Chi non partecipa alla mediazione ma informa l’organismo di poter partecipare all’incontro solo in modalità telematica non può essere sanzionato
Niente sanzione per chi chiede di partecipare alla mediazione in modalità telematica
Non si può sanzionare chi non partecipa al procedimento di mediazione, se prima ha informato l’Organismo di non poter prendere parte all’incontro, indicando le ragioni della sua impossibilità e chiedendo un rinvio o la possibilità, in alternativa, di partecipare in modalità telematica. Così ha deciso il Tribunale di Tivoli nella sentenza n. 482/2023.
Richiesta di condanna per mancata partecipazione alla mediazione
Una vittima di malasanità agisce in giudizio per ottenere la dichiarazione di responsabilità e la condanna dei sanitari a risarcirla per i danni fisici e psicologici che le hanno causato con le loro condotte errate.
La parte avversa contesta le domande avanzate e si oppone alla ulteriore richiesta di condanna avanzata da parte attrice in materia di mediazione.
Parte convenuta chiede inoltre che venga concesso un nuovo termine per poter avviare il procedimento di mediazione regolato da decreto legislativo n. 28/2010.
Conclusa la fase istruttoria le parti precisano le rispettive conclusioni.
Nel merito il Tribunale decide per il rigetto delle domande di parte attrice.
Per l’Autorità giudicante i medici hanno agito correttamente e la decisione di ingessare l’arto fratturato si è dimostrata corretta. Il giudice non rileva la presenza di danni risarcibili perché il risultato raggiunto è soddisfacente.
Non c’è infine nesso di causa tra i danni lamentati e la condotta dei medici.
Partecipazione alla mediazione in modalità telematica
Il giudice respinge anche la richiesta di condanna che parte attrice ha avanzato nei confronti di controparte per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione.
Per il Tribunale non si può applicare alla convenuta la sanzione prevista dall’art. 8 comma 4 bis nel testo del decreto legislativo n. 28/2010 applicabile temporalmente a questa controversia.
Per chiarezza il suddetto comma 4 bis, inserito dall’art. 84, co. 1, lettera i), Decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 98 del 9 agosto 2013, così recitava “Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.”
Per applicare la sanzione la norma richiede che la mancata partecipazione al procedimento di mediazione non sia giustificata. Ipotesi ben diversa da quella che si è verificata nel caso di specie.
La parte convenuta, invitata al procedimento di mediazione, ha infatti provveduto a inviare all’Organismo di Mediazione un avviso in cui ha indicato i motivi per i quali non poteva partecipare, chiedendo il rinvio dell’incontro o, in alternativa, di poter partecipare alla mediazione in modalità telematica.
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