Scarica Sentenza tribunale di Velletri 01 09 2023
Il tribunale di Velletri riafferma che il termine decadenziale di cui all’art. 1137, 2° co., c.c., è interrotto a seguito della convocazione in mediazione
Convocazione in mediazione e interruzione decadenza
Nel giudizio di impugnazione di una delibera condominiale, soggetto a mediazione obbligatoria, il termine decadenziale di 30 giorni stabilito dall’art. 1137, comma 2, c.c., deve ritenersi interrotto a seguito della comunicazione di convocazione innanzi all’organismo di mediazione, per cui riprende nuovamente a decorrere, per ulteriori 30 giorni a far data dal deposito del verbale di mediazione presso l’organismo stesso. È quanto rimarca il tribunale di Velletri, con sentenza n. 1653/2023, innestandosi nel solco di un indirizzo ormai consolidato.
La vicenda
Nella vicenda, un condomino impugnava la delibera con cui l’assemblea aveva nominato una srl quale amministratrice di condominio, asserendo che la deliberazione fosse stata adottata con un numero di voti inferiore alla maggioranza degli intervenuti, così come richiesto dall’art. 1336, comma 2, c.c.
Per cui, chiedeva accertare e dichiarare nulla o annullabile la delibera stessa e, per l’effetto, la nomina dell’amministratore in carica, con condanna al pagamento delle spese di giudizio.
Il condominio non si costituiva in giudizio.
Mediazione e decadenza
Il giudice, in via preliminare, rileva come i vizi dedotti nell’azione di impugnazione oggetto del giudizio “configurano un’ipotesi di annullabilità della deliberazione che, ai sensi dell’art. 1137, comma 2, c.c., soggiace al termine di decadenza di trenta giorni decorrenti dalla deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione per gli assenti”.
Inoltre, sottolinea che la controversia è assoggettata alla speciale disciplina della mediazione obbligatoria di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010, che al comma 6 prescrive: “Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale presso la segreteria dell’organismo”.
Per cui, afferma il giudicante, dal combinato disposto delle disposizioni richiamate “deriva che il termine decadenziale di trenta giorni, di cui all’art. 1137, comma 2, c.c., interrotto a seguito della comunicazione di convocazione innanzi all’organismo di mediazione, riprende nuovamente a decorrere, per un ulteriore ed ultimo termine decadenziale di trenta giorni, a far data dal deposito del verbale di mediazione presso la segreteria dell’organismo”.
Nel caso di specie, l’impugnazione deve ritenersi tempestivamente proposta, atteso che l’attore ha allegato all’atto di citazione l’istanza di mediazione (conclusa con esito negativo) depositata nel rispetto del termine perentorio di cui all’art. 1137, comma 2, c.c.
Per cui, nel merito, il tribunale ritiene la domanda fondata e la accoglie.
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