Scarica Sentenza Tribunale di Torino n. 1350-2026

Se il creditore opposto attiva correttamente la mediazione obbligatoria ma il debitore opponente non si presenta al primo incontro, l’opposizione a decreto ingiuntivo diventa improcedibile? Il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 1350 del 5 marzo 2026, risponde di no: l’assenza dell’opponente non travolge la procedibilità della domanda, ma produce le conseguenze sanzionatorie e probatorie previste dall’art. 12-bis d.lgs. 28/2010.

La decisione è particolarmente interessante perché interviene su una questione oggi tutt’altro che pacifica. Nel 2025 e nel 2026 alcuni giudici di merito hanno infatti seguito la stessa soluzione di Torino, mentre altri hanno ritenuto che l’assenza dell’opponente impedisca l’avveramento della condizione di procedibilità e conduca alla conferma del decreto ingiuntivo. Il contrasto impone di distinguere con precisione tra onere di attivare la mediazione e obbligo di partecipare al primo incontro.

Mediazione e decreto ingiuntivo: il caso deciso dal Tribunale di Torino

La controversia nasceva dall’opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto in relazione a un contratto di finanziamento. Nel corso del giudizio era stata esperita la mediazione obbligatoria, ma l’opponente non aveva partecipato. La cessionaria del credito chiedeva quindi di dichiarare improcedibile l’opposizione e di confermare definitivamente il decreto ingiuntivo.

Il Tribunale respinge l’eccezione. Dopo avere richiamato l’art. 12-bis d.lgs. 28/2010, osserva che “la mancata partecipazione della parte non conduce, dunque, alla improcedibilità della domanda” e che tale condotta rileva invece nel giudizio di merito. In dispositivo, pur revocando il decreto per tardività della notificazione e condannando comunque l’opponente al pagamento del credito, il giudice applica nei suoi confronti il doppio contributo unificato per l’assenza ingiustificata dalla mediazione.

Chi deve attivare la mediazione nell’opposizione a decreto ingiuntivo?

Il punto di partenza è oggi scritto direttamente nell’art. 5-bis d.lgs. 28/2010: quando la controversia soggetta a mediazione obbligatoria è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, l’onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto il ricorso monitorio, cioè sul creditore opposto. Se la mediazione non viene esperita, è improcedibile la domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e il decreto deve essere revocato.[1]

La norma ha positivizzato la soluzione delle Sezioni Unite n. 19596/2020, che avevano superato il precedente orientamento secondo cui l’onere gravava sull’opponente e avevano ricondotto l’attivazione della mediazione al soggetto che, in senso sostanziale, esercita la pretesa creditoria.[2]

Ne deriva una prima distinzione essenziale: nel giudizio di opposizione l’opponente ha certamente l’obbligo di partecipare alla mediazione, ma non è lui il soggetto sul quale l’art. 5-bis pone l’onere di instaurarla. Confondere i due piani significa attribuire alla sua assenza una conseguenza — l’improcedibilità — che il legislatore collega espressamente al mancato esperimento della mediazione da parte del creditore opposto.

Assenza dell’opponente in mediazione: improcedibilità o sanzioni?

È qui che interviene l’art. 12-bis. La disposizione disciplina in modo specifico le conseguenze della mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro di mediazione: il giudice può desumerne argomenti di prova e, quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, deve condannare la parte costituita assente senza giustificato motivo al pagamento allo Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato. Su richiesta, la parte soccombente può inoltre essere condannata a versare alla controparte un’ulteriore somma equitativamente determinata nei limiti previsti dalla legge.[3]

Il Tribunale di Torino legge le due disposizioni in modo coordinato: l’art. 5-bis individua chi deve instaurare la mediazione e stabilisce l’effetto del mancato esperimento; l’art. 12-bis disciplina invece l’assenza ingiustificata della parte regolarmente chiamata. Se il creditore opposto ha promosso la procedura e vi ha dato corso, la mancata comparizione dell’opponente non trasferisce su quest’ultimo l’onere di cui all’art. 5-bis e non produce automaticamente l’improcedibilità dell’opposizione.

Il contrasto giurisprudenziale sulla mediazione nell’opposizione a decreto ingiuntivo

La soluzione torinese trova riscontro in un orientamento di merito ormai consistente. Il Tribunale di Ancona, sentenza n. 1868 del 15 novembre 2025, ha affermato che l’art. 5-bis sanziona con l’improcedibilità la domanda monitoria quando il creditore opposto non esperisce la mediazione, mentre l’assenza dell’opponente chiamato è regolata dall’art. 12-bis e non comporta l’improcedibilità dell’opposizione.[4]

Nello stesso senso si è pronunciato il Tribunale di Catania, sentenza n. 2505 del 12 maggio 2025, escludendo espressamente che tra le conseguenze previste dall’art. 12-bis vi sia l’improcedibilità dell’opposizione e applicando invece la sanzione del doppio contributo unificato.[5]

Esiste però un orientamento opposto. Il Tribunale di Tempio Pausania, sentenza n. 203 del 30 aprile 2026, ha ritenuto che la peculiare struttura del giudizio monitorio giustifichi una soluzione diversa: la mancata partecipazione dell’opponente, pur a fronte della corretta attivazione da parte dell’opposto, impedirebbe il concreto svolgimento del tentativo e renderebbe improcedibile l’opposizione. Anche il Giudice di pace di Viterbo, sentenza n. 455 del 17 maggio 2026, si è espresso in senso analogo.[6]

Il contrasto è quindi reale, ma non riguarda chi debba attivare la mediazione — punto ormai chiarito dall’art. 5-bis — bensì quali effetti processuali derivino dalla mancata partecipazione dell’opponente quando la procedura sia stata regolarmente promossa dal creditore.

Cassazione 9608/2026: la parte chiamata non può bloccare la procedibilità

Nel valutare il contrasto assume particolare rilievo la successiva ordinanza della Cassazione n. 9608 del 15 aprile 2026. La Suprema Corte ha affermato, in termini generali, che la condizione di procedibilità è soddisfatta quando al primo incontro compare almeno la parte ritualmente onerata dell’attivazione, personalmente o tramite rappresentante munito di adeguati poteri sostanziali. La mancata partecipazione della parte regolarmente convocata non determina di per sé l’improcedibilità, ma rileva sul piano sanzionatorio e probatorio.[7]

La Cassazione non decideva specificamente un’opposizione a decreto ingiuntivo e la fattispecie era soggetta alla disciplina anteriore alla riforma Cartabia. Tuttavia il principio offre un parametro sistematico molto significativo: la parte chiamata non può diventare arbitra della procedibilità semplicemente scegliendo di non presentarsi. Nel procedimento monitorio, inoltre, l’art. 5-bis individua espressamente nel creditore opposto la parte onerata dell’attivazione. Va però tenuto fermo che, nel regime oggi vigente, l’art. 8, comma 4, impone alle persone fisiche la partecipazione personale e consente la delega solo in presenza di giustificati motivi; per i soggetti diversi dalle persone fisiche la partecipazione avviene tramite rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari. Questa precisazione non incide sulla distinzione tra parte onerata dell’attivazione e parte chiamata, ma rileva quando si valuta la regolarità concreta della partecipazione.[8]

L’orientamento di Tempio Pausania tenta di superare questa conclusione valorizzando la specialità strutturale dell’opposizione a decreto ingiuntivo. È una lettura che merita di essere segnalata, ma che deve confrontarsi sia con il testo dell’art. 5-bis — che collega l’improcedibilità al mancato esperimento imputabile al creditore — sia con la disciplina autonoma delle conseguenze della mancata partecipazione contenuta nell’art. 12-bis.

Mediazione obbligatoria: la differenza tra esperimento e partecipazione

La questione può essere ricondotta a una distinzione semplice ma decisiva. Esperire la mediazione significa adempiere l’onere processuale posto dalla legge a carico del soggetto individuato come responsabile dell’attivazione della procedura. Partecipare alla mediazione è invece un dovere che grava sulle parti regolarmente convocate e la cui violazione produce le conseguenze specificamente previste dal legislatore.

Le due nozioni possono coincidere nella stessa parte, ma non sempre accade. Proprio nell’opposizione a decreto ingiuntivo la distinzione è evidente: il creditore opposto è onerato dell’attivazione, mentre l’opponente, pur dovendo partecipare, è la parte chiamata. Se il primo adempie e il secondo diserta, non viene meno l’attività che l’art. 5-bis pone come condizione della domanda monitoria; resta invece una mancata partecipazione sanzionabile ai sensi dell’art. 12-bis.

Il doppio contributo unificato per chi non partecipa alla mediazione

Torino applica in modo concreto questa distinzione. L’opponente aveva sostenuto genericamente che mancasse la prova della regolare convocazione personale, senza però allegare un effettivo difetto dell’invito né una concreta impossibilità di partecipare. Il Tribunale considera quindi l’assenza priva di giustificato motivo e lo condanna al doppio contributo unificato.

Il passaggio è importante anche sul piano pratico: contestare genericamente la convocazione non equivale a dimostrare un impedimento. Chi intende sottrarsi alle conseguenze dell’art. 12-bis deve allegare e, quando necessario, documentare un giustificato motivo concreto per la mancata partecipazione.

Cosa cambia in pratica per avvocati, banche e parti in mediazione

Dalla sentenza di Torino e dal quadro giurisprudenziale attuale emergono alcune indicazioni operative:

  • nell’opposizione a decreto ingiuntivo soggetta a mediazione obbligatoria, il creditore opposto deve attivare la procedura nei termini assegnati;
  • l’opponente persona fisica deve partecipare personalmente; può delegare un rappresentante soltanto in presenza di giustificati motivi, secondo l’art. 8, comma 4;
  • se il creditore non esperisce la mediazione, la domanda monitoria è improcedibile e il decreto ingiuntivo deve essere revocato;
  • se invece il creditore attiva e coltiva correttamente la procedura ma l’opponente non compare, secondo Torino, Ancona e Catania l’opposizione resta procedibile e trovano applicazione le sanzioni dell’art. 12-bis;
  • esiste tuttavia un orientamento contrario, rappresentato nel 2026 da Tempio Pausania e Viterbo, che considera l’assenza dell’opponente causa di improcedibilità;
  • 9608/2026 rafforza, sul piano sistematico, la distinzione tra parte onerata dell’attivazione e parte chiamata alla mediazione.

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[1] Art. 5-bis d.lgs. 28/2010: nell’opposizione a decreto ingiuntivo l’onere di promuovere la mediazione grava sul ricorrente monitorio; se non è esperita, la domanda monitoria è improcedibile e il decreto va revocato.

[2] Cass., Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19596, secondo cui, nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria introdotte con decreto ingiuntivo, l’onere di promuovere la mediazione è a carico del creditore opposto; il principio è stato poi recepito dall’art. 5-bis d.lgs. 28/2010.

[3] Art. 12-bis d.lgs. 28/2010: dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo il giudice può desumere argomenti di prova; nelle mediazioni obbligatorie la parte costituita assente senza giustificato motivo è condannata al doppio del contributo unificato; su richiesta, la parte soccombente può inoltre essere condannata a una somma equitativamente determinata nei limiti di legge.

[4] Trib. Ancona, 15 novembre 2025, n. 1868, che distingue l’improcedibilità per mancato esperimento della mediazione, imputabile al creditore opposto, dalle conseguenze dell’assenza dell’opponente, ricondotte all’art. 12-bis d.lgs. 28/2010.

[5] Trib. Catania, 12 maggio 2025, n. 2505, secondo cui l’assenza ingiustificata dell’opponente alla mediazione non determina l’improcedibilità dell’opposizione, ma comporta le conseguenze previste dall’art. 12-bis d.lgs. 28/2010.

[6] In senso contrario: Trib. Tempio Pausania, 30 aprile 2026, n. 203, che considera improcedibile l’opposizione quando l’opponente non partecipi alla mediazione attivata dall’opposto; nello stesso senso Giudice di pace di Viterbo, 17 maggio 2026, n. 455.

[7] Cass., Sez. III, ord. 15 aprile 2026, n. 9608: la condizione di procedibilità si considera soddisfatta quando al primo incontro compare almeno la parte ritualmente onerata dell’attivazione, personalmente o tramite rappresentante sostanziale; l’assenza della parte chiamata non determina di per sé improcedibilità, ma rileva ai fini sanzionatori e probatori.

[8] Art. 8, comma 4, d.lgs. 28/2010, nel testo vigente: le persone fisiche partecipano personalmente alla mediazione e possono delegare un rappresentante solo in presenza di giustificati motivi; i soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano tramite rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari.

Mediazione e decreto ingiuntivo: l’assenza dell’opponente rende improcedibile l’opposizione?

Massima

Nell’opposizione a decreto ingiuntivo, quando il creditore opposto ha regolarmente esperito la mediazione obbligatoria, la mancata partecipazione dell’opponente non determina l’improcedibilità dell’opposizione, ma espone la parte assente senza giustificato motivo alle conseguenze probatorie e sanzionatorie previste dall’art. 12-bis d.lgs. 28/2010. La pronuncia torinese non chiude il contrasto, ma offre una ricostruzione lineare del rapporto tra artt. 5-bis e 12-bis. Alla luce di Cass. 9608/2026, il nodo interpretativo appare oggi ancora più netto: la procedibilità dipende dall’adempimento della parte sulla quale grava l’onere di attivare la mediazione; l’assenza ingiustificata della controparte resta grave, ma il legislatore le collega conseguenze proprie e specifiche.
Autore: Luca Tantalo
Data sentenza: 05/03/2026
N° sentenza: 1350
Curia: Tribunale di Torino
Argomento/i: Condizione di procedibilità, Mancata partecipazione mediazione
Materia/e: Opposizione a decreto ingiuntivo, Recupero crediti

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Se il creditore opposto attiva correttamente la mediazione obbligatoria ma il debitore opponente non si presenta al primo incontro, l’opposizione a decreto ingiuntivo diventa improcedibile? Il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 1350 del 5 marzo 2026, risponde di no: l’assenza dell’opponente non travolge la procedibilità della domanda, ma produce le conseguenze sanzionatorie e probatorie previste dall’art. 12-bis d.lgs. 28/2010.

La decisione è particolarmente interessante perché interviene su una questione oggi tutt’altro che pacifica. Nel 2025 e nel 2026 alcuni giudici di merito hanno infatti seguito la stessa soluzione di Torino, mentre altri hanno ritenuto che l’assenza dell’opponente impedisca l’avveramento della condizione di procedibilità e conduca alla conferma del decreto ingiuntivo. Il contrasto impone di distinguere con precisione tra onere di attivare la mediazione e obbligo di partecipare al primo incontro.

Mediazione e decreto ingiuntivo: il caso deciso dal Tribunale di Torino

La controversia nasceva dall’opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto in relazione a un contratto di finanziamento. Nel corso del giudizio era stata esperita la mediazione obbligatoria, ma l’opponente non aveva partecipato. La cessionaria del credito chiedeva quindi di dichiarare improcedibile l’opposizione e di confermare definitivamente il decreto ingiuntivo.

Il Tribunale respinge l’eccezione. Dopo avere richiamato l’art. 12-bis d.lgs. 28/2010, osserva che “la mancata partecipazione della parte non conduce, dunque, alla improcedibilità della domanda” e che tale condotta rileva invece nel giudizio di merito. In dispositivo, pur revocando il decreto per tardività della notificazione e condannando comunque l’opponente al pagamento del credito, il giudice applica nei suoi confronti il doppio contributo unificato per l’assenza ingiustificata dalla mediazione.

Chi deve attivare la mediazione nell’opposizione a decreto ingiuntivo?

Il punto di partenza è oggi scritto direttamente nell’art. 5-bis d.lgs. 28/2010: quando la controversia soggetta a mediazione obbligatoria è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, l’onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto il ricorso monitorio, cioè sul creditore opposto. Se la mediazione non viene esperita, è improcedibile la domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e il decreto deve essere revocato.[1]

La norma ha positivizzato la soluzione delle Sezioni Unite n. 19596/2020, che avevano superato il precedente orientamento secondo cui l’onere gravava sull’opponente e avevano ricondotto l’attivazione della mediazione al soggetto che, in senso sostanziale, esercita la pretesa creditoria.[2]

Ne deriva una prima distinzione essenziale: nel giudizio di opposizione l’opponente ha certamente l’obbligo di partecipare alla mediazione, ma non è lui il soggetto sul quale l’art. 5-bis pone l’onere di instaurarla. Confondere i due piani significa attribuire alla sua assenza una conseguenza — l’improcedibilità — che il legislatore collega espressamente al mancato esperimento della mediazione da parte del creditore opposto.

Assenza dell’opponente in mediazione: improcedibilità o sanzioni?

È qui che interviene l’art. 12-bis. La disposizione disciplina in modo specifico le conseguenze della mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro di mediazione: il giudice può desumerne argomenti di prova e, quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, deve condannare la parte costituita assente senza giustificato motivo al pagamento allo Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato. Su richiesta, la parte soccombente può inoltre essere condannata a versare alla controparte un’ulteriore somma equitativamente determinata nei limiti previsti dalla legge.[3]

Il Tribunale di Torino legge le due disposizioni in modo coordinato: l’art. 5-bis individua chi deve instaurare la mediazione e stabilisce l’effetto del mancato esperimento; l’art. 12-bis disciplina invece l’assenza ingiustificata della parte regolarmente chiamata. Se il creditore opposto ha promosso la procedura e vi ha dato corso, la mancata comparizione dell’opponente non trasferisce su quest’ultimo l’onere di cui all’art. 5-bis e non produce automaticamente l’improcedibilità dell’opposizione.

Il contrasto giurisprudenziale sulla mediazione nell’opposizione a decreto ingiuntivo

La soluzione torinese trova riscontro in un orientamento di merito ormai consistente. Il Tribunale di Ancona, sentenza n. 1868 del 15 novembre 2025, ha affermato che l’art. 5-bis sanziona con l’improcedibilità la domanda monitoria quando il creditore opposto non esperisce la mediazione, mentre l’assenza dell’opponente chiamato è regolata dall’art. 12-bis e non comporta l’improcedibilità dell’opposizione.[4]

Nello stesso senso si è pronunciato il Tribunale di Catania, sentenza n. 2505 del 12 maggio 2025, escludendo espressamente che tra le conseguenze previste dall’art. 12-bis vi sia l’improcedibilità dell’opposizione e applicando invece la sanzione del doppio contributo unificato.[5]

Esiste però un orientamento opposto. Il Tribunale di Tempio Pausania, sentenza n. 203 del 30 aprile 2026, ha ritenuto che la peculiare struttura del giudizio monitorio giustifichi una soluzione diversa: la mancata partecipazione dell’opponente, pur a fronte della corretta attivazione da parte dell’opposto, impedirebbe il concreto svolgimento del tentativo e renderebbe improcedibile l’opposizione. Anche il Giudice di pace di Viterbo, sentenza n. 455 del 17 maggio 2026, si è espresso in senso analogo.[6]

Il contrasto è quindi reale, ma non riguarda chi debba attivare la mediazione — punto ormai chiarito dall’art. 5-bis — bensì quali effetti processuali derivino dalla mancata partecipazione dell’opponente quando la procedura sia stata regolarmente promossa dal creditore.

Cassazione 9608/2026: la parte chiamata non può bloccare la procedibilità

Nel valutare il contrasto assume particolare rilievo la successiva ordinanza della Cassazione n. 9608 del 15 aprile 2026. La Suprema Corte ha affermato, in termini generali, che la condizione di procedibilità è soddisfatta quando al primo incontro compare almeno la parte ritualmente onerata dell’attivazione, personalmente o tramite rappresentante munito di adeguati poteri sostanziali. La mancata partecipazione della parte regolarmente convocata non determina di per sé l’improcedibilità, ma rileva sul piano sanzionatorio e probatorio.[7]

La Cassazione non decideva specificamente un’opposizione a decreto ingiuntivo e la fattispecie era soggetta alla disciplina anteriore alla riforma Cartabia. Tuttavia il principio offre un parametro sistematico molto significativo: la parte chiamata non può diventare arbitra della procedibilità semplicemente scegliendo di non presentarsi. Nel procedimento monitorio, inoltre, l’art. 5-bis individua espressamente nel creditore opposto la parte onerata dell’attivazione. Va però tenuto fermo che, nel regime oggi vigente, l’art. 8, comma 4, impone alle persone fisiche la partecipazione personale e consente la delega solo in presenza di giustificati motivi; per i soggetti diversi dalle persone fisiche la partecipazione avviene tramite rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari. Questa precisazione non incide sulla distinzione tra parte onerata dell’attivazione e parte chiamata, ma rileva quando si valuta la regolarità concreta della partecipazione.[8]

L’orientamento di Tempio Pausania tenta di superare questa conclusione valorizzando la specialità strutturale dell’opposizione a decreto ingiuntivo. È una lettura che merita di essere segnalata, ma che deve confrontarsi sia con il testo dell’art. 5-bis — che collega l’improcedibilità al mancato esperimento imputabile al creditore — sia con la disciplina autonoma delle conseguenze della mancata partecipazione contenuta nell’art. 12-bis.

Mediazione obbligatoria: la differenza tra esperimento e partecipazione

La questione può essere ricondotta a una distinzione semplice ma decisiva. Esperire la mediazione significa adempiere l’onere processuale posto dalla legge a carico del soggetto individuato come responsabile dell’attivazione della procedura. Partecipare alla mediazione è invece un dovere che grava sulle parti regolarmente convocate e la cui violazione produce le conseguenze specificamente previste dal legislatore.

Le due nozioni possono coincidere nella stessa parte, ma non sempre accade. Proprio nell’opposizione a decreto ingiuntivo la distinzione è evidente: il creditore opposto è onerato dell’attivazione, mentre l’opponente, pur dovendo partecipare, è la parte chiamata. Se il primo adempie e il secondo diserta, non viene meno l’attività che l’art. 5-bis pone come condizione della domanda monitoria; resta invece una mancata partecipazione sanzionabile ai sensi dell’art. 12-bis.

Il doppio contributo unificato per chi non partecipa alla mediazione

Torino applica in modo concreto questa distinzione. L’opponente aveva sostenuto genericamente che mancasse la prova della regolare convocazione personale, senza però allegare un effettivo difetto dell’invito né una concreta impossibilità di partecipare. Il Tribunale considera quindi l’assenza priva di giustificato motivo e lo condanna al doppio contributo unificato.

Il passaggio è importante anche sul piano pratico: contestare genericamente la convocazione non equivale a dimostrare un impedimento. Chi intende sottrarsi alle conseguenze dell’art. 12-bis deve allegare e, quando necessario, documentare un giustificato motivo concreto per la mancata partecipazione.

Cosa cambia in pratica per avvocati, banche e parti in mediazione

Dalla sentenza di Torino e dal quadro giurisprudenziale attuale emergono alcune indicazioni operative:

  • nell’opposizione a decreto ingiuntivo soggetta a mediazione obbligatoria, il creditore opposto deve attivare la procedura nei termini assegnati;
  • l’opponente persona fisica deve partecipare personalmente; può delegare un rappresentante soltanto in presenza di giustificati motivi, secondo l’art. 8, comma 4;
  • se il creditore non esperisce la mediazione, la domanda monitoria è improcedibile e il decreto ingiuntivo deve essere revocato;
  • se invece il creditore attiva e coltiva correttamente la procedura ma l’opponente non compare, secondo Torino, Ancona e Catania l’opposizione resta procedibile e trovano applicazione le sanzioni dell’art. 12-bis;
  • esiste tuttavia un orientamento contrario, rappresentato nel 2026 da Tempio Pausania e Viterbo, che considera l’assenza dell’opponente causa di improcedibilità;
  • 9608/2026 rafforza, sul piano sistematico, la distinzione tra parte onerata dell’attivazione e parte chiamata alla mediazione.

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[1] Art. 5-bis d.lgs. 28/2010: nell’opposizione a decreto ingiuntivo l’onere di promuovere la mediazione grava sul ricorrente monitorio; se non è esperita, la domanda monitoria è improcedibile e il decreto va revocato.

[2] Cass., Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19596, secondo cui, nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria introdotte con decreto ingiuntivo, l’onere di promuovere la mediazione è a carico del creditore opposto; il principio è stato poi recepito dall’art. 5-bis d.lgs. 28/2010.

[3] Art. 12-bis d.lgs. 28/2010: dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo il giudice può desumere argomenti di prova; nelle mediazioni obbligatorie la parte costituita assente senza giustificato motivo è condannata al doppio del contributo unificato; su richiesta, la parte soccombente può inoltre essere condannata a una somma equitativamente determinata nei limiti di legge.

[4] Trib. Ancona, 15 novembre 2025, n. 1868, che distingue l’improcedibilità per mancato esperimento della mediazione, imputabile al creditore opposto, dalle conseguenze dell’assenza dell’opponente, ricondotte all’art. 12-bis d.lgs. 28/2010.

[5] Trib. Catania, 12 maggio 2025, n. 2505, secondo cui l’assenza ingiustificata dell’opponente alla mediazione non determina l’improcedibilità dell’opposizione, ma comporta le conseguenze previste dall’art. 12-bis d.lgs. 28/2010.

[6] In senso contrario: Trib. Tempio Pausania, 30 aprile 2026, n. 203, che considera improcedibile l’opposizione quando l’opponente non partecipi alla mediazione attivata dall’opposto; nello stesso senso Giudice di pace di Viterbo, 17 maggio 2026, n. 455.

[7] Cass., Sez. III, ord. 15 aprile 2026, n. 9608: la condizione di procedibilità si considera soddisfatta quando al primo incontro compare almeno la parte ritualmente onerata dell’attivazione, personalmente o tramite rappresentante sostanziale; l’assenza della parte chiamata non determina di per sé improcedibilità, ma rileva ai fini sanzionatori e probatori.

[8] Art. 8, comma 4, d.lgs. 28/2010, nel testo vigente: le persone fisiche partecipano personalmente alla mediazione e possono delegare un rappresentante solo in presenza di giustificati motivi; i soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano tramite rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari.

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Data sentenza: 05/03/2026
N° sentenza: 1350
Curia: Tribunale di Torino
Argomento/i: Condizione di procedibilità +1
Materia/e: Opposizione a decreto ingiuntivo +1

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N.1

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