Scarica Sentenza Tribunale di Bari 25 09 23
Il tribunale di Bari, uniformandosi alle Sezioni Unite della Cassazione, ribadisce che è il creditore opposto a dover esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione
Mediazione obbligatoria nei giudizi di opposizione
nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo soggetti a mediazione obbligatoria, è il creditore opposto a dover esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione pena la declaratoria di improcedibilità del ricorso con contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto. È quanto ribadisce il tribunale di Bari con al sentenza n. 1768/2023, uniformandosi al principio espresso dalle Sezioni Unite delle Suprema Corte.
La vicenda
Nella vicenda, veniva proposta opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per oltre 170mila euro e chiesta anche la liquidazione dei danni per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi. La Spa, dal canto suo, si costituiva, eccependo l’improcedibilità della domanda di opposizione proposta ex art. 5 del dlgs 28/2010 e chiedendo il rigetto dell’opposizione oltre alla declaratoria di esecutorietà del decreto ingiuntivo.
Il giudice rigettava l’istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e concedeva alle parti il termine di 15 giorni ex lege per la presentazione della domanda di mediazione obbligatoria.
Nessuna delle parti, tuttavia, introduceva il procedimento di mediazione obbligatoria.
Parte opposta insisteva in ordine alla violazione dell’obbligo di mediazione evidenziando che “il mancato esperimento della mediazione disposta dal giudice ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs 28/10, comporta immediatamente, e quindi senza possibilità di sanatoria, l’improcedibilità della domanda con conseguente estinzione del giudizio”.
Onere di promuovere la mediazione a carico dell’opposto
Il tribunale, tuttavia, richiamando le Sezioni Unite n. 19596/2020, ha ricordato il principio di diritto secondo cui “nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
Per cui, rileva il giudicante, “non avendo parte opposta, a carico della quale gravava l’onere di introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria, previsto dalla legge come condizione di procedibilità della domanda monitoria, quest’ultima va dichiarata improcedibile con revoca del decreto ingiuntivo opposto”.
Il tribunale di Bari rigetta anche la domanda risarcitoria per l’assunta illegittima segnalazione dei nominativi degli opponenti alla Centrale Rischi perché carente di allegazione e prova circa la sussistenza della dedotta illegittimità, oltre che generica anche con riguardo all’individuazione dell’assunto danno.
Stante la parziale soccombenza degli opponenti, compensa le spese di lite, dichiara improcedibile la domanda e revoca il decreto ingiuntivo opposto.
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