Scarica Sentenza Tribunale di Lodi 29 03 2023
Per il tribunale di Lodi, l’accordo di mediazione intervenuto tra locatore e conduttore è opponibile anche al subconduttore
Accordo di mediazione tra locatore e conduttore
L’accordo di mediazione intervenuto tra locatore e conduttore esplica efficacia anche nei confronti del subconduttore, in quanto il suo diritto deriva ed è condizionato da quello del conduttore. È quanto affermato dal tribunale di Lodi con la sentenza n. 242/2023 richiamando la giurisprudenza della Cassazione in materia.
La vicenda
La vicenda, un ricorso ex art. 615, 2° comma, c.p.c., ha ad oggetto l’esecuzione di un accordo di mediazione intercorso tra alcuni soggetti privati e una società, rispettivamente, locatori e conduttori di immobili. A presentare ricorso in opposizione all’esecuzione è il subconduttore di parte dei suddetti locali, un’associazione per la difesa degli animali.
Secondo l’accordo di mediazione tra locatore e conduttore principale, se non fossero state demolite parti di immobili considerate abusive e presentata relativa istanza in sanatoria per altri manufatti irregolari, i contratti di locazione si sarebbero risolti consensualmente.
Non avendo adempiuto le parti alle obbligazioni, i contratti di locazione si sono risolti e i proprietari degli immobili promuovevano l’azione esecutiva. L’associazione subconduttrice pertanto, rimasta estranea all’accordo, conveniva in giudizio i proprietari per sentir, preliminarmente sospendere l’esecuzione, accertare l’illegittimità dell’azione esecutiva lamentandone la validità e l’inopponibilità nei propri confronti, proprio in relazione al fatto che non era stata chiamata a parteciparvi. In sostanza, parte ricorrente agisce in quanto non ritiene eseguibile nei propri confronti il titolo formatosi tra i locatori e il conduttore principale.
Per contro i signori proprietari eccepiscono che l’associazione, in quanto soggetto subconduttore, peraltro con contratto non registrato, non aveva alcun diritto di partecipare alla mediazione e che, in ogni caso, era stata informalmente chiamata a trovare un accordo stragiudiziale per il rilascio degli immobili, senza però dare alcun seguito alla richiesta di composizione bonaria proveniente dai proprietari stessi.
Efficacia accordo mediazione nei confronti del subconduttore
Il giudice, nel decidere, richiama la norma di cui all’art. 1595 c.c. che, all’ultimo comma, “è chiaro circa gli effetti della risoluzione del contratto di locazione nei confronti del subconduttore”.
Tale articolo all’ ultimo comma recita, infatti: “Senza pregiudizio delle ragioni del subconduttore verso il sublocatore, la nullità o la risoluzione del contratto di locazione ha effetto anche nei confronti del sublocatore e la sentenza pronunciata tra locatore e conduttore ha effetto anche contro di lui”.
Se la norma non lascia dubbi sulla cessazione della sublocazione, una volta cessata la locazione principale, il tribunale cita a supporto anche il principio sancito più volte dalla Corte di Cassazione, con le sentenze n. 11324/1998 e 212/1998 secondo cui: “Nei confronti del subconduttore, ai sensi del terzo comma dell’ art. 1595 c.c., esplica efficacia, anche di titolo esecutivo, la sentenza pronunciata tra locatore e conduttore e pur nell’ assenza in giudizio di quegli perché il diritto del subconduttore deriva ed è condizionato da quello del conduttore”.
Per cui, alla luce di quanto premesso, la risoluzione del contratto di locazione è pacificamente efficace ed opponibile al subconduttore. Ne deriva che l’opposizione non può essere accolta.
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