati nel dispositivo in 882 euro.

Quanto alla fase di negoziazione, il Tribunale applica i valori minimi, perché la procedura si era esaurita in un solo incontro conclusosi negativamente. È un criterio di proporzionalità: l’attività svolta in mediazione viene riconosciuta e compensata, ma commisurata a quanto è concretamente avvenuto davanti al mediatore.

Il confronto con quanto la stessa sentenza afferma sugli interessi compensativi è significativo. Per questi ultimi serve una domanda espressa; per le spese di mediazione no. La mediazione non è trattata come un costo estraneo alla lite, ma come una fase della tutela giurisdizionale, destinata a gravare su chi risulta soccombente al termine del processo.

Implicazioni pratiche per avvocati e mediatori

La decisione offre alcune indicazioni operative utili.

Per l’avvocato della parte che ha promosso la mediazione, il rimborso non dipende da una domanda formulata ad hoc, ma dalla prova dell’esborso: conviene quindi depositare in giudizio le ricevute delle indennità versate all’organismo e il verbale della procedura. Anche i compensi per l’attività svolta in mediazione possono essere riconosciuti, e la loro misura dipende da come si è sviluppata la procedura.

Per la parte chiamata in mediazione, la pronuncia ricorda che l’esito negativo della procedura non la rende irrilevante: se la domanda viene poi accolta, anche i costi della mediazione entrano nel conto finale della soccombenza.

Per mediatori e organismi, il caso conferma quanto conti il verbale: è il documento su cui il giudice fa affidamento per verificare l’esperimento della condizione di procedibilità e, come in questo caso, per commisurare i compensi della fase di negoziazione al numero e all’esito degli incontri effettivamente svolti.

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