Scarica Sentenza Corte d’Appello Firenze N. 552-25

La Corte d’Appello di Firenze conferma che, nel regime previgente, la condizione di procedibilità poteva ritenersi soddisfatta quando, al termine del primo incontro, una parte dichiarava di non voler proseguire la mediazione. La decisione si colloca però in un quadro normativo ormai superato. Oggi l’art. 8, comma 6, d.lgs. 28/2010 impone al mediatore di adoperarsi per l’accordo e richiede a parti e avvocati di cooperare in buona fede e lealmente per realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Il precedente conserva quindi interesse, ma non può essere utilizzato per legittimare una presenza puramente formale seguita dal rifiuto di iniziare davvero il confronto.

Il caso e il primo motivo di appello

La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto rapporti bancari, apertura di credito, mutuo chirografario e una fideiussione. Il Tribunale di Arezzo aveva rigettato l’opposizione e confermato il decreto ingiuntivo. In appello, tra i diversi motivi, gli opponenti riproponevano la questione relativa alla mediazione obbligatoria.

Secondo gli appellanti, la condizione di procedibilità non poteva dirsi soddisfatta per il solo fatto che la parte onerata avesse partecipato al primo incontro per poi dichiarare la propria indisponibilità a proseguire. A loro avviso, la mediazione avrebbe dovuto essere coltivata con diligenza e con una partecipazione effettiva e costruttiva.

La Corte d’Appello rigetta il motivo e conferma, sul punto, la decisione di primo grado. Il profilo ADR costituisce quindi una vera ratio decidendi del primo motivo, pur non determinando l’esito complessivo del giudizio, che viene parzialmente riformato per questioni estranee alla mediazione.

Il principio applicato dalla Corte

Il Collegio richiama Cass. n. 8473/2019 e Cass. n. 18485/2024, secondo cui, nella disciplina allora applicabile, la condizione di procedibilità poteva ritenersi realizzata quando, al termine del primo incontro davanti al mediatore e dopo l’informativa ricevuta, una o entrambe le parti dichiaravano di non voler procedere oltre.

La Corte osserva che la parte aveva manifestato la propria indisponibilità soltanto alla fine del primo incontro e conclude che tanto fosse sufficiente per considerare utilmente esperita la mediazione. Da qui il rigetto della censura di improcedibilità.

La pronuncia va però letta esattamente per ciò che decide: non afferma che sia sufficiente depositare la domanda di mediazione, né che basti una comparizione meramente apparente. Il riferimento è al completamento del primo incontro e alla dichiarazione conclusiva di non voler proseguire.

Cassazione n. 18485/2024 non autorizza una mediazione solo formale

Il richiamo a Cass. n. 18485/2024 merita particolare attenzione. La massima può apparire, se isolata, molto permissiva; la fattispecie concreta dice però qualcosa di più. In quel caso le parti, dopo l’invito del mediatore a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura, non si erano fermate a profili formali o procedurali, ma erano entrate nel merito della controversia, illustrando le rispettive posizioni.

Il precedente di legittimità, quindi, non descrive un incontro ridotto alla sequenza “informativa – rifiuto – verbale negativo”. Descrive un incontro nel quale un confronto sul merito si era comunque svolto prima della decisione di non proseguire.

La sentenza fiorentina riferisce che la dichiarazione fu resa alla fine del primo incontro, ma il passaggio del verbale che avrebbe consentito di comprendere quanto effettivamente accaduto è oscurato nel testo pubblicato. Non è pertanto possibile stabilire con precisione quale fosse stata l’intensità del confronto. Proprio per questo il principio non deve essere ampliato oltre i fatti accertati.

La riforma ha cambiato il significato del primo incontro

Il vero punto di interesse, oggi, è il confronto con il testo vigente dell’art. 8 d.lgs. 28/2010. Il nuovo comma 6 non considera più il primo incontro una fase preliminare nella quale le parti decidono se “entrare” o meno in mediazione.

La norma stabilisce che il mediatore espone funzione e modalità della procedura e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo. Aggiunge poi un precetto particolarmente significativo: parti e avvocati cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse.

Il legislatore ha così superato il vecchio modello del primo incontro informativo, nel quale la procedura poteva arrestarsi immediatamente alla dichiarazione di indisponibilità, valorizzando invece la sostanza del confronto.

Effettivo confronto non significa obbligo di accordo

La nuova disciplina non trasforma la mediazione in una trattativa coatta e non impone alle parti di raggiungere un accordo. Neppure obbliga a proseguire per più incontri quando, dopo un confronto serio, risulti evidente l’impossibilità di una composizione.

La mediazione può quindi concludersi negativamente già al primo incontro. Ciò che cambia è il percorso che deve precedere tale conclusione: il mediatore deve svolgere la propria funzione, le parti devono poter esporre le rispettive posizioni e deve esservi un confronto reale sulle questioni controverse.

La differenza è sostanziale. Una cosa è partecipare, discutere il nucleo del conflitto, verificare le possibili soluzioni e poi concludere che non esistono margini di accordo. Altra cosa è comparire soltanto per dichiarare, prima ancora di affrontare la controversia, che non si intende “entrare” in mediazione.

Il precedente fiorentino conserva valore, ma entro limiti precisi

La sentenza n. 552/2025 conserva utilità per almeno due ragioni. La prima è storica e ricostruttiva: fotografa con chiarezza l’orientamento formatosi sotto il precedente art. 8 e confermato dalla Cassazione. La seconda è sistematica: mostra quanto sia importante distinguere tra esito negativo della mediazione e inesistenza di un confronto effettivo.

Il suo principio resta compatibile con la disciplina vigente se viene letto nel senso che la mediazione può concludersi senza accordo anche al termine del primo incontro, purché l’incontro si sia realmente svolto. Diventa invece problematico se utilizzato per sostenere che la parte possa limitarsi a una comparizione formale e a un rifiuto aprioristico.

La riforma non impone il successo della mediazione; pretende però che la procedura venga realmente utilizzata per la funzione alla quale è destinata.

La corretta gestione del verbale del primo incontro

La decisione offre anche un’indicazione operativa per gli organismi e per i mediatori. Nel sistema attuale il verbale del primo incontro dovrebbe consentire di comprendere che l’incontro si è effettivamente tenuto e che il confronto richiesto dalla legge è stato reso possibile.

Non è necessario trasformare il verbale in una trascrizione analitica della trattativa, anche per i limiti imposti dalla riservatezza. È però opportuno evitare formule ancorate al modello ormai superato, come “le parti non intendono entrare in mediazione”, che possono suggerire l’idea di una fase preliminare distinta dalla vera mediazione.

Formule più coerenti con l’art. 8 sono quelle che attestano lo svolgimento del primo incontro e la sua conclusione senza accordo, lasciando emergere che il procedimento è stato effettivamente avviato e che le parti hanno avuto la possibilità di confrontarsi.

Una lettura favorevole alla mediazione

Il valore della riforma consiste proprio nell’aver spostato l’attenzione dal mero adempimento alla qualità del procedimento. La condizione di procedibilità non deve diventare una trappola processuale, ma neppure essere svuotata mediante un passaggio puramente burocratico davanti all’organismo.

Una mediazione può essere utile anche quando dura un solo incontro e si conclude negativamente. Può chiarire le posizioni, selezionare le vere questioni controverse, far emergere documenti o informazioni decisive e consentire alle parti di valutare meglio il rischio della prosecuzione giudiziale.

Proprio per questo il rifiuto di proseguire non è di per sé indice di cattiva mediazione. Ciò che conta è che arrivi dopo un incontro effettivo e non al posto dell’incontro.

Conclusioni

La Corte d’Appello di Firenze decide correttamente alla luce della disciplina e della giurisprudenza richiamate ratione temporis. La dichiarazione di indisponibilità espressa alla fine del primo incontro era, nel precedente modello normativo, idonea a soddisfare la condizione di procedibilità.

Il principio, tuttavia, non può essere trasferito meccanicamente alla mediazione riformata. Oggi l’art. 8, comma 6, pretende espressamente un effettivo confronto sulle questioni controverse e impone a parti e avvocati un dovere di cooperazione in buona fede e lealtà.

L’esito negativo resta sempre possibile, anche al primo incontro. Ma il primo incontro non è più la porta attraverso la quale decidere se iniziare la mediazione: è già mediazione. Ed è proprio questa trasformazione che impedisce di ridurre la condizione di procedibilità a una presenza formale seguita da un semplice “non intendo proseguire”.

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Primo incontro e rifiuto di proseguire: il precedente va riletto alla luce della mediazione riformata

Massima

La Corte d’Appello di Firenze, applicando la disciplina previgente, ritiene soddisfatta la condizione di procedibilità quando, al termine del primo incontro, una parte dichiari di non voler proseguire la mediazione. Il principio deve però essere coordinato con il vigente art. 8, comma 6, d.lgs. 28/2010: oggi il primo incontro non è una fase preliminare nella quale decidere se iniziare la procedura, ma è già parte della mediazione e deve consentire un effettivo confronto sulle questioni controverse. La procedura può concludersi senza accordo anche al primo incontro, purché mediatore, parti e avvocati abbiano concretamente svolto il confronto richiesto dalla legge; non è invece coerente con il modello riformato una mera presenza formale seguita dal rifiuto aprioristico di entrare nel merito della controversia.
Autore: Luca Tantalo
Data sentenza: 24/03/2025
N° sentenza: 552
Curia: Corte d'Appello di Firenze
Giudice: Anna Primavera, Carmine Capozzi, Luigi Nannipieri
Argomento/i: Condizione di procedibilità, Primo incontro di mediazione
Materia/e: contratti bancari

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La Corte d’Appello di Firenze conferma che, nel regime previgente, la condizione di procedibilità poteva ritenersi soddisfatta quando, al termine del primo incontro, una parte dichiarava di non voler proseguire la mediazione. La decisione si colloca però in un quadro normativo ormai superato. Oggi l’art. 8, comma 6, d.lgs. 28/2010 impone al mediatore di adoperarsi per l’accordo e richiede a parti e avvocati di cooperare in buona fede e lealmente per realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Il precedente conserva quindi interesse, ma non può essere utilizzato per legittimare una presenza puramente formale seguita dal rifiuto di iniziare davvero il confronto.

Il caso e il primo motivo di appello

La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto rapporti bancari, apertura di credito, mutuo chirografario e una fideiussione. Il Tribunale di Arezzo aveva rigettato l’opposizione e confermato il decreto ingiuntivo. In appello, tra i diversi motivi, gli opponenti riproponevano la questione relativa alla mediazione obbligatoria.

Secondo gli appellanti, la condizione di procedibilità non poteva dirsi soddisfatta per il solo fatto che la parte onerata avesse partecipato al primo incontro per poi dichiarare la propria indisponibilità a proseguire. A loro avviso, la mediazione avrebbe dovuto essere coltivata con diligenza e con una partecipazione effettiva e costruttiva.

La Corte d’Appello rigetta il motivo e conferma, sul punto, la decisione di primo grado. Il profilo ADR costituisce quindi una vera ratio decidendi del primo motivo, pur non determinando l’esito complessivo del giudizio, che viene parzialmente riformato per questioni estranee alla mediazione.

Il principio applicato dalla Corte

Il Collegio richiama Cass. n. 8473/2019 e Cass. n. 18485/2024, secondo cui, nella disciplina allora applicabile, la condizione di procedibilità poteva ritenersi realizzata quando, al termine del primo incontro davanti al mediatore e dopo l’informativa ricevuta, una o entrambe le parti dichiaravano di non voler procedere oltre.

La Corte osserva che la parte aveva manifestato la propria indisponibilità soltanto alla fine del primo incontro e conclude che tanto fosse sufficiente per considerare utilmente esperita la mediazione. Da qui il rigetto della censura di improcedibilità.

La pronuncia va però letta esattamente per ciò che decide: non afferma che sia sufficiente depositare la domanda di mediazione, né che basti una comparizione meramente apparente. Il riferimento è al completamento del primo incontro e alla dichiarazione conclusiva di non voler proseguire.

Cassazione n. 18485/2024 non autorizza una mediazione solo formale

Il richiamo a Cass. n. 18485/2024 merita particolare attenzione. La massima può apparire, se isolata, molto permissiva; la fattispecie concreta dice però qualcosa di più. In quel caso le parti, dopo l’invito del mediatore a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura, non si erano fermate a profili formali o procedurali, ma erano entrate nel merito della controversia, illustrando le rispettive posizioni.

Il precedente di legittimità, quindi, non descrive un incontro ridotto alla sequenza “informativa – rifiuto – verbale negativo”. Descrive un incontro nel quale un confronto sul merito si era comunque svolto prima della decisione di non proseguire.

La sentenza fiorentina riferisce che la dichiarazione fu resa alla fine del primo incontro, ma il passaggio del verbale che avrebbe consentito di comprendere quanto effettivamente accaduto è oscurato nel testo pubblicato. Non è pertanto possibile stabilire con precisione quale fosse stata l’intensità del confronto. Proprio per questo il principio non deve essere ampliato oltre i fatti accertati.

La riforma ha cambiato il significato del primo incontro

Il vero punto di interesse, oggi, è il confronto con il testo vigente dell’art. 8 d.lgs. 28/2010. Il nuovo comma 6 non considera più il primo incontro una fase preliminare nella quale le parti decidono se “entrare” o meno in mediazione.

La norma stabilisce che il mediatore espone funzione e modalità della procedura e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo. Aggiunge poi un precetto particolarmente significativo: parti e avvocati cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse.

Il legislatore ha così superato il vecchio modello del primo incontro informativo, nel quale la procedura poteva arrestarsi immediatamente alla dichiarazione di indisponibilità, valorizzando invece la sostanza del confronto.

Effettivo confronto non significa obbligo di accordo

La nuova disciplina non trasforma la mediazione in una trattativa coatta e non impone alle parti di raggiungere un accordo. Neppure obbliga a proseguire per più incontri quando, dopo un confronto serio, risulti evidente l’impossibilità di una composizione.

La mediazione può quindi concludersi negativamente già al primo incontro. Ciò che cambia è il percorso che deve precedere tale conclusione: il mediatore deve svolgere la propria funzione, le parti devono poter esporre le rispettive posizioni e deve esservi un confronto reale sulle questioni controverse.

La differenza è sostanziale. Una cosa è partecipare, discutere il nucleo del conflitto, verificare le possibili soluzioni e poi concludere che non esistono margini di accordo. Altra cosa è comparire soltanto per dichiarare, prima ancora di affrontare la controversia, che non si intende “entrare” in mediazione.

Il precedente fiorentino conserva valore, ma entro limiti precisi

La sentenza n. 552/2025 conserva utilità per almeno due ragioni. La prima è storica e ricostruttiva: fotografa con chiarezza l’orientamento formatosi sotto il precedente art. 8 e confermato dalla Cassazione. La seconda è sistematica: mostra quanto sia importante distinguere tra esito negativo della mediazione e inesistenza di un confronto effettivo.

Il suo principio resta compatibile con la disciplina vigente se viene letto nel senso che la mediazione può concludersi senza accordo anche al termine del primo incontro, purché l’incontro si sia realmente svolto. Diventa invece problematico se utilizzato per sostenere che la parte possa limitarsi a una comparizione formale e a un rifiuto aprioristico.

La riforma non impone il successo della mediazione; pretende però che la procedura venga realmente utilizzata per la funzione alla quale è destinata.

La corretta gestione del verbale del primo incontro

La decisione offre anche un’indicazione operativa per gli organismi e per i mediatori. Nel sistema attuale il verbale del primo incontro dovrebbe consentire di comprendere che l’incontro si è effettivamente tenuto e che il confronto richiesto dalla legge è stato reso possibile.

Non è necessario trasformare il verbale in una trascrizione analitica della trattativa, anche per i limiti imposti dalla riservatezza. È però opportuno evitare formule ancorate al modello ormai superato, come “le parti non intendono entrare in mediazione”, che possono suggerire l’idea di una fase preliminare distinta dalla vera mediazione.

Formule più coerenti con l’art. 8 sono quelle che attestano lo svolgimento del primo incontro e la sua conclusione senza accordo, lasciando emergere che il procedimento è stato effettivamente avviato e che le parti hanno avuto la possibilità di confrontarsi.

Una lettura favorevole alla mediazione

Il valore della riforma consiste proprio nell’aver spostato l’attenzione dal mero adempimento alla qualità del procedimento. La condizione di procedibilità non deve diventare una trappola processuale, ma neppure essere svuotata mediante un passaggio puramente burocratico davanti all’organismo.

Una mediazione può essere utile anche quando dura un solo incontro e si conclude negativamente. Può chiarire le posizioni, selezionare le vere questioni controverse, far emergere documenti o informazioni decisive e consentire alle parti di valutare meglio il rischio della prosecuzione giudiziale.

Proprio per questo il rifiuto di proseguire non è di per sé indice di cattiva mediazione. Ciò che conta è che arrivi dopo un incontro effettivo e non al posto dell’incontro.

Conclusioni

La Corte d’Appello di Firenze decide correttamente alla luce della disciplina e della giurisprudenza richiamate ratione temporis. La dichiarazione di indisponibilità espressa alla fine del primo incontro era, nel precedente modello normativo, idonea a soddisfare la condizione di procedibilità.

Il principio, tuttavia, non può essere trasferito meccanicamente alla mediazione riformata. Oggi l’art. 8, comma 6, pretende espressamente un effettivo confronto sulle questioni controverse e impone a parti e avvocati un dovere di cooperazione in buona fede e lealtà.

L’esito negativo resta sempre possibile, anche al primo incontro. Ma il primo incontro non è più la porta attraverso la quale decidere se iniziare la mediazione: è già mediazione. Ed è proprio questa trasformazione che impedisce di ridurre la condizione di procedibilità a una presenza formale seguita da un semplice “non intendo proseguire”.

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