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Il tribunale di Roma ricorda che l’interruzione non si verifica con la mera presentazione dell’istanza di mediazione
Mediazione e interruzione decadenza e prescrizione
In una controversia soggetta a mediazione obbligatoria, l’interruzione della decadenza e della prescrizione previste dal D.Lgs. n. 28/2010 si verifica non già per effetto della mera presentazione dell’istanza di mediazione, ma soltanto nel momento in cui questa è comunicata alle altre parti. Lo ha deciso il tribunale di Roma nella sentenza n. 12562/2023.
La vicenda
La vicenda ha ad oggetto, l’impugnazione della delibera condominiale, da parte del proprietario di uno degli immobili dell’edificio, che aveva approvato il bilancio consuntivo in cui veniva riportato un debito a carico dello stesso per spese condominiali pregresse. L’attore faceva presente di dovere una somma notevolmente inferiore a titolo di oneri condominiali, oltre ad un erroneo saldo degli importi a lui imputati.
Il condominio si costituiva eccependo la tardività ed inammissibilità
dell’impugnazione avendo l’assemblea deliberato l’approvazione del consuntivo a giugno 2021 ed essendo stato l’atto di citazione notificato nel febbraio 2022.
Istanza di mediazione comunicata alle altre parti
Il tribunale premette innanzitutto che, in materia di mediazione obbligatoria “l’interruzione della decadenza e della prescrizione previste dall’art. 5 comma 6, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 – applicabile ratione temporis – si verifica per effetto non già della mera presentazione dell’istanza di mediazione ma solo nel momento in cui essa è comunicata alle altre parti. L’art. 5, 6° comma, del d.lgs. 28/2010 prevede, infatti, che dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale”.
E’ altresì’ previsto, che la domanda di mediazione (che può essere avviata presentando domanda anche presso una delle sedi di ADR Center) impedisce la decadenza per una sola volta, “e che se il tentativo fallisce – prosegue il giudice – la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all’art. 1 presso la segreteria dell’organismo”.
Considerato pertanto, conclude il tribunale, che, nel caso di specie, la mediazione risulta conclusa in data 12 dicembre 2022 le domande dall’attore – finalizzate a contestare l’ammontare di oneri condominiali come ripartiti ed approvati con la delibera impugnata – “devono ritenersi inammissibili alla luce della tardiva notifica della citazione introduttiva del presente giudizio perfezionatasi solo in data 10 febbraio 2022 e quindi dopo la scadenza del termine di 30 giorni (come previsto dall’art. 1137 cc.)”.
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