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Una negoziazione assistita già svolta e conclusa senza accordo non esonera le parti dall’esperire una successiva mediazione demandata dal giudice. Il Tribunale di Tivoli, con la sentenza n. 939/2026, ribadisce che l’ordine adottato ai sensi dell’art. 5-quater d.lgs. 28/2010 crea una autonoma condizione di procedibilità: se la mediazione non viene esperita entro l’udienza fissata per verificarne l’esito, la domanda giudiziale deve essere dichiarata improcedibile.[1]

Mediazione demandata e negoziazione assistita: il caso deciso dal Tribunale di Tivoli

La controversia riguardava la pretesa violazione di un patto di non concorrenza e una domanda di pagamento di euro 14.606. Nel corso del giudizio il Tribunale, con ordinanza del 7 luglio 2025, ha disposto l’esperimento della mediazione demandata ai sensi dell’art. 5-quater d.lgs. 28/2010, fissando una successiva udienza per la verifica dell’esito. A quella udienza entrambe le parti hanno dato atto che il procedimento non era stato esperito; la convenuta ha quindi chiesto la declaratoria di improcedibilità.

Il Tribunale ha accolto l’eccezione. Una volta che il giudice ha disposto la mediazione, non si è più davanti a un semplice invito a negoziare, ma a un passaggio processuale cui la legge collega espressamente la procedibilità della domanda.

Perché la mediazione demandata diventa condizione di procedibilità

L’art. 5-quater consente al giudice, anche in appello e fino al momento in cui fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione, di disporre con ordinanza motivata l’esperimento della mediazione, valutando la natura della causa, lo stato dell’istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza. Il secondo comma qualifica espressamente la mediazione demandata come condizione di procedibilità e il terzo impone al giudice, all’udienza di verifica, di dichiarare improcedibile la domanda se la mediazione non risulta esperita.[2]

Si tratta quindi di una obbligatorietà diversa, ma forse ancora più forte e importante, da quella prevista dall’art. 5 per determinate materie. Nella mediazione obbligatoria ex lege è il legislatore a individuare preventivamente le controversie nelle quali occorre tentare la conciliazione; nella mediazione demandata è invece il giudice che, esaminata la concreta vicenda processuale, ritiene che quella lite presenti ancora uno spazio utile di composizione. Questa autonomia spiega perché il tentativo disposto nel corso del processo non venga assorbito da un precedente percorso ADR.

La negoziazione assistita già svolta non sostituisce la mediazione demandata

È questo il passaggio più interessante della sentenza. Le parti avevano già esperito una negoziazione assistita, ma il Tribunale esclude che ciò possa rendere superflua la successiva mediazione. I due strumenti, osserva il giudice, sono modelli diversi e non alternativi quando interviene un ordine giudiziale: la negoziazione assistita trova il proprio presupposto nella disciplina che la rende condizione di procedibilità in relazione all’oggetto della domanda; la mediazione demandata nasce invece da una valutazione discrezionale del giudice sulla concreta mediabilità della lite.[3]

Il fallimento di un precedente tentativo stragiudiziale, quindi, non autorizza le parti a considerare inutile quello successivamente disposto dal giudice. La stessa logica è già emersa nella giurisprudenza recente con riferimento alla mediazione ante causam: il Tribunale di Latina n. 736/2026 ha ritenuto che anche una mediazione obbligatoria già ritualmente esperita non impedisca al giudice di disporne una nuova nel corso del processo, qualora lo stato della causa faccia emergere una rinnovata possibilità conciliativa.[4]

Le parti possono decidere che la mediazione ordinata dal giudice è inutile?

La risposta di Tivoli è negativa (e in realtà dovrebbe essere ovvio). La valutazione sull’opportunità di disporre la mediazione compete al giudice; una volta adottata l’ordinanza, le parti non possono sostituire alla valutazione giudiziale una propria prognosi di inutilità. La Cassazione ha più volte ricondotto la scelta di demandare la mediazione all’esercizio di un potere discrezionale del giudice, non sindacabile in sede di legittimità nei termini indicati dalla giurisprudenza.[5]

Questo non significa che le parti siano obbligate a raggiungere un accordo. La condizione di procedibilità si considera avverata quando il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza accordo. Ciò che non è consentito è [6] omettere del tutto il tentativo sulla base dell’idea che un precedente negoziato fallito renda inutile ogni ulteriore confronto.

Mancata mediazione demandata: improcedibilità e spese di lite

Nel caso concreto la conseguenza è particolarmente severa: la domanda viene dichiarata improcedibile e le spese sono poste a carico dell’attrice, la cui inerzia viene individuata come causa dell’esito processuale. Il passaggio sulle spese, tuttavia, richiede cautela.

L’art. 5-quater non individua testualmente una sola parte come onerata dell’attivazione della mediazione demandata. Non è quindi prudente ricavare da Tivoli una regola generale secondo cui debba essere sempre l’attore ad avviarla. In altri casi la giurisprudenza ha compensato le spese proprio in presenza di una inerzia comune delle parti. La soluzione sulle spese dipende quindi dal concreto assetto processuale e dal principio di causalità, mentre l’improcedibilità deriva direttamente dal mancato esperimento della mediazione ordinata.[7]

Perché Tivoli non contraddice i casi in cui la mediazione sostituisce la negoziazione

La pronuncia va distinta dalle decisioni che, in particolari fattispecie, hanno ritenuto sufficiente una mediazione volontariamente esperita in luogo della negoziazione assistita. In quei casi il problema è stabilire se un procedimento ADR più strutturato possa soddisfare la finalità della condizione di procedibilità prevista dalla legge. Qui, invece, è intervenuta una specifica ordinanza ex art. 5-quater: da quel momento nasce una nuova e autonoma condizione di procedibilità, che non può essere neutralizzata da ciò che le parti hanno fatto prima, e che costituisce un tentativo ben diverso da quello di mediazione.

Cosa cambia in pratica per avvocati e parti

La sentenza offre indicazioni operative immediate. Quando il giudice dispone la mediazione demandata, l’ordinanza va trattata come un vero snodo processuale e non come una semplice sollecitazione conciliativa:

  • una precedente negoziazione assistita o una precedente mediazione negativa non esonera automaticamente dall’eseguire il nuovo ordine;
  • la procedura deve risultare esperita entro l’udienza fissata dal giudice per la verifica;
  • non è prudente attendere che sia l’altra parte ad attivarsi, perché l’inerzia può determinare l’improcedibilità della domanda e conseguenze sulle spese;
  • l’obbligo riguarda il tentativo di mediazione, non il raggiungimento dell’accordo;
  • la convinzione che il tentativo sia inutile non consente alle parti di disapplicare l’ordinanza.

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[1] Trib. Tivoli, sent. 16 luglio 2026, n. 939, R.G. n. 2151/2022.

[2] Art. 5-quater, commi 1-3, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, nel testo vigente dopo il d.lgs. 27 dicembre 2024, n. 216.

[3] Trib. Tivoli, sent. n. 939/2026, che distingue espressamente la negoziazione assistita dalla mediazione demandata per presupposti e funzione.

[4] Trib. Latina, 9 aprile 2026, n. 736, sulla autonomia della mediazione demandata rispetto a una mediazione obbligatoria già esperita ante causam.

[5] Cass. civ., sez. II, 13 marzo 2023, n. 7269; in senso conforme, Cass. n. 31209/2022, n. 12986/2021, n. 25155/2020, n. 32797/2019 e n. 27433/2018.

[6] Art. 5, comma 4, d.lgs. 28/2010: quando la mediazione è condizione di procedibilità, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza accordo di conciliazione.

[7] Nel caso deciso da Trib. Latina n. 736/2026, a fronte della mancata attivazione della mediazione demandata, il giudice ha disposto la compensazione delle spese.

Mediazione demandata: la negoziazione assistita non basta

Massima

Il principio ricavabile dalla sentenza può essere sintetizzato così: la mediazione demandata ex art. 5-quater costituisce una condizione di procedibilità autonoma e deve essere esperita anche quando le parti abbiano già tentato senza successo una negoziazione assistita; la mancata attivazione entro l’udienza di verifica comporta l’improcedibilità della domanda. La decisione conferma dunque una lettura rigorosa, ma sensate, della mediazione demandata: il giudice può ritenere che, nonostante il fallimento di precedenti tentativi stragiudiziali, l’evoluzione del processo renda ancora utile un confronto assistito da un mediatore, con le sue peculiari funzioni di terzo neutrale. Se lo dispone, le parti devono provarci davvero.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 16/07/2026
N° sentenza: 939
Curia: Tribunale di Tivoli
Giudice: Valerio Ceccarelli
Argomento/i: Mediazione demandata, Negoziazione assistita
Materia/e: Responsabilità contrattuale

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Una negoziazione assistita già svolta e conclusa senza accordo non esonera le parti dall’esperire una successiva mediazione demandata dal giudice. Il Tribunale di Tivoli, con la sentenza n. 939/2026, ribadisce che l’ordine adottato ai sensi dell’art. 5-quater d.lgs. 28/2010 crea una autonoma condizione di procedibilità: se la mediazione non viene esperita entro l’udienza fissata per verificarne l’esito, la domanda giudiziale deve essere dichiarata improcedibile.[1]

Mediazione demandata e negoziazione assistita: il caso deciso dal Tribunale di Tivoli

La controversia riguardava la pretesa violazione di un patto di non concorrenza e una domanda di pagamento di euro 14.606. Nel corso del giudizio il Tribunale, con ordinanza del 7 luglio 2025, ha disposto l’esperimento della mediazione demandata ai sensi dell’art. 5-quater d.lgs. 28/2010, fissando una successiva udienza per la verifica dell’esito. A quella udienza entrambe le parti hanno dato atto che il procedimento non era stato esperito; la convenuta ha quindi chiesto la declaratoria di improcedibilità.

Il Tribunale ha accolto l’eccezione. Una volta che il giudice ha disposto la mediazione, non si è più davanti a un semplice invito a negoziare, ma a un passaggio processuale cui la legge collega espressamente la procedibilità della domanda.

Perché la mediazione demandata diventa condizione di procedibilità

L’art. 5-quater consente al giudice, anche in appello e fino al momento in cui fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione, di disporre con ordinanza motivata l’esperimento della mediazione, valutando la natura della causa, lo stato dell’istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza. Il secondo comma qualifica espressamente la mediazione demandata come condizione di procedibilità e il terzo impone al giudice, all’udienza di verifica, di dichiarare improcedibile la domanda se la mediazione non risulta esperita.[2]

Si tratta quindi di una obbligatorietà diversa, ma forse ancora più forte e importante, da quella prevista dall’art. 5 per determinate materie. Nella mediazione obbligatoria ex lege è il legislatore a individuare preventivamente le controversie nelle quali occorre tentare la conciliazione; nella mediazione demandata è invece il giudice che, esaminata la concreta vicenda processuale, ritiene che quella lite presenti ancora uno spazio utile di composizione. Questa autonomia spiega perché il tentativo disposto nel corso del processo non venga assorbito da un precedente percorso ADR.

La negoziazione assistita già svolta non sostituisce la mediazione demandata

È questo il passaggio più interessante della sentenza. Le parti avevano già esperito una negoziazione assistita, ma il Tribunale esclude che ciò possa rendere superflua la successiva mediazione. I due strumenti, osserva il giudice, sono modelli diversi e non alternativi quando interviene un ordine giudiziale: la negoziazione assistita trova il proprio presupposto nella disciplina che la rende condizione di procedibilità in relazione all’oggetto della domanda; la mediazione demandata nasce invece da una valutazione discrezionale del giudice sulla concreta mediabilità della lite.[3]

Il fallimento di un precedente tentativo stragiudiziale, quindi, non autorizza le parti a considerare inutile quello successivamente disposto dal giudice. La stessa logica è già emersa nella giurisprudenza recente con riferimento alla mediazione ante causam: il Tribunale di Latina n. 736/2026 ha ritenuto che anche una mediazione obbligatoria già ritualmente esperita non impedisca al giudice di disporne una nuova nel corso del processo, qualora lo stato della causa faccia emergere una rinnovata possibilità conciliativa.[4]

Le parti possono decidere che la mediazione ordinata dal giudice è inutile?

La risposta di Tivoli è negativa (e in realtà dovrebbe essere ovvio). La valutazione sull’opportunità di disporre la mediazione compete al giudice; una volta adottata l’ordinanza, le parti non possono sostituire alla valutazione giudiziale una propria prognosi di inutilità. La Cassazione ha più volte ricondotto la scelta di demandare la mediazione all’esercizio di un potere discrezionale del giudice, non sindacabile in sede di legittimità nei termini indicati dalla giurisprudenza.[5]

Questo non significa che le parti siano obbligate a raggiungere un accordo. La condizione di procedibilità si considera avverata quando il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza accordo. Ciò che non è consentito è [6] omettere del tutto il tentativo sulla base dell’idea che un precedente negoziato fallito renda inutile ogni ulteriore confronto.

Mancata mediazione demandata: improcedibilità e spese di lite

Nel caso concreto la conseguenza è particolarmente severa: la domanda viene dichiarata improcedibile e le spese sono poste a carico dell’attrice, la cui inerzia viene individuata come causa dell’esito processuale. Il passaggio sulle spese, tuttavia, richiede cautela.

L’art. 5-quater non individua testualmente una sola parte come onerata dell’attivazione della mediazione demandata. Non è quindi prudente ricavare da Tivoli una regola generale secondo cui debba essere sempre l’attore ad avviarla. In altri casi la giurisprudenza ha compensato le spese proprio in presenza di una inerzia comune delle parti. La soluzione sulle spese dipende quindi dal concreto assetto processuale e dal principio di causalità, mentre l’improcedibilità deriva direttamente dal mancato esperimento della mediazione ordinata.[7]

Perché Tivoli non contraddice i casi in cui la mediazione sostituisce la negoziazione

La pronuncia va distinta dalle decisioni che, in particolari fattispecie, hanno ritenuto sufficiente una mediazione volontariamente esperita in luogo della negoziazione assistita. In quei casi il problema è stabilire se un procedimento ADR più strutturato possa soddisfare la finalità della condizione di procedibilità prevista dalla legge. Qui, invece, è intervenuta una specifica ordinanza ex art. 5-quater: da quel momento nasce una nuova e autonoma condizione di procedibilità, che non può essere neutralizzata da ciò che le parti hanno fatto prima, e che costituisce un tentativo ben diverso da quello di mediazione.

Cosa cambia in pratica per avvocati e parti

La sentenza offre indicazioni operative immediate. Quando il giudice dispone la mediazione demandata, l’ordinanza va trattata come un vero snodo processuale e non come una semplice sollecitazione conciliativa:

  • una precedente negoziazione assistita o una precedente mediazione negativa non esonera automaticamente dall’eseguire il nuovo ordine;
  • la procedura deve risultare esperita entro l’udienza fissata dal giudice per la verifica;
  • non è prudente attendere che sia l’altra parte ad attivarsi, perché l’inerzia può determinare l’improcedibilità della domanda e conseguenze sulle spese;
  • l’obbligo riguarda il tentativo di mediazione, non il raggiungimento dell’accordo;
  • la convinzione che il tentativo sia inutile non consente alle parti di disapplicare l’ordinanza.

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[1] Trib. Tivoli, sent. 16 luglio 2026, n. 939, R.G. n. 2151/2022.

[2] Art. 5-quater, commi 1-3, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, nel testo vigente dopo il d.lgs. 27 dicembre 2024, n. 216.

[3] Trib. Tivoli, sent. n. 939/2026, che distingue espressamente la negoziazione assistita dalla mediazione demandata per presupposti e funzione.

[4] Trib. Latina, 9 aprile 2026, n. 736, sulla autonomia della mediazione demandata rispetto a una mediazione obbligatoria già esperita ante causam.

[5] Cass. civ., sez. II, 13 marzo 2023, n. 7269; in senso conforme, Cass. n. 31209/2022, n. 12986/2021, n. 25155/2020, n. 32797/2019 e n. 27433/2018.

[6] Art. 5, comma 4, d.lgs. 28/2010: quando la mediazione è condizione di procedibilità, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza accordo di conciliazione.

[7] Nel caso deciso da Trib. Latina n. 736/2026, a fronte della mancata attivazione della mediazione demandata, il giudice ha disposto la compensazione delle spese.

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Il principio ricavabile dalla sentenza può essere sintetizzato così: la mediazione demandata ex art. 5-quater costituisce una condizione di procedibilità autonoma e deve essere esperita anche quando le parti abbiano già tentato senza successo una negoziazione assistita; la mancata attivazione entro l’udienza di verifica comporta l’improcedibilità della domanda. La decisione conferma dunque una lettura rigorosa, ma sensate, della mediazione demandata: il giudice può ritenere che, nonostante il fallimento di precedenti tentativi stragiudiziali, l’evoluzione del processo renda ancora utile un confronto assistito da un mediatore, con le sue peculiari funzioni di terzo neutrale. Se lo dispone, le parti devono provarci davvero.

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