L’avvio della mediazione solo nei confronti del debitore principale comporta l’improcedibilità della domanda nei confronti della coobbligata
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Mediazione obbligatoria debitore principale e coobbligato
L’avvio della mediazione nei confronti del solo debitore principale comporta l’improcedibilità della domanda giudiziale nei confronti della coobbligata. È quanto si evince dalla sentenza n. 396/2023 del Tribunale di Caltagirone, in una vicenda riguardante un’opposizione a decreto ingiuntivo.
La vicenda
Nella vicenda, proponevano opposizione sia il debitore principale che la coobbligata in solido di un finanziamento contratto con una società.
Quest’ultima chiedeva il rigetto dell’opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
Il giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto opposto e fissava a parte opposta il termine di giorni 15 per l’avvio del procedimento di mediazione obbligatoria.
Il debitore principale chiedeva dichiararsi “l’inefficacia dell’opposto decreto ingiuntivo e per l’effetto di provvedere alla revoca dello stesso” per mancato esperimento del tentativo di mediazione, giacchè era stato avviato solo nei suoi confronti e non anche della coobbligata solidale.
Opposizione a decreto ingiuntivo e onere di avviare la mediazione
Il giudice premette che la controversia, “attenendo all’esecuzione di un contratto bancario, rientra tra quelle per cui la legge prevede l’esperimento del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda” e che, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo, come stabilito una volta per tutte dalla Cassazione con la sentenza n. 19596/2020, “l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
Le conclusioni della Suprema Corte, cui il tribunale intende aderire, “muovono dalla considerazione che nel giudizio di opposizione è parte opposta ad assumere la veste sostanziale di attore, per cui, ponendo il d.lgs. 28/2010 in capo a ‘chi intende esercitare in giudizio un’azione’ l’onere di avviare il procedimento di mediazione, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo la parte onerata non può che essere il creditore opposto che mediante la proposizione del ricorso monitorio ha esercitato l’azione giudiziale”.
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Improcedibilità giudizio nei confronti del coobbligato
Nella fattispecie, dunque, secondo il giudicante, era onere della società avviare il procedimento di mediazione e ciò sia nei confronti del debitore principale, sia nei confronti della coobbligata, a nulla rilevando la circostanza che solo il debitore principale avesse eccepito in prima udienza il mancato esperimento del procedimento di mediazione, dovendo la condizione di procedibilità essere integrata anche nei confronti della coobbligata.
“Il mancato esperimento del procedimento di mediazione non è, infatti, oggetto di una eccezione in senso stretto riservata alle parti, ma è rilevabile anche d’ufficio dal giudice sino alla pronuncia sull’istanza di concessione della provvisoria esecuzione”. Pertanto, ancorché solo il debitore principale “abbia eccepito il mancato esperimento della mediazione, l’invito a procedere all’avvio del procedimento imponeva all’opposta di integrare la condizione di procedibilità nei confronti di entrambi gli opponenti”. Tuttavia, in atti risulta l’espletamento del procedimento di mediazione solo nei confronti del debitore principale, per cui, conclude il tribunale, il giudizio va dichiarato improcedibile nei confronti della coobbligata, “per mancata integrazione della condizione di procedibilità prevista dagli artt. 5, commi 1 bis e 4, lett. a), d.lgs. 28/2010, con conseguente revoca in parte qua del decreto ingiuntivo opposto”. L’eccezione di improcedibilità avanzata dal debitore principale “è invece infondata in quanto la condizione di procedibilità è stata integrata nei suoi confronti. Ciò posto, l’opposizione da esso proposta va rigettata in quanto del tutto generica”.