
Nella mediazione delegata è necessaria la presenza personale delle parti e procedere oltre il primo incontro informativo
In breve: Il Tribunale di Roma, nella persona del Dott. Massimo Moriconi, ritiene effettivamente esperito il tentativo di mediazione solamente quando al primo incontro sono presenti personalmente le parti. Inoltre, il giudicante afferma che il tentativo di mediazione, per considerarsi effettivamente esperito, deve procedere oltre la prima sessione informativa.
Roma, 29.10.2015
TRIBUNALE di ROMA
Sezione XIII°
RG 22119 /2013
ORDINANZA
Il Giudice, dott. Massimo Moriconi, letti gli atti, osserva:
Si ritiene che in relazione a quanto emerso allo stato degli atti [1] le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo.
Con alcune premesse.
In particolare e specificamente allorché l’invio in mediazione sia stato effettuato da parte del Giudice ai sensi del riformato secondo comma dell’art.5 decr.lgsl.28/10 si tratta non più di un semplice invito bensì un ordine presidiato da sanzioni, che presuppone peraltro, il previo effettuato vaglio, l’esame e la valutazione degli atti di causa da parte del magistrato che l’ha disposto. Considerati i gravosi ruoli dei giudici ed i tempi computati in anni per le decisioni delle cause, una soluzione conciliativa, che va assunta in un ottica non di preconcetto antagonismo giudiziario, ma di reciproca rispettosa considerazione e valutazione dei reali interessi di ciascuna delle parti, non potrebbe che essere vantaggiosa per tutte le parti. Specialmente se l’organismo di mediazione ed il mediatore saranno scelti in base ai criteri della competenza e della professionalità, necessari anche per la valorizzazione degli spunti di riflessioni offerti dal presente provvedimento.
Alle parti si assegna termine fino all’udienza di rinvio per il raggiungimento di un accordo amichevole. Va fissato il termine di gg.15, decorrente dal 20.1.2016 per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell’art.5 del decr.legisl.4.3.2010 n.28; con il vantaggio di poter pervenire rapidamente ad una conclusione, per tutte le parti vantaggiosa, anche da punto di vista economico e fiscale (cfr. art.17 e 20 del decr.legisl.4.3.2010 n.28), della controversia in atto.
Va evidenziato che ai sensi e per l’effetto del secondo comma dell’art.5 decr.lgsl.28/’10 come modificato dal D.L.69/’13 è richiesta l’effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente; e che la mancata partecipazione (ovvero l’irrituale partecipazione) senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice oltre a poter attingere, secondo una sempre più diffusa interpretazione giurisprudenziale, alla stessa procedibilità della domanda, è in ogni caso comportamento valutabile nel merito della causa. Il mediatore potrà se del caso, ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento dell’Organismo, formulare una proposta ai sensi dell’art.11 decr.lgsl.28/10, che delle parti ai sensi degli artt.91 [2] e 96 III° cpc [3].
P.Q.M.
a scioglimento della riserva che precede,
– DISPONE che le parti procedano alla mediazione demandata, ai sensi dell’art.5 comma secondo del decr.lgsl.28/2010, della controversia;
– INVITA i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza nei termini di cui all’art.4, co.3° decr.lgsl.28/2010, e specificamente della necessità di partecipare effettivamente e di persona [4] , assistiti dai rispettivi avvocati, al procedimento di mediazione; riservandosi in caso contrario di convocare le parti;
– INFORMA le parti che l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’art.5, co.2° e che ai sensi dell’art.8 dec.lgs.28/10 la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione comporta le conseguenze previste dalla norma stessa; oltre alla possibile applicazione dell’art.96 III° cpc
– VA fissato il termine di gg.15, decorrente dal 20.1.2016, per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell’art. 5 del dec.lgs.28/10; RINVIA all’udienza del 3.10.2016 h.9,30 per quanto di ragione.
Roma lì 29/10/2015
Il Giudice
dott.cons.Massimo Moriconi
[1] Essendo state depositate le relazioni di consulenza tecnica di ufficio relativamente ai due attori, ed essendo le rispettive invalidità permanenti non superiori al 9%, ne deriva che vanno applicate le tabelle legali per le micropermanenti (in ordine alle quali residua la possibilità – ove ne ricorrano i fondamenti- di un aumento in ogni caso e per qualsiasi voce, morale, esistenziale, etc. non superiore ad un terzo). Inoltre l’assicurazione ha già effettuato pagamenti, con la conseguenza che è praticamente impossibile, in presenza di buona fede e correttezza, non raggiungere un accordo potrà contenere anche le specifiche, debitamente conformate secondo equità, relativamente alle spese di C.T.U e dei compensi di avvocato. All’udienza di rinvio, le parti, in caso di accordo, potranno anche non comparire; viceversa, in caso di mancato accordo, potranno, volendo, in quella sede fissare a verbale quali siano le loro posizioni al riguardo, anche al fine di consentire l’eventuale valutazione giudiziale della condotta processuale.
[2] Art.91 co.1° seconda parte cpc : se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 92.
[3] Art.96 III° cpc: in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.
[4] Per le persone giuridiche, pubbliche o private, “di persona” va riferito al soggetto – incaricato da chi è titolare del diritto oggetto della controversia – che ne abbia, ai fini che qui interessano, la rappresentanza, con la possibilità di disporre del diritto nell’ambito dei poteri conferitigli