Scarica Sentenza Corte d’Appello di Bologna n. 2216-2024
La sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 2216 del 3 dicembre 2024 affronta una questione particolarmente delicata per la pratica della mediazione: che cosa accade quando, nel corso del procedimento, le parti verbalizzano alcuni «punti di accordo», ma la mediazione prosegue e si conclude successivamente senza accordo? Quei punti possono essere utilizzati in giudizio come fonte di obblighi negoziali e, addirittura, come base per ottenere una sentenza costitutiva ai sensi dell’art. 2932 c.c.?
Il caso: comunione immobiliare, mediazione e domanda ex art. 2932 c.c.
La vicenda riguardava una complessa comunione immobiliare tra soggetti legati da rapporti familiari. Nel corso di una mediazione promossa in parallelo a un giudizio di divisione, all’incontro del 13 ottobre 2017 erano stati messi a verbale alcuni «punti di accordo» relativi al futuro assetto dei beni. Uno dei condividenti aveva poi rinunciato al giudizio di divisione allora pendente, ma la successiva formalizzazione dell’intesa non era mai intervenuta. Dopo ulteriori incontri, la procedura di mediazione si era definitivamente chiusa con esito negativo il 3 luglio 2018.
Le parti che ritenevano vincolante quanto verbalizzato il 13 ottobre 2017 avevano quindi agito chiedendo una pronuncia ex art. 2932 c.c. che producesse gli effetti del contratto definitivo non concluso. Il Tribunale aveva respinto la domanda, ritenendo che non fosse stata raggiunta un’intesa completa e suscettibile di esecuzione in forma specifica. La Corte d’Appello conferma il rigetto, ma lo fa attraverso due percorsi argomentativi distinti, entrambi di grande interesse.
Riservatezza in mediazione: gli artt. 9 e 10 d.lgs. 28/2010
Il primo è quello più innovativo e, al tempo stesso, più problematico. La Corte muove dagli artt. 9 e 10 del d.lgs. 28/2010, che tutelano la riservatezza delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento e ne vietano l’utilizzazione nel successivo giudizio, salvo il consenso della parte dalla quale provengono. Da qui compie un passaggio ulteriore: pur riconoscendo che le norme parlano testualmente di «dichiarazioni» e «informazioni», ritiene che a queste possa essere equiparato anche il contenuto dei «punti di accordo», in quanto frutto del tentativo di composizione amichevole poi naufragato.
La conseguenza è netta: poiché una delle parti aveva espressamente negato il consenso alla divulgazione e all’utilizzo del contenuto sostanziale della mediazione, il verbale intermedio del 13 ottobre 2017 viene dichiarato inutilizzabile. Venuta meno, secondo la Corte, la stessa fonte documentale sulla quale si fondava la pretesa, l’appello non potrebbe essere accolto già per questa ragione.
Riservatezza e accordo conciliativo: una distinzione necessaria
È proprio questo passaggio a richiedere maggiore cautela. La conclusione è comprensibile se riferita al caso concreto, nel quale non vi era un accordo conciliativo finale ma soltanto una tappa del negoziato. Sarebbe invece eccessivo ricavarne una regola generale secondo cui qualunque contenuto negoziale formato all’interno della mediazione sarebbe coperto dal divieto di utilizzazione processuale. Il sistema del d.lgs. 28/2010 distingue infatti le dichiarazioni e le informazioni scambiate durante il procedimento dall’accordo conciliativo vero e proprio: l’art. 11 prevede che, quando l’accordo è raggiunto, il mediatore formi processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo. Un accordo perfezionato è destinato per sua natura a produrre effetti giuridici e, ricorrendone i presupposti, anche effetti esecutivi. Non avrebbe senso considerarlo processualmente invisibile proprio nel momento in cui una parte ne chieda l’adempimento o ne faccia valere gli effetti.
La distinzione decisiva, quindi, non dovrebbe essere semplicemente tra ciò che nasce dentro o fuori dalla mediazione, ma tra ciò che appartiene ancora alla fase riservata della trattativa e ciò che le parti hanno definitivamente trasformato in un accordo negoziale. Da questo punto di vista, la formula utilizzata dalla Corte d’Appello va letta alla luce delle caratteristiche concrete del documento esaminato: si trattava di «punti di accordo» inseriti in un verbale intermedio, all’interno di una procedura proseguita per molti mesi e poi conclusasi negativamente.
Perché i punti di accordo non erano un accordo definitivo
La stessa sentenza, del resto, offre una seconda e autonoma ragione di rigetto, che appare molto più solida e consente di comprendere perché, anche prescindendo dal tema della riservatezza, la domanda non avrebbe potuto essere accolta. La Corte osserva anzitutto che quanto verbalizzato non costituiva un accordo definitivo, ma una mera ipotesi transattiva o una prospettazione del possibile assetto futuro. Un elemento testuale è particolarmente significativo: il verbale rinviava espressamente a un successivo incontro «per la formalizzazione dell’accordo». Se l’accordo doveva ancora essere formalizzato, è difficile sostenere che fosse già stato definitivamente concluso.
A ciò si aggiungeva l’estrema sinteticità del documento. I beni da dividere non erano identificati in modo completo nel verbale, che rinviava a un prospetto riepilogativo separato; mancavano dati sufficienti a individuare con precisione il compendio immobiliare e la concreta attribuzione dei cespiti. Inoltre, una litisconsorte necessaria non aveva partecipato all’incontro del 13 ottobre 2017 e non aveva sottoscritto il presunto accordo. Alcune previsioni coinvolgevano poi soggetti terzi e contemplavano soluzioni alternative, difficilmente compatibili con una pronuncia costitutiva che deve riprodurre un assetto negoziale già compiutamente definito dalle parti.
Esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. e preliminare di preliminare
Su questo terreno la Corte richiama correttamente Cass. civ., sez. II, 9 luglio 2024, n. 18681. Il principio è particolarmente rigoroso quando si chiede l’esecuzione in forma specifica di un preliminare immobiliare: la sentenza ex art. 2932 c.c. deve corrispondere al contenuto del contratto e non può essere utilizzata per completare ex post un oggetto negoziale rimasto indeterminato. L’esatta individuazione dell’immobile deve quindi emergere dal titolo negoziale con il grado di precisione necessario a consentire al giudice di sostituire il definitivo non concluso.
La Corte richiama anche il principio relativo al cosiddetto «preliminare di preliminare», espresso da Cass. civ., sez. II, 13 novembre 2023, n. 31431: un’intesa che regoli soltanto le successive fasi del procedimento formativo dell’affare può essere valida e giuridicamente rilevante, ma non per questo abilita automaticamente le parti a ottenere l’esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. Anche sotto questo profilo, il rinvio a una futura «formalizzazione dell’accordo» finisce per assumere un peso decisivo.
La pronuncia è quindi condivisibile nell’esito molto più di quanto lo sia, senza precisazioni, nella sua prima affermazione sulla riservatezza. I «punti di accordo» del caso concreto non erano un accordo di mediazione già perfezionato e poi inadempiuto: erano il prodotto intermedio di una trattativa ancora aperta, privo di completezza oggettiva e soggettiva e seguito, non a caso, da un verbale finale negativo. In una situazione del genere, riconoscere a quei punti l’efficacia di un preliminare integralmente eseguibile avrebbe significato trasformare una tappa negoziale in un contratto che le parti non avevano ancora definitivamente concluso.
Accordo parziale in mediazione: indicazioni per mediatori e avvocati
Diverso sarebbe il caso in cui le parti, nel corso della mediazione, intendano chiudere definitivamente almeno una parte della controversia. In tal caso è essenziale che il documento lo dica senza ambiguità: occorre distinguere con chiarezza l’accordo già raggiunto dalle questioni che restano ancora oggetto di negoziazione, precisare se l’intesa è immediatamente vincolante e curare con particolare attenzione l’individuazione dell’oggetto e delle prestazioni. Un «accordo parziale» espressamente voluto come tale non può essere confuso con una semplice lista di convergenze provvisorie.
La sentenza offre, sotto questo profilo, un’indicazione pratica importante anche per il mediatore. Nei verbali interlocutori è opportuno evitare di cristallizzare in modo equivoco proposte, concessioni e ipotesi di lavoro che le parti non intendano ancora rendere vincolanti. Se, invece, si vuole attribuire efficacia negoziale a una parte dell’intesa, è preferibile formalizzarla separatamente e in modo inequivoco come accordo, lasciando al successivo prosieguo della mediazione soltanto i punti ancora aperti. La differenza non è terminologica: può determinare, come dimostra questa vicenda, la possibilità stessa di far valere successivamente il documento.
Conclusioni: trattativa riservata e accordo vincolante
In definitiva, il principio più utile che si ricava dalla decisione non è che tutto ciò che viene scritto durante la mediazione sia inutilizzabile in giudizio. Una simile conclusione sarebbe troppo ampia. Il principio da trattenere è piuttosto che la riservatezza protegge la fase negoziale e le sue elaborazioni interlocutorie, mentre l’accordo definitivamente raggiunto appartiene a un piano diverso. Per evitare incertezze, la linea di confine deve risultare chiaramente dagli atti: ciò che è ancora trattativa deve restare trattativa; ciò che è accordo deve essere redatto e sottoscritto come tale.
La decisione bolognese, letta in questi termini, è particolarmente utile perché mostra il rischio di una verbalizzazione ambigua. I «punti di accordo» possono essere preziosi per far avanzare una negoziazione complessa, ma non dovrebbero mai lasciare irrisolta la domanda essenziale: le parti stanno soltanto registrando i progressi del negoziato oppure stanno assumendo obblighi giuridici definitivi? È su questa distinzione, più ancora che sull’etichetta utilizzata nel verbale, che si gioca la successiva tenuta dell’intesa.