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Quando il giudice dispone la mediazione nell’ambito di un’opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di attivare la procedura grava sul creditore opposto, che resta attore in senso sostanziale. La regola vale anche per la mediazione demandata e non può essere modificata da una generica indicazione dell’ordinanza riferita alla “parte attrice”. L’erronea lettura del provvedimento non giustifica la rimessione in termini: l’omessa attivazione comporta l’improcedibilità della domanda monitoria, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna del creditore alle spese.

Il caso: tre cambiali e un decreto ingiuntivo da oltre 185.000 euro

La controversia nasceva dall’opposizione a un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per 185.840 euro, emesso sulla base di tre titoli cambiari collegati al pagamento del saldo del prezzo di una compravendita immobiliare.

La società opponente contestava il decreto sotto diversi profili, deducendo, tra l’altro, carenze nella procura alle liti della creditrice, insufficiente prova della qualità ereditaria dell’opposta, erronea quantificazione degli interessi e sopravvenuta eccessiva onerosità del contratto di compravendita.

Dopo avere rigettato l’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione e le richieste di prova orale, il Tribunale riteneva la controversia adatta a un tentativo conciliativo e disponeva, con ordinanza del 24 luglio 2025, la mediazione demandata ai sensi dell’art. 5-quater del d.lgs. 28/2010.

Alla successiva udienza le parti dichiaravano che nessuna procedura era stata avviata. La creditrice opposta sosteneva che l’onere gravasse sulla società opponente, poiché l’ordinanza aveva indicato la “parte attrice” come soggetto esposto alla conseguenza dell’improcedibilità. In via subordinata chiedeva di essere rimessa in termini.

Il Tribunale respinge entrambe le tesi, dichiara improcedibile la domanda monitoria, revoca il decreto ingiuntivo e condanna la creditrice alle spese del giudizio.

La mediazione demandata produce una condizione di procedibilità

La pronuncia muove dalla piena assimilazione, quanto agli effetti processuali, tra mediazione obbligatoria per legge e mediazione disposta dal giudice.

Le due fattispecie hanno una fonte diversa: nella prima l’obbligo deriva direttamente dalla legge; nella seconda nasce dall’ordine del giudice, adottato dopo avere valutato la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti. Una volta emesso il provvedimento, però, anche la mediazione demandata diventa condizione di procedibilità della domanda.

Il Tribunale richiama a questo proposito la giurisprudenza di legittimità secondo cui i principi elaborati per la mediazione obbligatoria trovano applicazione anche alla procedura demandata. Non si tratta quindi di un invito privo di conseguenze, ma di un vero onere processuale, il cui mancato adempimento può impedire la decisione sul merito.

L’art. 5-bis individua il soggetto onerato

Quando la controversia è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, la distribuzione dell’onere non dipende dalla posizione formale assunta dalle parti nel successivo giudizio di opposizione.

L’art. 5-bis del d.lgs. 28/2010 stabilisce espressamente che la domanda di mediazione deve essere presentata dalla parte che ha proposto il ricorso monitorio. La norma recepisce il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 19596/2020.

Il creditore opposto è convenuto soltanto sul piano formale, perché viene chiamato nel giudizio introdotto dall’atto di opposizione. Sul piano sostanziale resta però il soggetto che ha formulato la domanda giudiziale, chiedendo l’accertamento e la tutela del proprio credito.

Il debitore opponente, al contrario, assume formalmente l’iniziativa processuale, ma svolge in sostanza la funzione del convenuto: contesta i fatti costitutivi del credito o allega fatti impeditivi, modificativi o estintivi.

Proprio questa struttura spiega perché l’onere della mediazione gravi sul creditore che ha ottenuto il decreto ingiuntivo.

La regola vale anche quando la mediazione è demandata dal giudice

Il profilo più interessante della sentenza riguarda il coordinamento tra l’art. 5-quater e l’art. 5-bis.

Si sarebbe potuto ritenere che, nella mediazione demandata, fosse il giudice a poter individuare liberamente la parte tenuta a presentare la domanda. Il Tribunale esclude questa conclusione.

L’art. 5-quater richiama la disciplina generale sulla procedibilità e, per i procedimenti monitori, il sistema continua a essere governato dall’art. 5-bis. Il provvedimento giudiziale rende obbligatoria la procedura, ma non modifica il criterio legale che individua la parte onerata.

Ne consegue che, anche quando la controversia non rientri originariamente tra le materie soggette a mediazione obbligatoria e sia il giudice a disporre il tentativo, nell’opposizione a decreto ingiuntivo deve attivarsi il ricorrente monitorio.

La mediazione demandata non crea quindi un regime autonomo rispetto alla struttura del giudizio di opposizione.

Che cosa significa “parte attrice” nell’ordinanza

La creditrice giustificava la propria inerzia richiamando il contenuto dell’ordinanza, nella quale il mancato esperimento della mediazione era collegato alla “parte attrice”. Poiché il giudizio di opposizione era stato formalmente introdotto dalla debitrice, l’opposta sosteneva di avere ritenuto che l’onere gravasse su quest’ultima.

Il Tribunale interpreta invece l’espressione “parte attrice” in senso sostanziale. La domanda la cui procedibilità era condizionata dalla mediazione era quella proposta con il ricorso monitorio. L’attrice sostanziale era quindi la creditrice opposta.

La qualificazione formale contenuta nell’intestazione degli atti non può prevalere sulla natura del rapporto processuale. Ogni riferimento alla parte attrice, quando riguarda la procedibilità della domanda monitoria, deve essere letto alla luce dell’art. 5-bis.

La sentenza ribadisce così un principio semplice, ma essenziale: nell’opposizione a decreto ingiuntivo la terminologia formale può essere fuorviante, mentre l’individuazione dell’onere deve seguire la posizione sostanziale delle parti.

Una formulazione dell’ordinanza poco felice

La conclusione adottata dal Tribunale è conforme alla disciplina vigente. Meno convincente è l’affermazione secondo cui l’ordine del giudice sarebbe stato del tutto inequivoco.

Nel linguaggio ordinario del processo, “parte attrice” indica normalmente il soggetto che ha introdotto il giudizio di opposizione. Utilizzare questa espressione senza precisare che il riferimento era al creditore opposto, quale attore in senso sostanziale, poteva generare un margine di ambiguità.

Sarebbe stato preferibile indicare espressamente che l’onere gravava sulla parte opposta, già ricorrente in sede monitoria. Una formula di questo tipo avrebbe evitato ogni equivoco:

“L’onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte opposta, che ha proposto il ricorso per decreto ingiuntivo ed è attrice in senso sostanziale”.

L’ambiguità terminologica non modifica la legge e non basta necessariamente a giustificare la rimessione in termini, soprattutto quando la parte è assistita da un difensore. Resta però un’indicazione utile per la redazione dei provvedimenti di mediazione demandata.

Perché l’improcedibilità travolge la domanda monitoria

La creditrice si associava alla richiesta di dichiarare improcedibile il procedimento di opposizione, ma chiedeva contemporaneamente la conferma del decreto ingiuntivo.

Questa conclusione non è compatibile con l’art. 5-bis.

L’opposizione non è un giudizio di impugnazione diretto soltanto a verificare la legittimità formale del decreto. È un ordinario giudizio di cognizione piena nel quale viene esaminato il rapporto sostanziale e la domanda del creditore.

Quando la mediazione non viene esperita dalla parte onerata, l’improcedibilità non riguarda la sola iniziativa dell’opponente. Colpisce la domanda originariamente proposta con il ricorso monitorio.

La conseguenza è espressamente prevista dalla legge: il giudice dichiara improcedibile la domanda, revoca il decreto e provvede sulle spese.

Una soluzione diversa determinerebbe un risultato irragionevole. Il creditore che non ha rispettato la condizione conserverebbe il titolo, mentre il debitore perderebbe la possibilità di contestarlo. La revoca evita che l’inadempimento dell’onerato si trasformi in un vantaggio processuale.

L’inerzia dell’opponente è irrilevante

Nel caso concreto nessuna delle due parti aveva presentato la domanda di mediazione.

L’inerzia reciproca non determina però una responsabilità processuale condivisa. L’art. 5-bis individua uno specifico soggetto tenuto all’adempimento: il creditore opposto.

Il debitore avrebbe potuto attivare spontaneamente il procedimento, ma non era tenuto a farlo per preservare la domanda avversaria. La mancata iniziativa dell’opponente non sana l’omissione del creditore e non sposta l’onere.

La regola è particolarmente importante nella pratica. La parte opponente non deve assumere un adempimento posto dalla legge a carico del creditore soltanto per evitare il rischio che il decreto si consolidi. Se il creditore non si attiva, la conseguenza è la revoca del titolo.

La rimessione in termini richiede una causa non imputabile

La creditrice chiedeva, in subordine, un nuovo termine per promuovere la mediazione.

Il Tribunale respinge l’istanza ricordando che la rimessione in termini presuppone una causa non imputabile che abbia determinato un’impossibilità oggettiva di compiere l’atto nel termine assegnato.

Nel caso esaminato non era stato allegato alcun impedimento esterno: nessun problema tecnico, nessuna impossibilità materiale, nessun evento sopravvenuto. La parte aveva semplicemente interpretato in modo errato l’ordinanza.

Secondo il giudice, l’errore non era scusabile perché la disciplina dell’art. 5-bis era chiara, il principio era consolidato già prima della riforma Cartabia e lo stesso provvedimento richiamava l’art. 5-quater, da coordinare con il regime speciale dei procedimenti monitori.

L’erronea lettura della posizione processuale non integra quindi una causa di forza maggiore e non consente di recuperare l’adempimento dopo la scadenza.

La severità della decisione e il principio di affidamento

La soluzione adottata è rigorosa. Il creditore perde un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo di importo elevato senza che il giudice esamini il merito del credito.

Questa severità è coerente con il carattere perentorio dell’onere e con la funzione della condizione di procedibilità. La mediazione demandata non può essere ridotta a un adempimento facoltativo, né il creditore può attendere che sia la controparte a sostenerne l’iniziativa.

Resta tuttavia opportuno distinguere tra l’errore derivante da un ordine realmente equivoco e la mera negligenza nell’applicazione di una disciplina nota. La sentenza colloca il caso nella seconda categoria, soprattutto perché l’ordinanza richiamava la norma e perché la posizione sostanziale del creditore era chiaramente individuabile.

La questione mostra comunque quanto sia importante che i provvedimenti del giudice siano redatti in modo preciso, soprattutto quando dall’inosservanza derivano conseguenze definitive sul titolo monitorio.

Il rapporto con la sentenza del Tribunale di Roma

La pronuncia può essere letta insieme alla recente sentenza n. 10483/2026 del Tribunale di Roma.

In entrambi i casi l’onere gravava sul creditore opposto e la conseguenza è stata la revoca del decreto ingiuntivo. Diverso era però il tipo di inadempimento.

A Roma la procedura era stata attivata, ma il creditore non aveva partecipato validamente: era comparso soltanto il difensore, che aveva dichiarato di avere ricevuto una delega orale mai tradotta in una procura sostanziale scritta.

A Vasto la mediazione non era stata neppure avviata, perché la creditrice aveva erroneamente ritenuto che dovesse provvedervi l’opponente.

Le due decisioni mostrano che l’onere dell’art. 5-bis comprende l’intero corretto esperimento della procedura: non basta evitare l’inerzia assoluta, ma occorre presentare tempestivamente la domanda e partecipare ritualmente al primo incontro.

La revoca non decide il merito del credito

La dichiarazione di improcedibilità non equivale al rigetto nel merito della pretesa cambiaria.

Il Tribunale non stabilisce che il credito non esista e non accoglie le contestazioni formulate dalla società opponente. Il giudizio si conclude per una ragione processuale assorbente.

Il creditore potrà, in linea generale, esperire correttamente la mediazione e riproporre la domanda, ferma la verifica delle condizioni dell’azione, della prescrizione, degli interessi e degli altri profili sostanziali.

La perdita del decreto è comunque significativa: viene meno il titolo già ottenuto, vengono poste a carico del creditore le spese dell’opposizione e sarà necessario iniziare un nuovo procedimento per ottenere tutela.

Le indicazioni operative

La sentenza offre indicazioni molto chiare per la gestione delle opposizioni a decreto ingiuntivo.

Dopo la decisione sulle istanze relative alla provvisoria esecuzione, il creditore opposto deve verificare immediatamente se sia stata disposta o debba essere esperita la mediazione. La regola vale sia nelle materie soggette a mediazione obbligatoria per legge sia quando il giudice abbia disposto la procedura ai sensi dell’art. 5-quater.

Se l’ordinanza utilizza formule generiche o apparentemente ambigue, la parte non dovrebbe attendere la scadenza. Può chiedere un chiarimento al giudice oppure, più prudentemente, presentare direttamente la domanda.

Per il giudice è opportuno evitare riferimenti esclusivi alla “parte attrice” o alla “parte convenuta”. Nelle opposizioni a decreto ingiuntivo è preferibile indicare nominativamente la parte onerata e specificare che si tratta del ricorrente monitorio, attore in senso sostanziale.

Per il debitore opponente, infine, la pronuncia conferma che non vi è alcun onere di attivare la procedura al posto del creditore per impedire il consolidamento del decreto.

Conclusione

Il principio ricavabile dalla sentenza può essere formulato nei seguenti termini: quando il giudice dispone la mediazione demandata nell’ambito di un’opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di presentare la domanda grava, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5-bis e 5-quater del d.lgs. 28/2010, sulla parte opposta che ha proposto il ricorso monitorio, in quanto attrice in senso sostanziale.

L’indicazione nell’ordinanza della generica “parte attrice” deve essere interpretata in questo senso e non trasferisce l’onere sul debitore opponente. L’erronea lettura della posizione formale delle parti, in assenza di un impedimento non imputabile, non giustifica la rimessione in termini.

La mancata attivazione della mediazione determina quindi l’improcedibilità della domanda monitoria, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna del creditore alle spese.

La decisione ribadisce una regola ormai chiara, ma spesso ancora fraintesa nella pratica: nell’opposizione a decreto ingiuntivo occorre guardare non a chi abbia materialmente introdotto il giudizio di cognizione, ma a chi abbia formulato la domanda sostanziale. Anche quando la mediazione sia disposta dal giudice, è il creditore opposto a dover assumere l’iniziativa necessaria per conservare il proprio decreto.

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L’ordinanza indica la “parte attrice”, ma deve attivarsi il creditore opposto: revocato il decreto ingiuntivo

Nella mediazione demandata ai sensi dell’art. 5-quater d.lgs. 28/2010, quando la controversia origina da un decreto ingiuntivo opposto, l’onere di attivare la procedura grava sul creditore opposto, quale attore in senso sostanziale ex art. 5-bis, e non sulla parte che ha formalmente introdotto il giudizio di opposizione. Una generica indicazione dell’ordinanza riferita alla “parte attrice” non modifica tale criterio legale, né l’erronea interpretazione del provvedimento giustifica la rimessione in termini. L’omessa attivazione comporta l’improcedibilità della domanda monitoria, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna del creditore opposto alle spese di lite.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 23/06/2026
N° sentenza: 275
Curia: Tribunale di Vasto
Giudice: Fabrizio Pasquale
Argomento/i: Mediazione demandata
Materia/e: Opposizione a decreto ingiuntivo

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Quando il giudice dispone la mediazione nell’ambito di un’opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di attivare la procedura grava sul creditore opposto, che resta attore in senso sostanziale. La regola vale anche per la mediazione demandata e non può essere modificata da una generica indicazione dell’ordinanza riferita alla “parte attrice”. L’erronea lettura del provvedimento non giustifica la rimessione in termini: l’omessa attivazione comporta l’improcedibilità della domanda monitoria, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna del creditore alle spese.

Il caso: tre cambiali e un decreto ingiuntivo da oltre 185.000 euro

La controversia nasceva dall’opposizione a un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per 185.840 euro, emesso sulla base di tre titoli cambiari collegati al pagamento del saldo del prezzo di una compravendita immobiliare.

La società opponente contestava il decreto sotto diversi profili, deducendo, tra l’altro, carenze nella procura alle liti della creditrice, insufficiente prova della qualità ereditaria dell’opposta, erronea quantificazione degli interessi e sopravvenuta eccessiva onerosità del contratto di compravendita.

Dopo avere rigettato l’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione e le richieste di prova orale, il Tribunale riteneva la controversia adatta a un tentativo conciliativo e disponeva, con ordinanza del 24 luglio 2025, la mediazione demandata ai sensi dell’art. 5-quater del d.lgs. 28/2010.

Alla successiva udienza le parti dichiaravano che nessuna procedura era stata avviata. La creditrice opposta sosteneva che l’onere gravasse sulla società opponente, poiché l’ordinanza aveva indicato la “parte attrice” come soggetto esposto alla conseguenza dell’improcedibilità. In via subordinata chiedeva di essere rimessa in termini.

Il Tribunale respinge entrambe le tesi, dichiara improcedibile la domanda monitoria, revoca il decreto ingiuntivo e condanna la creditrice alle spese del giudizio.

La mediazione demandata produce una condizione di procedibilità

La pronuncia muove dalla piena assimilazione, quanto agli effetti processuali, tra mediazione obbligatoria per legge e mediazione disposta dal giudice.

Le due fattispecie hanno una fonte diversa: nella prima l’obbligo deriva direttamente dalla legge; nella seconda nasce dall’ordine del giudice, adottato dopo avere valutato la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti. Una volta emesso il provvedimento, però, anche la mediazione demandata diventa condizione di procedibilità della domanda.

Il Tribunale richiama a questo proposito la giurisprudenza di legittimità secondo cui i principi elaborati per la mediazione obbligatoria trovano applicazione anche alla procedura demandata. Non si tratta quindi di un invito privo di conseguenze, ma di un vero onere processuale, il cui mancato adempimento può impedire la decisione sul merito.

L’art. 5-bis individua il soggetto onerato

Quando la controversia è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, la distribuzione dell’onere non dipende dalla posizione formale assunta dalle parti nel successivo giudizio di opposizione.

L’art. 5-bis del d.lgs. 28/2010 stabilisce espressamente che la domanda di mediazione deve essere presentata dalla parte che ha proposto il ricorso monitorio. La norma recepisce il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 19596/2020.

Il creditore opposto è convenuto soltanto sul piano formale, perché viene chiamato nel giudizio introdotto dall’atto di opposizione. Sul piano sostanziale resta però il soggetto che ha formulato la domanda giudiziale, chiedendo l’accertamento e la tutela del proprio credito.

Il debitore opponente, al contrario, assume formalmente l’iniziativa processuale, ma svolge in sostanza la funzione del convenuto: contesta i fatti costitutivi del credito o allega fatti impeditivi, modificativi o estintivi.

Proprio questa struttura spiega perché l’onere della mediazione gravi sul creditore che ha ottenuto il decreto ingiuntivo.

La regola vale anche quando la mediazione è demandata dal giudice

Il profilo più interessante della sentenza riguarda il coordinamento tra l’art. 5-quater e l’art. 5-bis.

Si sarebbe potuto ritenere che, nella mediazione demandata, fosse il giudice a poter individuare liberamente la parte tenuta a presentare la domanda. Il Tribunale esclude questa conclusione.

L’art. 5-quater richiama la disciplina generale sulla procedibilità e, per i procedimenti monitori, il sistema continua a essere governato dall’art. 5-bis. Il provvedimento giudiziale rende obbligatoria la procedura, ma non modifica il criterio legale che individua la parte onerata.

Ne consegue che, anche quando la controversia non rientri originariamente tra le materie soggette a mediazione obbligatoria e sia il giudice a disporre il tentativo, nell’opposizione a decreto ingiuntivo deve attivarsi il ricorrente monitorio.

La mediazione demandata non crea quindi un regime autonomo rispetto alla struttura del giudizio di opposizione.

Che cosa significa “parte attrice” nell’ordinanza

La creditrice giustificava la propria inerzia richiamando il contenuto dell’ordinanza, nella quale il mancato esperimento della mediazione era collegato alla “parte attrice”. Poiché il giudizio di opposizione era stato formalmente introdotto dalla debitrice, l’opposta sosteneva di avere ritenuto che l’onere gravasse su quest’ultima.

Il Tribunale interpreta invece l’espressione “parte attrice” in senso sostanziale. La domanda la cui procedibilità era condizionata dalla mediazione era quella proposta con il ricorso monitorio. L’attrice sostanziale era quindi la creditrice opposta.

La qualificazione formale contenuta nell’intestazione degli atti non può prevalere sulla natura del rapporto processuale. Ogni riferimento alla parte attrice, quando riguarda la procedibilità della domanda monitoria, deve essere letto alla luce dell’art. 5-bis.

La sentenza ribadisce così un principio semplice, ma essenziale: nell’opposizione a decreto ingiuntivo la terminologia formale può essere fuorviante, mentre l’individuazione dell’onere deve seguire la posizione sostanziale delle parti.

Una formulazione dell’ordinanza poco felice

La conclusione adottata dal Tribunale è conforme alla disciplina vigente. Meno convincente è l’affermazione secondo cui l’ordine del giudice sarebbe stato del tutto inequivoco.

Nel linguaggio ordinario del processo, “parte attrice” indica normalmente il soggetto che ha introdotto il giudizio di opposizione. Utilizzare questa espressione senza precisare che il riferimento era al creditore opposto, quale attore in senso sostanziale, poteva generare un margine di ambiguità.

Sarebbe stato preferibile indicare espressamente che l’onere gravava sulla parte opposta, già ricorrente in sede monitoria. Una formula di questo tipo avrebbe evitato ogni equivoco:

“L’onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte opposta, che ha proposto il ricorso per decreto ingiuntivo ed è attrice in senso sostanziale”.

L’ambiguità terminologica non modifica la legge e non basta necessariamente a giustificare la rimessione in termini, soprattutto quando la parte è assistita da un difensore. Resta però un’indicazione utile per la redazione dei provvedimenti di mediazione demandata.

Perché l’improcedibilità travolge la domanda monitoria

La creditrice si associava alla richiesta di dichiarare improcedibile il procedimento di opposizione, ma chiedeva contemporaneamente la conferma del decreto ingiuntivo.

Questa conclusione non è compatibile con l’art. 5-bis.

L’opposizione non è un giudizio di impugnazione diretto soltanto a verificare la legittimità formale del decreto. È un ordinario giudizio di cognizione piena nel quale viene esaminato il rapporto sostanziale e la domanda del creditore.

Quando la mediazione non viene esperita dalla parte onerata, l’improcedibilità non riguarda la sola iniziativa dell’opponente. Colpisce la domanda originariamente proposta con il ricorso monitorio.

La conseguenza è espressamente prevista dalla legge: il giudice dichiara improcedibile la domanda, revoca il decreto e provvede sulle spese.

Una soluzione diversa determinerebbe un risultato irragionevole. Il creditore che non ha rispettato la condizione conserverebbe il titolo, mentre il debitore perderebbe la possibilità di contestarlo. La revoca evita che l’inadempimento dell’onerato si trasformi in un vantaggio processuale.

L’inerzia dell’opponente è irrilevante

Nel caso concreto nessuna delle due parti aveva presentato la domanda di mediazione.

L’inerzia reciproca non determina però una responsabilità processuale condivisa. L’art. 5-bis individua uno specifico soggetto tenuto all’adempimento: il creditore opposto.

Il debitore avrebbe potuto attivare spontaneamente il procedimento, ma non era tenuto a farlo per preservare la domanda avversaria. La mancata iniziativa dell’opponente non sana l’omissione del creditore e non sposta l’onere.

La regola è particolarmente importante nella pratica. La parte opponente non deve assumere un adempimento posto dalla legge a carico del creditore soltanto per evitare il rischio che il decreto si consolidi. Se il creditore non si attiva, la conseguenza è la revoca del titolo.

La rimessione in termini richiede una causa non imputabile

La creditrice chiedeva, in subordine, un nuovo termine per promuovere la mediazione.

Il Tribunale respinge l’istanza ricordando che la rimessione in termini presuppone una causa non imputabile che abbia determinato un’impossibilità oggettiva di compiere l’atto nel termine assegnato.

Nel caso esaminato non era stato allegato alcun impedimento esterno: nessun problema tecnico, nessuna impossibilità materiale, nessun evento sopravvenuto. La parte aveva semplicemente interpretato in modo errato l’ordinanza.

Secondo il giudice, l’errore non era scusabile perché la disciplina dell’art. 5-bis era chiara, il principio era consolidato già prima della riforma Cartabia e lo stesso provvedimento richiamava l’art. 5-quater, da coordinare con il regime speciale dei procedimenti monitori.

L’erronea lettura della posizione processuale non integra quindi una causa di forza maggiore e non consente di recuperare l’adempimento dopo la scadenza.

La severità della decisione e il principio di affidamento

La soluzione adottata è rigorosa. Il creditore perde un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo di importo elevato senza che il giudice esamini il merito del credito.

Questa severità è coerente con il carattere perentorio dell’onere e con la funzione della condizione di procedibilità. La mediazione demandata non può essere ridotta a un adempimento facoltativo, né il creditore può attendere che sia la controparte a sostenerne l’iniziativa.

Resta tuttavia opportuno distinguere tra l’errore derivante da un ordine realmente equivoco e la mera negligenza nell’applicazione di una disciplina nota. La sentenza colloca il caso nella seconda categoria, soprattutto perché l’ordinanza richiamava la norma e perché la posizione sostanziale del creditore era chiaramente individuabile.

La questione mostra comunque quanto sia importante che i provvedimenti del giudice siano redatti in modo preciso, soprattutto quando dall’inosservanza derivano conseguenze definitive sul titolo monitorio.

Il rapporto con la sentenza del Tribunale di Roma

La pronuncia può essere letta insieme alla recente sentenza n. 10483/2026 del Tribunale di Roma.

In entrambi i casi l’onere gravava sul creditore opposto e la conseguenza è stata la revoca del decreto ingiuntivo. Diverso era però il tipo di inadempimento.

A Roma la procedura era stata attivata, ma il creditore non aveva partecipato validamente: era comparso soltanto il difensore, che aveva dichiarato di avere ricevuto una delega orale mai tradotta in una procura sostanziale scritta.

A Vasto la mediazione non era stata neppure avviata, perché la creditrice aveva erroneamente ritenuto che dovesse provvedervi l’opponente.

Le due decisioni mostrano che l’onere dell’art. 5-bis comprende l’intero corretto esperimento della procedura: non basta evitare l’inerzia assoluta, ma occorre presentare tempestivamente la domanda e partecipare ritualmente al primo incontro.

La revoca non decide il merito del credito

La dichiarazione di improcedibilità non equivale al rigetto nel merito della pretesa cambiaria.

Il Tribunale non stabilisce che il credito non esista e non accoglie le contestazioni formulate dalla società opponente. Il giudizio si conclude per una ragione processuale assorbente.

Il creditore potrà, in linea generale, esperire correttamente la mediazione e riproporre la domanda, ferma la verifica delle condizioni dell’azione, della prescrizione, degli interessi e degli altri profili sostanziali.

La perdita del decreto è comunque significativa: viene meno il titolo già ottenuto, vengono poste a carico del creditore le spese dell’opposizione e sarà necessario iniziare un nuovo procedimento per ottenere tutela.

Le indicazioni operative

La sentenza offre indicazioni molto chiare per la gestione delle opposizioni a decreto ingiuntivo.

Dopo la decisione sulle istanze relative alla provvisoria esecuzione, il creditore opposto deve verificare immediatamente se sia stata disposta o debba essere esperita la mediazione. La regola vale sia nelle materie soggette a mediazione obbligatoria per legge sia quando il giudice abbia disposto la procedura ai sensi dell’art. 5-quater.

Se l’ordinanza utilizza formule generiche o apparentemente ambigue, la parte non dovrebbe attendere la scadenza. Può chiedere un chiarimento al giudice oppure, più prudentemente, presentare direttamente la domanda.

Per il giudice è opportuno evitare riferimenti esclusivi alla “parte attrice” o alla “parte convenuta”. Nelle opposizioni a decreto ingiuntivo è preferibile indicare nominativamente la parte onerata e specificare che si tratta del ricorrente monitorio, attore in senso sostanziale.

Per il debitore opponente, infine, la pronuncia conferma che non vi è alcun onere di attivare la procedura al posto del creditore per impedire il consolidamento del decreto.

Conclusione

Il principio ricavabile dalla sentenza può essere formulato nei seguenti termini: quando il giudice dispone la mediazione demandata nell’ambito di un’opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di presentare la domanda grava, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5-bis e 5-quater del d.lgs. 28/2010, sulla parte opposta che ha proposto il ricorso monitorio, in quanto attrice in senso sostanziale.

L’indicazione nell’ordinanza della generica “parte attrice” deve essere interpretata in questo senso e non trasferisce l’onere sul debitore opponente. L’erronea lettura della posizione formale delle parti, in assenza di un impedimento non imputabile, non giustifica la rimessione in termini.

La mancata attivazione della mediazione determina quindi l’improcedibilità della domanda monitoria, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna del creditore alle spese.

La decisione ribadisce una regola ormai chiara, ma spesso ancora fraintesa nella pratica: nell’opposizione a decreto ingiuntivo occorre guardare non a chi abbia materialmente introdotto il giudizio di cognizione, ma a chi abbia formulato la domanda sostanziale. Anche quando la mediazione sia disposta dal giudice, è il creditore opposto a dover assumere l’iniziativa necessaria per conservare il proprio decreto.

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La domanda giudiziale non deve riprodurre alla lettera la richiesta conciliativa

Nelle controversie agrarie la domanda giudiziale deve essere preceduta dallo speciale tentativo di conciliazione ex art. 11 d.lgs. 150/2011, ma non è richiesta una coincidenza letterale con la successiva domanda. La Cassazione ritiene sufficiente l'identità sostanziale di parti, rapporto, fondi e bene della vita: la quantificazione dei canoni maturati fino a una data successiva non introduce una domanda nuova se resta invariato il nucleo della pretesa già comunicata.

Data sentenza: 13/03/2026
N° sentenza: 5710
Curia: Corte di Cassazione
Giudice: Lina Rubino
Argomento/i: domanda di mediazione
Materia/e: controversie agrarie

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Contratto d’opera e appalto di servizi: quando la mediazione non è obbligatoria

Il ricorso per decreto ingiuntivo non deve essere preceduto dalla mediazione, ma dopo la decisione sulla provvisoria esecuzione la procedura diventa necessaria se il rapporto rientra tra le materie dell'art. 5 d.lgs. 28/2010. Il Giudice di pace di Jesi qualifica come appalto di servizi, e non contratto d'opera, un rapporto di assistenza tecnica, escludendo così l'obbligo di mediazione e confermando il decreto.

Data sentenza: 02/03/2026
N° sentenza: 31
Curia: Giudice di Pace di Jesi
Argomento/i: Mediazione obbligatoria +1
Materia/e: Recupero crediti

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N.1

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