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Consulenza tecnica preventiva e mediazione sono alternative

La consulenza tecnica preventiva (696-bis c.p.c.) e mediazione (d.lgs. 28/2010) perseguono la medesima finalità, introducendo entrambi gli istituti un procedimento finalizzato alla composizione bonaria della lite, così da apparire tra loro alternativi e, quindi, apparendo le norme di cui al d.lgs. 28/2010 incompatibili logicamente e, quindi, non applicabili dove la parte proponga una domanda giudiziale per una CTU preventiva.

Fonte: ProcessoCivile 50/2011 (www.processocivile.blospot.com)

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Tribunale di Varese, Sezione Prima, Decreto del 21.4.2011

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la prevalente giurisprudenza di merito (ex multis, v. Tribunale Trento 22 maggio 2009 Tribunale Mantova 21 maggio 2009. Tribunale Barcellona Pozzo Di Gotto 03 marzo 2009. Tribunale Mondovì 21 novembre 2008. Tribunale Mantova 04 settembre 2008. Tribunale Pavia 14 luglio 2008. Tribunale Mantova 03 luglio 2008; Tribunale Torino 31 marzo 2008. Tribunale Nola 19 febbraio 2008) aderisce vuoi implicitamente vuoi esplicitamente alla tesi dottrinaria che inscrive l’istituto nell’alveo delle alternaive dispute resolution, valorizzando la tensione della norma verso la composizione della lite, l’intervento di un terzo neutrale e le agevolazioni fiscali;

Ritenuto, dunque, che l’istituto non ha natura cautelare: da qui, però, la necessità di accertare se sussistano, in capo al difensore, gli obblighi di cui all’art. 4, comma III, d.lgs. 28/2010, omessi nel caso di specie;

Ritenuto che consulenza tecnica preventiva (696-bis c.p.c.) e mediazione (d.lgs. 28/2010) perseguano la medesima finalità, introducendo entrambi gli istituti un procedimento finalizzato alla composizione bonaria della lite, così da apparire tra loro alternativi e, quindi, apparendo le norme di cui al d.lgs. 28/2010 incompatibili logicamente e, quindi, non applicabili dove la parte proponga una domanda giudiziale per una CTU preventiva;

Ritenuto, quindi, che, in caso di CTU preventiva, non sussistano le condizioni di procedibilità di cui all’art. 5, comma I, d.lgs. 28/2010 e il difensore non sia obbligato alla comunicazione di cui all’art. 4, comma III, d.lgs. 28/2010;

Ritenuto di dovere provvedere ai sensi dell’art. 694 c.p.c., poiché richiamato dall’art. 696, comma III, c.p.c., norma cui rinvia l’art. 696-bis, comma I, c.p.c..

P.Q.M.

letti ed applicati gli artt. 694, 696-bis c.p.c.

Fissa l’udienza di comparizione delle parti in data 24 maggio 2011 ore 11.35(1)

Dispone che, a cura di parte ricorrente, il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, sia notificato alle parti resistenti entro e non oltre il termine del 10 maggio 2011

Abilita la parte resistente a depositare propria memoria difensiva sino alla data di udienza, invitandola a dichiarare se intende beneficiare del procedimento in vista di una possibile conciliazione.

Manda alla cancelleria perché si comunichi alla parte ricorrente.

Quanto alla comunicazione: il difensore di parte ricorrente non ha eletto domicilio nel circondario di Varese, avendo, nel mandato alle liti, indicato l’indirizzo dello studio in Milano. L’avvocato esercente la propria professione al di fuori del circondario del tribunale ha l’obbligo di eleggere domicilio presso il luogo dove ha sede il tribunale competente per quel giudizio, e l’elezione di domicilio in un luogo diverso dal predetto va considerata tamquam non esset, con l’effetto che l’elezione di domicilio s’intende avvenuta ope legis presso la cancelleria del tribunale dove si svolge il giudizio (Cass. civ., sez. lav., 11 giugno 2008, n. 15500), giusta l’art. 82, comma II, r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, norma che va interpretata nel senso che anche la sentenza conclusiva del processo può essere notificata presso la cancelleria di detto giudice (Cass. civ., sez. I, 03 agosto 2007, n. 17055; v. anche Corte cost., ord. 19/01/2007, n.5). La norma non è stata né abrogata, né sostituita dalle modifiche che hanno abilitato alle comunicazioni via fax. La cancelleria, pertanto, è libera di comunicare il decreto presso la cancelleria del Tribunale, non ravvisandosi le ragioni giuridiche che legittimerebbero un decreto ex art. 151 c.p.c..