Il procedimento di mediazione non è incompatibile con l’opposizione al precetto e le spese di lite vanno compensate se attore e convenuto non lo avviano
Opposizione a precetto e spese in caso di mancato avvio della mediazione
La mediazione obbligatoria può essere disposta anche nei giudizi di opposizione al precetto. Se poi la mediazione non si svolge, la dichiarazione di improcedibilità della domanda in giudizio non può essere attribuita alla sola responsabilità dell’attore.
Dall’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010 emerge che il termine di 15 giorni per presentare la domanda di mediazione richiesta dal giudice si riferisce a “entrambe” le parti.
Per cui, se nessuno si attiva per avviare la mediazione, le spese di lite devono essere compensate per intero.
Queste le precisazioni contenute nella sentenza n. 431/2023 del Tribunale di Verona.
Su mediazione e opposizione a precetto leggi anche Il Tribunale di Firenze dispone la mediazione in un’opposizione a precetto in materia di assegno di mantenimento e ordina che le parti partecipino personalmente e non si fermino al primo incontro”
Mancato esperimento della mediazione
Il Tribunale di Verona, nel rispetto dell’ordine in cui devono essere decise le questioni di rito e di merito, decide subito la questione di rito relativa alla procedibilità della domanda, che in questo caso è rappresentata dall’esperimento della mediazione obbligatoria.
Nel caso specifico il giudice ha ordinato all’attore di avviare la mediazione, fissando l’udienza del 2 marzo 2023 per discutere la causa e decidere in caso di mancato accordo.
L’attore ha quindi depositato un documento ma non ha dato atto di aver rispettato il comando giudiziale. La controparte ha quindi precisato le conclusioni dopo aver dato atto del mancato avvio della mediazione. Quest’ultima ha chiesto quindi al giudice, la dichiarazione di improcedibilità della domanda.
Mediazione anche in caso di opposizione al precetto
Il Giudice accoglie la richiesta di improcedibilità della domanda e nella motivazione precisa che nei giudizi di opposizione al precetto la mediazione è applicabile. Essa non fa eccezione al principio generale che prevede la possibilità di domandare la mediazione come prevede l’art. 5 al comma 2 del decreto legislativo n. 28/2010.
L’opposizione al precetto non presenta tutte quelle problematiche che presentano invece le opposizioni incidentali quando vengono sollevate nel corso di un processo esecutivo già in corso.
All’udienza del 2 marzo 2023 però il Giudice ha rilevato che non si è svolto neppure il primo incontro di mediazione, da qui la pronuncia di improcedibilità della domanda.
Si ricorda infatti che, per ritenere avverata la condizione di procedibilità della mediazione, è sufficiente che si svolga almeno il primo incontro tra le parti, anche se poi si conclude con esito negativo.
Questo però non è accaduto, per cui la domanda non può essere dichiarata procedibile.
Spese compensate se anche il convenuto non attiva la mediazione
Per quanto riguarda inoltre l’aspetto delle spese del giudizio, il Tribunale ricorda che l’art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010 considera entrambe le parti, ossia attore e convenuto, come destinatari del termine di 15 giorni per presentare la domanda di mediazione.
La dichiarazione di improcedibilità della domanda non è solo una conseguenza della condotta dell’attore, ma anche del convenuto. Quest’ultimo infatti, se l’attore resta inerte, ha sempre la possibilità di prendere l’iniziativa e avviare la mediazione.
L’inerzia di entrambi non realizza l’intento deflattivo del processo con conseguente pronuncia di improcedibilità della domanda.
Ne consegue che le spese di lite, in casi come questi, devono essere interamente compensate nel rispetto di quanto sancito dall’art. 92 c.p.c .e del principio di causalità relativo alla questione di rito che definisce la lite.