Delibere condominiali: il termine per impugnare art. 1137 c.c. comincia a decorrere dal deposito del verbale negativo di mediazione

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Termine art. 1137 c.c.: dopo la mediazione inizia a decorrere dal deposito del verbale

In tema di impugnazione delle delibere condominiali, il termine decadenziale di cui all’art. 1137 c.c., una volta impedito dalla domanda di mediazione ex D.Lgs. 28/2010, comincia a decorrere per intero solo dalla data di deposito del verbale negativo presso l’organismo. Tale principio, confermato dal correttivo del 2024, salvaguarda la ratio deflattiva dell’istituto. Interpretazioni diverse, che anticipano la decorrenza alla mera comunicazione della domanda, comprimono illegittimamente il diritto di difesa e costringono le parti a un’inutile duplicazione dei rimedi. Lo ha ribadito il Tribunale di Cagliari, nella sentenza n. 173/2026.

Impugnazione delibere condominiali

Alcuni condomini impugnano diverse delibere del 23 aprile 2023 per denunciare principalmente il vizio di costituzione dell’assemblea. La riunione è stata infatti convocata da un amministratore che non ne aveva più il potere. Pochi giorni prima della convocazione il Tribunale aveva provveduto alla nomina giudiziale di un nuovo amministratore. La notifica del decreto di nomina era avvenuta regolarmente, ma il precedente amministratore aveva proceduto ugualmente alla convocazione, sostenendo erroneamente la non esecutività del provvedimento del Tribunale, stante la pendenza dei termini per il reclamo in Corte d’Appello.

Decadenza dall’impugnazione per superamento dei termini

Il convenuto, nel difendersi in giudizio, eccepisce in via preliminare, la decadenza dall’impugnazione a causa del superamento del termine di 30 giorni previsto dall’art. 1137 c.c. Nel merito, sostiene, invece, la legittimità della convocazione, in virtù della mancata definitività della nomina giudiziale. Il Giudice accoglie però la tesi degli attori. In giudizio, infatti, è stato accertato che il decreto di nomina dell’amministratore (ex art. 1129 c.c.) non è soggetto a reclamo, pertanto è deve considerarsi immediatamente efficace. La convocazione effettuata da un soggetto privo di poteri rende pertanto le delibere annullabili. Il Tribunale annulla così le decisioni assembleari, condannando controparte alla rifusione delle spese legali e di mediazione.

Termini di impugnazione e avvio della mediazione

Il punto di maggior rilievo giuridico della sentenza riguarda quindi il coordinamento tra il termine di decadenza per impugnare le delibere (30 giorni ex art. 1137 c.c.) e la procedura di mediazione obbligatoria. Il provvedimento precisa che la Riforma Cartabia, in vigore dal 30.06.2023, non prevede l’applicazione retroattiva del termine di decadenza ex art. 1137 c.c. invocata dal convenuto, perchè in questo modo si comprimerebbero illegittimamente i diritti della parte attrice. Secondo un’interpretazione sistematica e teleologica del novellato art. 8, comma 2, del D.Lgs. 28/2010, finalizzata a preservare la ratio deflattiva della mediazione, il termine ricomincia a decorrere solo dal deposito del verbale negativo. Tale principio è stato confermato dall’interpretazione autentica introdotta dal “Correttivo Cartabia” (D.Lgs. 216/2024). L’art. 11, comma 4-bis, conferma, infatti, espressamente, che il termine di decadenza ricomincia a decorrere dalla data di deposito del verbale conclusivo. Ora, nel caso di specie, il termine è decorso dal 05.10.2023, data di deposito verbale. La citazione notificata il 03.11.2023 deve quindi considerarsi pienamente tempestiva.

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Mediazione obbligatoria e delibera condominiale: decorrenza termine decadenza 

Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 173/2026, ha stabilito che il termine decadenziale di 30 giorni per impugnare le delibere condominiali (art. 1137 c.c.), se interrotto dalla mediazione, ricomincia a decorrere integralmente solo dal deposito del verbale negativo. Tale orientamento, confermato dal Correttivo Cartabia (D.Lgs. 216/2024), tutela il diritto di difesa evitando compressioni dei termini. Nel caso specifico, il giudice ha annullato le delibere convocate da un amministratore privo di poteri.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 24/01/2026
N° sentenza: 173
Curia: Tribunale di Cagliari
Giudice: Giancarlo Piredda
Argomento/i: Delibere condominiali
Materia/e: Mediazione obbligatoria

Delibere condominiali: il termine per impugnare art. 1137 c.c. comincia a decorrere dal deposito del verbale negativo di mediazione

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In tema di impugnazione delle delibere condominiali, il termine decadenziale di cui all’art. 1137 c.c., una volta impedito dalla domanda di mediazione ex D.Lgs. 28/2010, comincia a decorrere per intero solo dalla data di deposito del verbale negativo presso l’organismo. Tale principio, confermato dal correttivo del 2024, salvaguarda la ratio deflattiva dell’istituto. Interpretazioni diverse, che anticipano la decorrenza alla mera comunicazione della domanda, comprimono illegittimamente il diritto di difesa e costringono le parti a un’inutile duplicazione dei rimedi. Lo ha ribadito il Tribunale di Cagliari, nella sentenza n. 173/2026.

Impugnazione delibere condominiali

Alcuni condomini impugnano diverse delibere del 23 aprile 2023 per denunciare principalmente il vizio di costituzione dell’assemblea. La riunione è stata infatti convocata da un amministratore che non ne aveva più il potere. Pochi giorni prima della convocazione il Tribunale aveva provveduto alla nomina giudiziale di un nuovo amministratore. La notifica del decreto di nomina era avvenuta regolarmente, ma il precedente amministratore aveva proceduto ugualmente alla convocazione, sostenendo erroneamente la non esecutività del provvedimento del Tribunale, stante la pendenza dei termini per il reclamo in Corte d’Appello.

Decadenza dall’impugnazione per superamento dei termini

Il convenuto, nel difendersi in giudizio, eccepisce in via preliminare, la decadenza dall’impugnazione a causa del superamento del termine di 30 giorni previsto dall’art. 1137 c.c. Nel merito, sostiene, invece, la legittimità della convocazione, in virtù della mancata definitività della nomina giudiziale. Il Giudice accoglie però la tesi degli attori. In giudizio, infatti, è stato accertato che il decreto di nomina dell’amministratore (ex art. 1129 c.c.) non è soggetto a reclamo, pertanto è deve considerarsi immediatamente efficace. La convocazione effettuata da un soggetto privo di poteri rende pertanto le delibere annullabili. Il Tribunale annulla così le decisioni assembleari, condannando controparte alla rifusione delle spese legali e di mediazione.

Termini di impugnazione e avvio della mediazione

Il punto di maggior rilievo giuridico della sentenza riguarda quindi il coordinamento tra il termine di decadenza per impugnare le delibere (30 giorni ex art. 1137 c.c.) e la procedura di mediazione obbligatoria. Il provvedimento precisa che la Riforma Cartabia, in vigore dal 30.06.2023, non prevede l’applicazione retroattiva del termine di decadenza ex art. 1137 c.c. invocata dal convenuto, perchè in questo modo si comprimerebbero illegittimamente i diritti della parte attrice. Secondo un’interpretazione sistematica e teleologica del novellato art. 8, comma 2, del D.Lgs. 28/2010, finalizzata a preservare la ratio deflattiva della mediazione, il termine ricomincia a decorrere solo dal deposito del verbale negativo. Tale principio è stato confermato dall’interpretazione autentica introdotta dal “Correttivo Cartabia” (D.Lgs. 216/2024). L’art. 11, comma 4-bis, conferma, infatti, espressamente, che il termine di decadenza ricomincia a decorrere dalla data di deposito del verbale conclusivo. Ora, nel caso di specie, il termine è decorso dal 05.10.2023, data di deposito verbale. La citazione notificata il 03.11.2023 deve quindi considerarsi pienamente tempestiva.

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