sabato, Marzo 25, 2023

Il portale di riferimento sulla risoluzione alternativa delle controversie

Nr. 1 - Registro organismi di mediazione Ministero della Giustizia

Home Giurisprudenza <strong>Procura speciale sostanziale pubblica per la mediazione</strong>

Procura speciale sostanziale pubblica per la mediazione

La parte che si vuole fare sostituire in mediazione deve conferire procura speciale sostanziale al difensore nella forma dell’atto pubblico

Autentica firma della procura speciale sostanziale

Improcedibile il giudizio di mediazione per l’ingiustificabile mancata presenza della parte opposta, che ha conferito la procura a rappresentarla a un avvocato con una semplice scrittura privata sottoscritta dallo stesso, che però non la può autenticare.  

Precisa, infatti, il Tribunale di Parma nella sentenza n. 1139/2022 che “la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento di tale potere non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabile direttamente dal difensore”.  

La parte che deve farsi sostituire in mediazione deve conferire procura speciale sostanziale nella forma dell’atto pubblico (con firma autenticata da un pubblico ufficiale) perché pubblica è la forma dell’accordo di mediazione.

Al primo incontro neppure un rappresentante con procura speciale 

Le conclusioni del Tribunale soprariportate arrivano al termine di un giudizio in cui l’oggetto della controversia riguarda il pagamento di una somma di denaro ingiunta da una banca ai fideiussori di una società.

Gli opponenti contestano la nullità del contratto di finanziamento per illiceità della causa in quanto stipulato in frode alla legge e nel mancato rispetto del Testo Unico Bancario.  

Nullità a cui consegue anche quella del contratto fideiussorio accessorio. Illegittimo pertanto il decreto ingiuntivo ottenuto dall’Istituto bancario nei loro confronti.  

Avviato il procedimento viene disposta la mediazione ai sensi dell’art. 5 comma 3 del Dlgs n. 28/2010. All’udienza successiva le parti rendono edotta l’autorità giudicante che la mediazione ha avuto esito negativo.

Il Giudice chiede il deposito dei verbali per verificare il rispetto della condizione di procedibilità della domanda.

Esaminati i verbali il Tribunale di Parma rileva il mancato rispetto dell’assolvimento della condizione di procedibilità. La parte opposta infatti non ha preso parte al primo incontro neppure tramite rappresentante munito di procura speciale sostanziale.

Rispetto della condizione di procedibilità: precisazioni

Assegnati i termini per le precisazioni conclusionali e le note ai sensi dell’art. 190 c.p.c. il Tribunale, sulla questione di procedibilità, precisa che l’onere della parte di avviare la mediazione si considera rispettato se la parte onerata la avvia e se le parti, assistite dai difensori, compaiono al primo incontro personalmente di fronte al mediatore.  

La possibilità per le parti di farsi sostituire è soggetta al rispetto di precise formalità. Occorre che il difensore che assiste la parte e la rappresenta in sede di mediazione sia munito di una procura speciale sostanziale.  

La legge richiede la presenza preferenziale delle parti in sede di mediazione, ma non esclude che tale attività possa essere delegata. Possibile quindi la presenza del difensore al posto della parte a condizione del preventivo conferimento di una procura speciale sostanziale che lo legittimi ad accordarsi, che non può essere autenticata dallo stesso difensore.

Procura sostanziale speciale nella forma dell’atto pubblico

Nel caso in cui la parte decida di farsi sostituire in udienza da un legale, la procura speciale sostanziale deve essere conferita nella forma dell’atto pubblico.

L’art. 1392 c.c. prevede che la procura debba essere conferita nella stessa forma prevista per il contratto che il rappresentante deve concludere e poiché è indubbia la natura pubblica dell’accordo di mediazione, che costituisce altresì titolo esecutivo validamente trascrivibile, anche la procura speciale deve avere tale forma.  

In assenza quindi di una procura notarile per il conferimento della rappresentanza sostanziale in mediazione la stessa non è validamente introdotta né espletata.

Nel caso di specie, la procura speciale depositata in atti dalla parte opposta consiste in una scrittura privata firmata dalla parte e autenticata dal difensore, l’atto non ha quindi natura di atto pubblico.

Tribunale di Parma-n. 1139_2022

<strong>Procura speciale sostanziale pubblica per la mediazione</strong>