Scarica Sentenza Tribunale di Monza n. 1789-2024

Domanda procedibile se agli atti risultano depositati l’invito alla mediazione e il verbale negativo per mancata partecipazione di controparte

Domanda procedibile se si prova l’avvenuta mediazione
La domanda in giudizio è procedibile se la parte che ha avviato la mediazione dimostra, con il deposito dell’invito alla controparte e del verbale negativo, che la procedura è stata avviata e si è conclusa. Lo ha chiarito il Tribunale di Monza nella sentenza n. 1789/29024.

Decreto ingiuntivo: canoni di locazione non corrisposti
Una Società agisce in giudizio per opporsi a un decreto ingiuntivo con il quale le viene richiesto il pagamento dell’importo 12.500,00 euro per canoni di locazione dovuti e non corrisposti. La stessa dichiara di rinunciare alla compensazione di cui agli atti a causa della successiva transazione che ha estinto il credito contenuto nel decreto ingiuntivo.

Materia della locazione: mediazione obbligatoria non esperita
La società opponente fa presente inoltre che la procedura giudiziale doveva essere dichiarata improcedibile a causa del mancato esperimento obbligatorio della procedura di mediazione. La controversia riguarda la materia della locazione per la quale l’articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010 impone lo svolgimento della procedura di mediazione in quanto condizione di procedibilità della domanda in giudizio.

Società opposta: istanza di provvisoria esecutività
L’opposta però contesta le richieste di controparte. La stessa chiede che il giudice conceda la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo e che, nel merito, rigetti le richieste avanzate da controparte perché infondate in fatto e in diritto, formulando in via subordinata richiesta di condanna al pagamento dell’importo dovuto e delle spese legali e fiscali.

Domanda procedibile: agli atti invito alla mediazione e verbale negativo
La causa viene istruita nel merito e giunge in decisione. Per il Giudice l’opposizione formulata dalla società è infondata e deve essere rigettata. Lo stesso disattende anche l’eccezione di improcedibilità formulata dall’opponente fondata sul mancato esperimento della procedura obbligatoria di mediazione. Come risulta infatti dai documenti depositati agli atti da parte opposta il tentativo obbligatorio di mediazione è stato esperito. La società opposta ha infatti prodotto sia l’invito rivolto alla controparte di partecipare alla mediazione, che il verbale negativo della procedura a causa della mancata partecipazione dell’opponente. Si ricorda infatti che il comma 4 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010 dispone che “Quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo di conciliazione.” La condizione di procedibilità infatti si avvera non necessariamente con il raggiungimento dell’accordo, ma con l’esperimento del tentativo di mediazione nei modi e nei termini previsti dalla legge, anche se le parti non trovano un accordo e anche quando, come nel caso di specie, l’opposta onerata ha avviato la mediazione, ha inviato la controparte, ma questa non si è presentata all’incontro costringendo il mediatore e redigere un verbale negativo.

Leggi anche: Il verbale inesistente non prova la mediazione 

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Mediazione: procedibilità avverata con il deposito di invito e verbale negativo

Il Tribunale di Monza, con la sentenza n. 1789/2024, ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda giudiziale in materia di locazioni è soddisfatta se l’invocante prova l’avvio della mediazione obbligatoria. Nel caso specifico, l’eccezione di improcedibilità è stata rigettata poiché agli atti risultavano l’invito alla controparte e il verbale negativo per mancata partecipazione, dimostrando così l’esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 18/06/2024
Curia: Tribunale di Monza
Giudice: Caterina Panzarino
Argomento/i: Domanda procedibile

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Domanda procedibile se agli atti risultano depositati l’invito alla mediazione e il verbale negativo per mancata partecipazione di controparte

Domanda procedibile se si prova l’avvenuta mediazione
La domanda in giudizio è procedibile se la parte che ha avviato la mediazione dimostra, con il deposito dell’invito alla controparte e del verbale negativo, che la procedura è stata avviata e si è conclusa. Lo ha chiarito il Tribunale di Monza nella sentenza n. 1789/29024.

Decreto ingiuntivo: canoni di locazione non corrisposti
Una Società agisce in giudizio per opporsi a un decreto ingiuntivo con il quale le viene richiesto il pagamento dell’importo 12.500,00 euro per canoni di locazione dovuti e non corrisposti. La stessa dichiara di rinunciare alla compensazione di cui agli atti a causa della successiva transazione che ha estinto il credito contenuto nel decreto ingiuntivo.

Materia della locazione: mediazione obbligatoria non esperita
La società opponente fa presente inoltre che la procedura giudiziale doveva essere dichiarata improcedibile a causa del mancato esperimento obbligatorio della procedura di mediazione. La controversia riguarda la materia della locazione per la quale l’articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010 impone lo svolgimento della procedura di mediazione in quanto condizione di procedibilità della domanda in giudizio.

Società opposta: istanza di provvisoria esecutività
L’opposta però contesta le richieste di controparte. La stessa chiede che il giudice conceda la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo e che, nel merito, rigetti le richieste avanzate da controparte perché infondate in fatto e in diritto, formulando in via subordinata richiesta di condanna al pagamento dell’importo dovuto e delle spese legali e fiscali.

Domanda procedibile: agli atti invito alla mediazione e verbale negativo
La causa viene istruita nel merito e giunge in decisione. Per il Giudice l’opposizione formulata dalla società è infondata e deve essere rigettata. Lo stesso disattende anche l’eccezione di improcedibilità formulata dall’opponente fondata sul mancato esperimento della procedura obbligatoria di mediazione. Come risulta infatti dai documenti depositati agli atti da parte opposta il tentativo obbligatorio di mediazione è stato esperito. La società opposta ha infatti prodotto sia l’invito rivolto alla controparte di partecipare alla mediazione, che il verbale negativo della procedura a causa della mancata partecipazione dell’opponente. Si ricorda infatti che il comma 4 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010 dispone che “Quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo di conciliazione.” La condizione di procedibilità infatti si avvera non necessariamente con il raggiungimento dell’accordo, ma con l’esperimento del tentativo di mediazione nei modi e nei termini previsti dalla legge, anche se le parti non trovano un accordo e anche quando, come nel caso di specie, l’opposta onerata ha avviato la mediazione, ha inviato la controparte, ma questa non si è presentata all’incontro costringendo il mediatore e redigere un verbale negativo.

Leggi anche: Il verbale inesistente non prova la mediazione 

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