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Domanda di mediazione: notifica per pubblici proclami quando parte convenuta non è identificabile ed è impossibile acquisire informazioni sugli eredi
La notifica per pubblici proclami vale anche per la domanda di mediazione
La domanda di mediazione può essere notificata anche per pubblici proclami, nel rispetto delle modalità previsto dall’articolo 150 del codice di procedura civile (c.p.c.), quando i destinatari della convocazione non sono identificabili.
Lo ha chiarito il Tribunale di Cuneo nella sentenza n. 520/2021.
Notifica della domanda di mediazione per pubblici proclami
Un’impresa si rivolge all’autorità giudiziaria per far accertare l’intervenuta usucapione decennale su alcuni immobili. L’impresa però ha difficoltà a identificare i destinatari da convenire in giudizio e prova, con documenti, l’impossibilità di acquisire informazioni sulle convenute e sull’esistenza di eventuali eredi contro i quali agire.
L’impresa quindi chiede al Tribunale di Cuneo di autorizzarla a notificare “per pubblici proclami” sia l’atto di citazione che la domanda di mediazione. Il Tribunale concede l’autorizzazione previo parere positivo del Pubblico Ministero.
Cos’è la notifica per pubblici proclami
La notifica per pubblici proclami è un tipo di notifica disciplinata dall’articolo 150 c.p.c. Per eseguirla occorre depositare copia dell’atto da notificare, in questo caso atto di citazione e domanda di mediazione, presso la casa comunale del luogo in cui si trova l’ufficio giudiziario in cui si avvia o si svolge il processo. Un estratto dell’atto deve anche essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
La notificazione per la legge si considera effettuata quando l’ufficiale giudiziario deposita la relazione di tutta l’attività vista finora nella cancelleria del Giudice che decide la controversia.
Notifica per pubblici proclami eseguita correttamente
Tutte queste formalità, nel caso di specie, sono state eseguite regolarmente.
Il titolare dell’impresa, nella sua qualità di attore, ha provveduto a:
- pubblicare un estratto dell’atto di convocazione all’incontro di mediazione davanti all’organismo competente e dell’atto di citazione (in caso di mancato raggiungimento dell’accordo) sulla GU;
- a notificare l’atto di citazione, la domanda di mediazione e il provvedimento di fissazione del primo incontro della mediazione tramite affissione alla casa comunale delle convenute e il deposito presso la casa comunale del Comune dell’Ufficio Giudiziario competente. L’addetta del Comune ha poi trasmesso la relata di avvenuta pubblicazione di questi atti.
L’Ufficiale Giudiziario ha attestato di avere provveduto alla notifica dell’atto di citazione, della domanda di mediazione e del provvedimento di fissazione del primo incontro e ha depositato la suddetta attestazione presso la cancelleria del Tribunale competente per la causa. Lo stesso ha dato atto della avvenuta pubblicazione, affissione e deposito richiesti da questo tipo di notifica.
Alla notifica per pubblici proclami non segue la costituzione: contumacia dei convenuti
Eseguita la notifica “per pubblici proclami” l’impresa attrice ha iscritto a ruolo la causa dopo aver esperito il tentativo obbligatorio di mediazione.
Il Tribunale ha rilevato tuttavia che, in sede di mediazione, le parti convenute non sono comparse. Il mediatore ha così dichiarato conclusa la procedura di mediazione.
Le parti convenute e gli eredi non si sono costituiti neppure in sede di giudizio nei termini di legge. Il Giudice ha dato atto della mancata comparizione dei convenuti in giudizio, anche se gli stessi sono stati citati regolarmente in giudizio, e ne ha dichiarato la contumacia.
Leggi anche questa nota a sentenza che tratta un argomento collegato “Indirizzo errato convocazione mediazione? Improcedibile la domanda giudiziale”
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