Scarica Sentenza Tribunale di Messina 25 09 23
L’istanza di mediazione è esaustiva ai fini della procedibilità quando ha la stessa causa petendi della domanda giudiziale
Causa petendi e istanza di mediazione
In una controversia insorta in materia condominiale, l’istanza di mediazione che introduce la procedura stragiudiziale, se offre la possibilità ai soggetti coinvolti di conoscere la “causa petendi” rappresentata dalla vicenda e dai fatti, deve considerarsi esaustiva. Non è necessario che vi sia anche identità tra petitum, questo in sede giudiziale può essere anche diverso. Lo ha stabilito il Tribunale di Messina nella sentenza n. 1844/2023.
Impugnazione di delibera condominiale
Alcuni condomini intraprendono un’azione giudiziale nei confronti del Condominio, nella persona dell’amministratore, di due società e di due coniugi, chiedendo la dichiarazione di illegittimità di una delibera nella parte in cui dà atto della approvazione del regolamento predisposto dalla s.a.s. Oggetto di contestazione è in particolare l’articolo 3 del regolamento, in cui si stabilisce che il ballatoio del secondo piano, delimitato da un cancello di ferro, sia di proprietà e uso esclusivo dei condomini proprietari dei locali che hanno accesso dallo stesso. I convenuti nell’opporsi eccepiscono:
- l’improponibilità dell’azione per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione;
- la sospensione del procedimento ai sensi dell’articolo 295 c.p.c. per pendenza di un giudizio su questioni identiche o comunque connesse;
- l’inammissibilità dipendente dalla carenza di titolarità del diritto che controparte ritiene di vantare;
- la fondatezza delle domande di parte attrice.
Chiedono quindi il rigetto della domanda attorea e la conferma della delibera oggetto di impugnazione. La causa viene istruita e rimessa in decisione.
Processo e mediazione: non occorre che anche il petitum sia identico
Il Tribunale si occupa in via preliminare della questione di rito relativa alla improponibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione.
Per il Tribunale l’eccezione sollevata deve essere respinta. La condizione di procedibilità infatti si è avverata in quanto il procedimento di mediazione e l’azione giudiziaria presentano la stessa causa petendi. Entrambe le procedure sono state intraprese per accertare la natura condominiale del corridoio del secondo piano dell’edificio condominiale. Parziale invece l’identità del petitum.
Il Tribunale rileva come l’eccezione si fondi in particolare sull’assenza, nell’istanza di mediazione, dell’impugnazione della delibera condominiale (art. 3 del regolamento che dispone l’uso e la proprietà esclusiva del ballatoio del secondo piano ai condomini che vi hanno accesso). Nella stessa si chiede la sola rimozione del cancello presente all’imbocco del corridoio del secondo piano e il ripristino delle parti condominiali.
Il Tribunale però ricorda che per giurisprudenza consolidata “laddove l’istanza abbia introdotto un procedimento di mediazione che abbia dato alle parti la possibilità di conoscere la vicenda ed i fatti ad essa sottostanti, ossia la causa petendi, permettendo loro di trovare una soluzione conciliativa, la stessa è esaustiva, non richiedendo quale requisito ulteriore l’identità del petitum che in sede giudiziale può avere un contenuto diverso”.
Per avviare la procedura di mediazione è sufficiente presentare formale istanza presso una delle sedi di ADR Center.
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