
Negoziazione assistita: l’invito privo di firma e autentica determina l’improcedibilità
In materia di negoziazione assistita obbligatoria, l’invito a stipulare la convenzione privo della sottoscrizione della parte e della autenticazione dell’avvocato, determina l’improcedibilità della domanda
Invito negoziazione assistita privo di firma e autentica
L’invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita privo della firma della parte e della relativa autentica dell’avvocato determina l’improcedibilità della domanda. Questo quanto affermato dal tribunale di Roma, nella sentenza n. 395/2023, decidendo una vertenza tra una Srl e un condominio soggetta a negoziazione assistita obbligatoria.
Eccezione di improcedibilità della domanda
Nella vicenda, una società con ricorso ex art 702-bis c.p.c. chiedeva al condominio il pagamento della somma di oltre 7mila euro per i lavori di installazione e manutenzione dei contabilizzatori di calore effettuati nell’edificio condominiale.
Il condominio, dal canto suo, si costituiva in giudizio ed eccepiva in via preliminare l’improcedibilità della domanda a causa del mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita, ai sensi dell’art. 3 del dl 132/2014 e, nel merito, deduceva la risoluzione contrattuale per colpa della ricorrente a causa dell’inadempimento dei doveri di manutenzione pattuiti.
Il giudice assegnava termine di 15 giorni per l’introduzione del procedimento di negoziazione assistita. E con ordinanza, veniva rinviata la decisione sull’eccezione di improcedibilità della domanda e quindi disposto il passaggio al rito ordinario con l’assegnazione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Mancato rispetto formalità invito negoziazione assistita
Il giudice dichiarava la domanda improcedibile, accogliendo l’eccezione avanzata dal condominio resistente relativa al mancato invito a stipulare una negoziazione assistita, il cui esperimento, visto che la controversia in esame non eccedeva la soglia dei cinquantamila euro, era obbligatorio ex art. 3 del d.l. 132/2014, pena l’improcedibilità della domanda.
Nel caso di specie, rileva il tribunale, parte ricorrente non aveva trasmesso l’invito a stipulare la negoziazione assistita prima dell’instaurazione del giudizio e quando vi ha provveduto, a seguito dell’assegnazione del termine di 15 giorni da parte del giudice non ha rispettato le formalità previste dal dl 132/2014 per rendere l’invito rituale e quindi idoneo a instaurare il procedimento.
Infatti, l’invito spedito era “mancante della sottoscrizione della parte e privo della sua autenticazione da parte dell’avvocato, requisiti questi previsti – espressamente – dall’art. 4 del dl 132/2014”, laddove stabilisce che : “La certificazione dell’autografia della firma apposta all’invito avviene ad opera dell’avvocato che formula l’invito”.
Alla disposizione suddetta, dunque, ragione il giudicante, “va rimesso il contenuto sostanziale che la comunicazione di invito a stipulare una negoziazione assistita deve contenere per una valida instaurazione del procedimento”.
Il comportamento di parte ricorrente, invece, che in un primo momento non ha attivato la procedura e che dopo l’invito del giudice, non l’ha formulata nel rispetto dei requisiti di legge, conclude il tribunale di Roma, “rende invalida la procedura di negoziazione e, rientrando la fattispecie in esame tra le ipotesi disciplinate dall’art. 3 del dl 132/2014, determina l’improcedibilità della domanda”.
Da qui la condanna della Srl anche al pagamento delle spese di lite nei confronti del condominio.
Scarica sentenza Trib-Roma 10.01.2023