Il tribunale di Trani afferma che all’esito del giudizio di merito in una controversia soggetta a mediazione, la parte soccombente può essere condannata a rimborsare al vincitore anche le spese per il tentativo obbligatorio, qualificabili come esborsi
Soccombenza e condanna spese tentativo di mediazione
All’esito del giudizio di merito di una controversia soggetta a mediazione obbligatoria, la parte soccombente può essere condannata a rimborsare alla parte vittoriosa anche le spese sostenute da quest’ultima per l’esperimento del tentativo, in quanto qualificabili come esborsi ex art. 91 c.p.c. è quanto affermato dal tribunale di Terni, nella sentenza n. 534/2023, nel decidere una causa avente ad oggetto assicurazione contro i danni.
La vicenda
Nella vicenda, una donna trascinava in giudizio l’assicurazione dopo aver subito il furto della propria auto.
La compagnia chiedeva il rigetto della domanda eccependo che dalla lettura dei dati forniti dal satellitare posto all’interno dell’autovettura gli avvenimenti si erano svolti in modo contrastante rispetto alla versione fornita dall’attrice. In particolare, la compagnia sosteneva che dal geolocalizzatore emergeva che l’auto si trovava in altra località e non dove era stato denunciato il furto. Tuttavia, la donna contestava l’attendibilità del documento dal quale risultavano questi dati, sotto molteplici profili, tra cui la mancanza di prova del corretto funzionamento del dispositivo Gps. Quanto asserito dall’assicurata inoltre era confermato dalle numerose dichiarazioni testimoniali, mentre la linea difensiva della compagnia convenuta era fondata principalmente su mere supposizioni ed illazioni.
Per cui il giudice dava ragione alla donna, confermando anche il quantum richiesto giacchè parametrato dalla primaria rivista di settore.
Rimborso spese mediazione
In ordine alla richiesta di rimborso delle spese per l’avvio della procedura di mediazione che ha preceduto il giudizio, il giudice ritiene altresì di dover accogliere la richiesta formulata da parte attrice. Ciò perché, spiega il giudicante, innanzitutto la procedura di mediazione, per la materia oggetto della fattispecie in esame, “è prevista dalla legge a pena di improcedibilità della domanda, quindi, necessaria”